Con decorrenza 01.10.1995 le patenti di guida vengono rilasciate dalla Motorizzazione Civile del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibili. La competenza dell’Area III - Sistema sanzionatorio amministrativo della Prefettura in relazione alle patenti di guida si esaurisce invece nella gestione dei procedimenti sanzionatori conseguenti a violazione di norme del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
- Il ritiro della patente è eseguito dal personale della Forza di Polizia che ha accertato la violazione come sanzione autonoma o, dove previsto dal Codice della Strada, funzionalmente all’emissione da parte della Prefettura del decreto di sospensione o di revoca del documento.
Nei casi previsti dal Codice della Strada la Prefettura emette provvedimenti di sospensione e revoca della patente o, per i titolari di patente estera, di inibizione alla guida sul territorio nazionale. - La sospensione della patente determina l’impossibilità per il titolare del documento di circolare alla guida di veicoli per un periodo di tempo determinato o indeterminato a seguito del quale potrà tornare in possesso di una patente senza dover svolgere nuovamente le prove d’esame previste per il conseguimento
- La revoca invece annulla la validità della patente che ne è oggetto per cui il titolare, se interessato a condurre veicoli, dovrà necessariamente conseguire per esame un nuovo titolo di guida trascorso un periodo di tempo predeterminato dal Codice della Strada, variabile a seconda delle norme ai sensi delle quali la sanzione è stata irrogata.
Inoltre, a seguito di violazione del divieto di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e/o psicotrope il Prefetto dispone a carico del trasgressore, oltre che la sospensione della patente, anche un obbligo di “revisione” dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida presso la Commissione Medica Patenti dell’Azienda Sanitaria Locale.
All’esito della revisione, oltre che alla cessazione del periodo di sospensione irrogato, resta pertanto condizionata la possibilità per il trasgressore di ottenere nuovamente una patente.
I provvedimenti del Prefetto che irrogano misure a carico della patente possono essere impugnati dal destinatario nei tempi e nei modi previsti dall’ordinamento vigente e riportati nello stesso atto prefettizio.