Nuovo Regolamento d.m. 1.12.2010

VICEPREFETTO:Dott. Giuseppe DONADIO
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Istituti di vigilanza e Istituti di investigazione privata

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E' entrata  in vigore il 16 marzo 2011 la nuova disciplina sugli istituti di vigilanza privata ed investigativi e sui requisiti professionali per la direzione degli istituti stessi, fissata con il " Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti " (Decreto del Ministro dell'Interno n.269 del 01/12/2011 pubblicato sul Supplemento ordinario n.37/L alla Gazzetta Ufficiale  n.36 del 14/2/2011).

Il Decreto Ministeriale, che dà esecuzione a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 257 del D.P.R. 4/8/2008, n. 153, si pone come obiettivo quello di favorire la qualificazione delle imprese e la qualità dei servizi di vigilanza.

Il Decreto consta di 8 articoli e 10 allegati, e si occupa in particolare della funzionalità e controllabilità degli istituti di vigilanza ed investigazione; del superamento del limite provinciale della licenza; del perseguimento di una elevata qualità organizzativa ed operativa dei servizi e della sicurezza delle guardie giurate.

Il Regolamento disciplina:

- Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di vigilanza privata;

- Requisiti e qualità dei servizi;

- Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali;

- Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale;

- Requisiti professionali e formativi delle guardie particolari giurate;

- Aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali. 

Gli istituti autorizzati devono, entro diciotto mesi dal 16/3/2011 , adeguare le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di qualità dei servizi alle disposizioni del decreto e dei relativi allegati.

Per i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli investigatori privati e degli informatori commerciali autorizzati, la fase transitoria è fissata in trentasei mesi.

Dovranno invece da subito essere in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle nuove disposizioni i soggetti che chiederanno nuove licenze o estensioni di licenze già operative.

Il Ministero dell'Interno, con circolare del 24/3/2011, ha diramato un Vademecum operativo ai fini di una omogenea attuazione sul territorio nazionale del d. m. 1/12/2010.
 

 

Sicurezza sussidiaria

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Sicurezza Sussidiaria

Nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e dei depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà.

La circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/003004/12982.D(22)5 del 26 febbraio 2015 prescrive, in merito alla c.d. estensione della licenza al servizio di sicurezza sussidiaria, quanto segue: «Dal punto di vista procedurale, (...) nel caso in cui (...) il soggetto interessato intenda affidare i servizi di sicurezza in argomento ad istituti di vigilanza privata, questi ultimi dovranno inoltrare al Prefetto che ha rilasciato la licenza apposita comunicazione ai sensi dell'art.257-ter del Regolamento d'esecuzione T.U.L.P.S. (...) Alla comunicazione di estensione (...) dovrà essere allegata, per la successiva approvazione da parte del Questore, la bozza di Regolamento di servizio, che dovrà recare le modalità di esecuzione delle attività di sicurezza, in conformità a quanto previsto dai rispettivi Piani di sicurezza, nonché il numero degli addetti (stabilito in ragione dell'intensità di traffico prevedibile e/o riscontrabile)».

Oltre a sottoporre il personale addetto ai controlli di sicurezza al prescritto accertamento dei requisiti addestrativi, gli istituti di vigilanza privata che intendono espletare i servizi di sicurezza sussidiaria devono, pertanto, entro novanta giorni dalla data in cui si intende iniziare il servizio - «termine entro il quale il prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo»:

  • comunicare / notificare al Prefetto e al Questore l a modifica del progetto organizzativo e tecnico operativo (con la propria intenzione di estendere la licenza ai servizi di sicurezza sussidiaria), trasmettere, al contempo, la nuova bozza del Regolamento dei servizi nonché le certificazioni rilasciate dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti addestrativi degli addetti ai servizi di sicurezza sussidiaria (art. 6 co. 4 del d.m. 154/2009), attestanti la validazione della formazione delle guardie particolari giurate addette.

A tal fine, onde evitare ogni possibile disguido nello svolgimento dell'attività di vigilanza, si suggerisce di procedere alla prescritta comunicazione con congruo anticipo rispetto alla data programmata, utilizzando il modello 2-bis.

Modifica dell'organico

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L'Istituto può richiedere, per giustificati e documentati motivi, di variare il numero di Guardie Giurate che può assumere alle proprie dipendenze.

Chi può fare la richiesta

Il legale rappresentante dell'Istituto di vigilanza autorizzato.

Cosa fare

Il richiedente deve presentare al Prefetto una domanda con la quale chiede che venga approvata la variazione ( aumento o diminuzione) che si intende apportare all'organico delle guardie giurate.

I decreti delle Guardie Giurate che cessano dal servizio devono essere restituiti al Prefetto.

Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 16,00  (vedi il modello 6);
  2. relazione che giustifichi la richiesta di variare il numero Guardie Giurate che l'Istituto ha alle proprie dipendenze;
  3. atti e/o documenti che dimostrino la necessità di modificare l'organico.

NOTA: In caso di approvazione, il richiedente dovrà regolarizzare il provvedimento di accoglimento dell'istanza ai fini del bollo.

Riferimenti normativi

R.D. 06.05.1940, n.635, art. 259 ( Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.).

Rilascio licenza che abilita all’esercizio dell’attività di vigilanza

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Enti o privati che intendano prestare opera di vigilanza o di  custodia di proprietà mobiliari o immobiliari ed eseguire investigazioni , ricerche , raccogliere informazioni per conto di privati devono chiedere al Prefetto il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività.

Competente a rilasciare e rinnovare l'autorizzazione è il Prefetto della provincia ove è fissata la sede dell' Istituto di Vigilanza Privata.

Chi può fare la richiesta

La domanda  per ottenere il rilascio della licenza deve essere firmata dall'interessato.

Nel caso in cui il richiedente sia una società, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della stessa.

Cosa fare

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata  o inviata alla Prefettura ove è fissata la sede dell' istituto di vigilanza privata.

Documentazione richiesta     

  1. domanda in bollo da € 16,00 (vedi il modello 1);
  2. documenti attestanti la capacità tecnica richiesta dall'art. 136 del R.D. 18.06.1931, n. 773    (ad esempio con curriculum vitae , specifiche conoscenze tecniche, esperienze lavorative nelle Forze di Polizia ecc.)
  3. due copie della tabella delle operazioni che si intendono compiere con le relative tariffe , da indicare nella misura massima;
  4. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare insieme all'istanza, attestante la cittadinanza, il luogo e la data di nascita, la residenza, la posizione riguardo gli obblighi militari, iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. e precedenti penali iscritti nel casellario giudiziale e carichi pendenti o assenza degli stessi ( se trattasi di società la dichiarazione sostitutiva dei certificati deve essere presentata da tutti i componenti del Consiglio di amministrazione) ovvero i relativi certificati  (vedi il modello di  autocertificazione 1).

Se  il richiedente è una società la domanda , di cui al punto 1, dovrà essere firmata dal rappresentante legale dell'Istituto. Inoltre, dovrà essere prodotta la seguente documentazione aggiuntiva:

  1. copia conforme del verbale dell'Assemblea dei soci concernente la nomina del Consiglio di Amministrazione della società (qualora la richiesta fosse fatta in nome e per conto di una società);
  2. copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società:
  3. certificato integrale della Camera di Commercio;
  4. partita IVA.

NOTA In caso di accoglimento dell'istanza, il richiedente dovrà versare un deposito cauzionale ( il cui importo  sarà determinato in rapporto alla natura ed all'ampiezza dell'attività che l'Istituto dovrà svolgere e comunicato direttamente all'interessato) e provvedere alla regolarizzazione della licenza rilasciata e del provvedimento di approvazione della tabella delle operazioni , con la consegna di due marche da bollo.
 

Riferimenti normativi

  • R.D. 18.06.1931,n.773, artt.133,134,136,137,138 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
  • R.D. 06.05.1940, n.635, artt. 257 e 259 ( Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.).
Rinnovo della licenza

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Per proseguire l'attività di gestione di un Istituto,  il titolare della licenza deve presentare -almeno 30 giorni prima della scadenza- una dichiarazione di responsabilità circa l'intendimento di proseguire il servizio.
Il Prefetto, ricevuta la dichiarazione di responsabilità,  dispone automaticamente il rinnovo annuale della licenza.
Competente a rinnovare l'autorizzazione è il Prefetto della provincia ove è fissata la sede dell' istituto di vigilanza.

Chi può fare la richiesta

Il titolare della licenza in scadenza.

Cosa fare

La dichiarazione di prosecuzione dell'attività deve essere presentata  o inviata alla Prefettura-U.T.G. ove è fissata la sede dell' istituto di vigilanza privata.

Documentazione richiesta

  1. Dichiarazione di prosecuzione dell'attività   in bollo da € 16,00 (vedi il modello 2).
     

Riferimenti normativi

  • R.D. 18.06.1931,n.773, artt.133,134,136,137,138 del T.U.L.P.S.
  • R.D. 06.05.1940,n.635, artt. 257 e 259 ( Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.).
Approvazione della tabella delle operazioni, con le relative tariffe

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La tabella delle operazioni che l'Istituto intende svolgere, con l'indicazione delle relative tariffe, deve essere approvata dal Prefetto.

Chi può fare la richiesta

Il titolare o il legale rappresentante dell'Istituto.

Cosa fare

La domanda diretta ad ottenere l'approvazione delle tabelle e delle tariffe deve essere presentata o inviata al Prefetto, unitamente all'istanza diretta ad ottenere il rilascio della licenza per gestire l'Istituto di Vigilanza.

Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 16,00 (vedi il modello 3);
  2. due copie della tabella delle operazioni con le relative tariffe, da indicare nella misura massima;
  3. relazione che illustri gli elementi presi in considerazione per la determinazione delle suddette tariffe.

NOTA In caso di approvazione, il richiedente dovrà regolarizzare, ai fini del bollo, il provvedimento di accoglimento dell'istanza e la tabella delle operazioni
 

Riferimenti normativi:

  • R.D. 18.06.1931,n.773, artt.133, 134,136,137,138 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
  • R.D. 06.05.1940,n.635, artt. 257 e 259 ( Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.).
Cambio della sede legale e/o operativa

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Il cambio della sede operativa dell'Istituto  deve essere approvato dal Prefetto.

Il cambio della sola sede legale dell'Istituto deve essere comunicato alla Prefettura - U.T.G. per la presa d'atto della nuova sede.

Chi può fare la richiesta

La domanda per l'approvazione del cambio della sede operativa dell'Istituto dovrà essere firmata dal rappresentante legale dell'Istituto

Cosa fare

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata  alla Prefettura  della provincia ove ha la sede operativa l'Istituto

Documentazione richiesta

  1. domanda , in bollo da € 16,00 (scarica il modello 5);
  2. certificato aggiornato del registro ditte della C.C.I.A.A., ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'avvenuta annotazione della variazione (scarica il modello di autocertificazione 5);
  3. documentazione tecnica illustrativa della nuova sede.

Se il richiedente è una società , dovrà essere prodotta la seguente documentazione aggiuntiva:

  1. copia conforme del verbale dell'Assemblea dei Soci con il quale è stato deciso il cambio della sede della società.  

NOTA: i n caso di approvazione, il richiedente dovrà regolarizzare, ai fini del bollo, il provvedimento di accoglimento dell'istanza.
 

Riferimenti normativi

  • R.D. 18.06.1931,n.773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
  • R.D. 06.05.1940, n.635 ( Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.).
Approvazione delle divise e/o dei distintivi

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Le divise e i distintivi che l'istituto di vigilanza intende far indossare alle proprie guardie giurate devono essere preventivamente approvate dal Prefetto.

Chi può fare la richiesta

Il titolare o il rappresentante legale dell'Istituto di vigilanza.

Cosa fare

La domanda per l'approvazione delle divise e dei distintivi deve essere presentata o inviata alla Prefettura ove è fissata la sede dell' istituto di vigilanza privata.

Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 16,00  (vedi il modello 4);
  2. rappresentazioni grafiche a colori di ciascuna divisa e/o di ciascun distintivo, in quattro copie.

NOTA : in caso di approvazione, il richiedente dovrà regolarizzare il provvedimento di accoglimento dell'istanza ed i figurini di ciascuna divisa e/o distintivo con la consegna  di marche da bollo 
 

Riferimenti normativi

  • R.D. 06.05.1940, n.635, artt. 230 e 254 ( Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.).
Modifica dei Comuni di competenza

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  • Venerdì dalle 10:00 alle 12:00

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L'istituto può presentare richiesta per variare, per documentati e giustificati motivi, i Comuni ove opera.


Chi può fare la richiesta

Il rappresentante legale dell'Istituto di Vigilanza autorizzato.

Cosa fare

Il richiedente deve presentare al Prefetto una domanda con la quale chiede l'autorizzazione a svolgere l'attività dell'Istituto in altri Comuni, oltre a quelli già indicati nella licenza.


Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 16,00 (vedi il modello 7);
  2. relazione che giustifichi la richiesta di aumentare il numero dei Comuni ove l'Istituto intende operare;
  3. atti e/o documenti che dimostrino la necessità di aumentare i Comuni in cui l'Istituto intende svolgere la propria azione.
     

NOTA: in caso di approvazione, l'istante dovrà regolarizzare il provvedimento di accoglimento della domanda ai fini del bollo.
 

Riferimenti normativi

  • R.D. 06.05.1940, n.635, art. 257 ( Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.).
Ultimo aggiornamento
Martedì 11 Giugno 2024, ore 15:03