Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011, inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti e di cui all'art.83 commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006) acquisiscono d'ufficio, tramite le prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni).
Non saranno istruite le istanze che perverranno dai soggetti privati (persone fisiche o giuridiche)
La comunicazione antimafia (art. 84 comma 2 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.)
La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.
Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.):
- Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 159/2011
- Condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.
La comunicazione antimafia va richiesta per ottenere:
- Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
- Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria;
- Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 5.000.000,00 (iva esclusa);
- Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 200.000,00 (iva esclusa);
- Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
- Opere e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.186.000,00;
- Forniture e servizi di importo inferiore a € 414.000,00;
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).
E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa.
La comunicazione antimafia non va richiesta nei seguenti casi (art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.):
- Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006;
- Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
- Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
- Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i € 150.000,00;
Non va richiesta, inoltre , per i rapporti fra privati e per le verifiche di cui all' art. 38 del D. Lgs. 163/2006.
In tutti i casi suddetti le richieste erroneamente presentate saranno restituite.
Competenza al rilascio della comunicazione antimafia (art. 87.1 D. Lgs. 159/2011)
La comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno residenza le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società, i consorzi, etc.
Per effetto delle nuove disposizioni non sarà più possibile equiparare il certificato della C.C.I.A.A. munito della "dicitura antimafia" alla comunicazione antimafia.
Procedimento di rilascio della comunicazione antimafia (artt. 89 e 99, comma 2 bis D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.):
Istanza di rilascio comunicazione antimafia (art. 99, comma 2 bis D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) Gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti potranno richiedere alla Prefettura (in cui ha la sede la società) il rilascio della comunicazione antimafia (vedi modello 1) .
La Prefettura provvederà ad istruire le istanze mediante l'utilizzo del collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981 n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.L.gs. 159/2011 e ss.mm.ii.
Autocertificazione (art. 89 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.)
La dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. è equiparabile alla comunicazione antimafia nei casi seguenti previsti dall'art 89 del medesimo D. Lgs. (vedi modello 2):
- Contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarate urgenti;
- Provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
- Attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla P.A. competente;
- Attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con D.P.R. n. 300/1992 e successive modificazioni
In tali casi, successivamente all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. da parte del soggetto interessato (persona fisica o società), gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti potranno trasmettere ( a campione ) le dichiarazioni sostitutive a questa Prefettura che procederà alle verifiche di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000 (vedi modello 4).
Le comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. 157112012, n. 218;
Le richieste dovranno essere inviate per posta ordinaria o, in alternativa, via PEC.
- Modello 1. Richiesta di comunicazione Enti Pubblici ex art. 87 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.
- Modello 2. Autocertificazione comunicazione antimafia ex art. 89 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.
- Modello 3. Dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A.
- Modello 4. Verifica Autocertificazione art. 89 DLvo n 159/2011 e ss.mm.ii.