Responsabile del procedimento: dott. Luigi Gavotti Viceprefetto
Addetto: Sig.ra Vittoria Scaravella - Sig.ra Stefania Rossi
Ricevimento: Su appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Aranci n. 35 - piano terra
Email dell'ufficio: protocollo.prefms@pec.interno.it
Telefono: 0585/891426 da Lun a Ven dalle 10.00 alle 12.00
Centralino : 0585/8911
Permessi di circolazione
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emana annualmente un decreto, contenente le direttive per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dei centri abitati ai veicoli per il trasporto di cose aventi massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 t.
In attuazione di tali direttive, il Prefetto, recependo integralmente il contenuto dell'atto ministeriale, emana un proprio decreto che ha valenza annuale.
In base al calendario riportato in detto provvedimento, è vietata la circolazione:
- dalle ore 8.00 alle ore 22.00 delle domeniche dei mesi da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre;
- dalle ore 7.00 alle ore 24.00 delle domeniche dei mesi da giugno a settembre;
- dalle ore 7.00 alle ore 24.00 dei giorni di sabato dei mesi di luglio e agosto; negli altri giorni indicati (in particolare nei giorni festivi e alla vigilia dei periodi di esodo).
Ad integrazione dei citati decreti, di recente è stato emanato il d.m. 20 Settembre 2017 n. 434 , con cui sono state apportate importanti modifiche al Decreto 13.12.2016 n. 439, recante norme per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2017, nei giorni festivi e nei giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.
Si riporta, specificatamente, al fine di garantirne il pieno rispetto, l'importante novità introdotta dall'Art. 1 del predetto d.m. n. 434, che ha modificato l'articolo 6 del precedente Decreto n. 439, introducendo l'articolo 2 bis, che limita e disciplina in dettaglio il rilascio di autorizzazioni in deroga alla circolazione, rilasciate dalle Prefetture, le quali dovranno valutare le condizioni che sottendono alle richieste nonché il possesso dei requisiti indicati dalla recente disciplina in capo alle ditte richiedenti tali permessi, sulla base di dimostrazione di necessità del trasporto e di certificazione comprovante l'urgenza.
Articolo 2-bis:
Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, nell'ambito dei relativi procedimenti istruttori dovranno, altresì, verificare che l'esigenza di circolazione in deroga alle previste limitazioni, prospettata dai richiedenti risponda ad effettive esigenze di vita delle comunità sia nazionale che locali in quanto:
- È funzionale a soddisfare nell'immediato i fabbisogni di primaria importanza delle comunità alle quali sono destinate le merci trasportate ovvero è finalizzata allo svolgimento di attività pubbliche o di pubblico interesse o di utilità sociale;
- E' indifferibile per gli usi di cui sopra, poiché è collegata a termini essenziali ovvero ad una impossibilità di svolgimento del trasporto nei giorni non protetti dai divieti;
- Non sussistono particolari situazioni di rischio connesse alle specifiche modalità del trasporto, alle caratteristiche dell'itinerario da percorrere nonché alla tipologia del traffico con cui va ad interferire.
Dette circostanze dovranno essere espressamente e adeguatamente evidenziate nelle motivazioni dei relativi provvedimenti autorizzatori;
Per le autorizzazioni di cui all'art. 4 comma 1 lettera c) relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione , "la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente, dovrà esaminare e valutare l'indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessità, da parte dell'azienda di produzione, per motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi.
Per le medesime autorizzazioni e per quelle relative ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli , nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore ai 4 mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, le targhe dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli di produzione e di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo, l'autorizzazione può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede lo stabilimento di produzione o dove si svolge lo spettacolo, previo benestare della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio.
Casistica
I casi nei quali è possibile chiedere l'autorizzazione alla circolazione sono espressamente previsti dal decreto del Prefetto di approvazione del calendario annuale:
- veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 3, co. 1, lett. r del decreto prefettizio, che per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento, e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali (art. 4, co. 1, lett. a del decreto prefettizio);
- veicoli e complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al D. Lgs. 461/1999 (art. 4, co. 1, lett. b del decreto prefettizio);
- veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite (art. 4, co. 1, lett. c del decreto prefettizio).
Cosa fare
L'istanza deve essere indirizzata alla Prefettura-U.T.G. della provincia di partenza, almeno 10 giorni prima della data di inizio del trasporto per il quale si chiede l'autorizzazione alla circolazione, se il percorso interessa altre province.
La richiesta può essere inoltrata anche alla Prefettura-U.T.G. nel cui territorio di competenza ha sede legale la società che esegue il trasporto.
Le domande possono essere trasmesse via P.E.C. all'indirizzo protocollo.prefms@pec.interno.it , indicando nell'oggetto "RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIRCOLAZIONE IN DEROGA. COGNOME/DENOMINAZIONE ENTE" o a mani negli orari di apertura al pubblico dell'ufficio, previo appuntamento.
Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura della provincia di confine dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi si terrà conto, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.
La domanda in bollo da € 16,00 deve contenere:
- Generalità del richiedente
- Targa e tipo di automezzo
- Itinerario (luogo di partenza - di arrivo e percorsi con denominazione delle relative direttrici da percorrere)
- Merci da trasportare
- Motivo per la quale si chiede l'autorizzazione
- Il giorno in cui si effettua il trasporto (sono ammesse per determinate fattispecie richieste per periodi non superiori a 4 mesi estendibili a 6 mesi per le merci deperibili)
- motivazioni sulla base delle quali si chiede l'autorizzazione in deroga
La domanda deve indicare chiaramente le particolari motivazioni atte a giustificare la deroga, nonché tutte le informazioni richieste agli artt. 5 e 6 del decreto prefettizio, evidenziando le criticità, l'esigenza e la continuità temporale per cui si richiede la medesima deroga (circolare n. 4094 del 08.06.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Con particolare riferimento ai casi di assoluta e comprovata necessità e urgenza di cui art. 4, co. 1, lett. c del decreto prefettizio, la Prefettura è chiamata a verificare che l'esigenza di circolazione in deroga risponda ad effettive esigenze di vita della comunità sia nazionale che locale, in quanto:
- è funzionale a soddisfare nell'immediato i fabbisogni di primaria importanza delle comunità alle quali sono destinate le merci trasportate, ovvero deve essere finalizzata allo svolgimento di attività pubbliche o di pubblico interesse o di utilità sociale;
- è indifferibile per gli usi di cui sopra, poiché è collegata a termini essenziali ovvero ad una impossibilità di svolgimento del trasporto nei giorni non protetti dai divieti;
- non sussistono particolari situazioni di rischio connesse alle specifiche modalità del trasporto, alle caratteristiche dell'itinerario da percorrere nonché alla tipologia di traffico con cui va ad interferire.
In assenza di queste condizioni l'autorizzazione non potrà essere rilasciata (art. 6, co. 3 del decreto prefettizio).
Al momento del ritiro dovrà essere prodotto un numero di marche da bollo del valore di euro 16,00 pari al numero degli automezzi per i quali è richiesta l'autorizzazione.
Codice della Strada (Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, art. 6)