Le quote riservate agli ingressi:
- per motivi di lavoro non stagionale nei settori nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici e
- di lavoro autonomo
sono così ripartite:
a) 450 unità per l'anno 2023 , di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
b) 950 unità per l'anno 2024 , di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
c) 450 unità per l'anno 2025 , di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.
SPECIFICAZIONE DELLE QUOTE
1. Nell'ambito di tali quote, è prevista un'ammissione in via preferenziale per quei lavoratori cittadini di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari. Si tratta delle seguenti quote:
a) 2.000 unità per l'anno 2023, di cui 1.900 per lavoro subordinato e 100 per lavoro autonomo;
b) 2.500 unità per l'anno 2024, di cui 2.380 per lavoro subordinato e 120 per lavoro autonomo;
c) 3.000 unità per l'anno 2025, di cui 2.850 per lavoro subordinato e 150 per lavoro autonomo.
Apposita indicazione sugli Stati che hanno sottoscritto accordi o intese con l'Italia sarà riportata sui siti istituzionali del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it).
2. Le quote tengono in considerazione anche gli specifici accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti o che entreranno in vigore nel corso del triennio 2023-2025. Pertanto, sono ammessi in Italia - nell'ambito di specifici accordi di cooperazione - per motivi di lavoro subordinato non stagionale (nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici), i cittadini dei seguenti Paesi:
a) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina:
- 25.000 unità nel 2023;
- 25.000 unità nel 2024;
- 25.000 unità nel 2025.
L'elenco dei Paesi con i quali, nel corso del triennio, entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it).
b) Le quote riservate ai lavoratori subordinati non stagionali cittadini di altri Paesi con i quali, nel corso del triennio, entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, sono invece le seguenti:
- 12.000 unità nel 2023;
- 20.000 unità nel 2024;
- 28.000 unità nel 2025.
c) Sempre per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, alcuni ingressi sono riservati ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, secondo le seguenti quote:
- 100 unità nel 2023, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo;
- 100 unità nel 2024, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo;
- 100 unità nel 2025, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo.
d) Sempre per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, alcuni ingressi sono riservati ad apolidi e rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, secondo le seguenti quote:
- 200 unità nel 2023, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;
- 200 unità nel 2024, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;
- 200 unità nel 2025, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo.
e) Sempre per motivi di lavoro subordinato non stagionale, alcuni ingressi sono riservati ai lavoratori nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria , secondo le seguenti quote:
- 9.500 unità nel 2023;
- 9.500 unità nel 2024;
- 9.500 unità nel 2025.
INFORMAZIONI UTILI QUANTO AI SETTORI DELL'AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI E DEL TRASPORTO PASSEGGERI CON AUTOBUS
Per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus , l'istanza di nulla osta per lavoro subordinato può essere presentata in favore di cittadini dei seguenti Paesi:
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.
E' necessario il possesso di patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (attualmente esistenti con: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Corea (solo per patenti di categoria D), Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia, Ucraina).
Per un aggiornamento sugli accordi vigenti con alcuni Paesi Terzi si veda il seguente link del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
https://www.mit.gov.it/conversione-patente-estera
I lavoratori conducenti di autotrasporto merci per conto terzi dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi compresi nell'elenco di cui sopra, mentre i lavoratori conducenti per il trasporto passeggeri con autobus dovranno essere muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti delle categorie C1 e C (anche speciale), nonché delle categorie C1E, CE, D1, D1E e DE CE, cittadini dei Paesi compresi nello stesso elenco. Trascorso un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, si ricorda che è necessario convertire la patente.
N.B.: per l'effettiva adibizione all'attività di conducente all'interno del territorio nazionale, analogamente a quanto avviene in altri Stati membri dell'Unione europea, le imprese di trasporto dovranno dimostrare che si siano perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ai fini dell'abilitazione (prevista con D. Lgs. n. 50/20, in attuazione della Direttiva 2018/645, e d.m. MIMS 30 luglio 2021). Tali adempimenti formativi sono anche richiesti - per il solo settore del trasporto internazionale di merci per conto terzi - per il rilascio dell'attestato di conducente, recante "codice unionale 95", da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro.
Tali lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria di categoria C1 e C (anche speciale), nonché delle categorie C1E, CE, D1, D1E e DE CE, ed in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) , potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti in conto terzi, fino ad un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, è necessario convertire la patente.
La durata del contratto di lavoro sarà a tempo determinato della durata massima di un anno.
Se, invece, il lavoratore è già in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.
L'impresa che effettua trasporti, ai fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta, deve essere:
- iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (di cui alla Legge n. 298/74) della provincia di appartenenza;
- iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.) (di cui al Regolamento CE n. 1071/2009);
- in possesso di licenza comunitaria, in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.
Infine, come previsto dalla circolare 6 novembre 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è possibile per il conducente titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non comunitario - dipendente da un’impresa stabilita in Italia - acquisire o rinnovare tale qualificazione (CQC) in Italia, esibendo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Pertanto, ai fini dell’ingresso di tali lavoratori, con la richiesta di nullaosta al lavoro non stagionale (mod. B2020) non è necessario documentare il possesso della CQC, ma solo della patente della categoria richiesta.
INFORMAZIONI UTILI QUANTO AL SETTORE DELL'ASSISTENZA FAMILIARE
Per il settore dell' assistenza familiare , l'istanza di nulla osta al lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero determinato, con orario a tempo pieno o parziale, dovrà indicare la retribuzione prevista dal C.C.N.L. di settore (lavoro domestico) e, comunque, non dovrà essere inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (503,27 euro mensili, mentre per l'anno 2024 pari a 534,41 euro mensili).
Quanto alla capacità economica del datore di lavoro, così come indicato dalle Circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e n. 2066 del 21 marzo 2023, " il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui In famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità) ".
II requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza e che presenti istanza di nulla osta al lavoro per un lavoratore addetto alla sua assistenza .
N.B.: E' possibile inoltrare l'istanza anche da parte di persona singola, componente il nucleo familiare dell'assistito ovvero da rappresentante di convivenze familiarmente strutturate (es. comunità religiose, convivenze militari, case famiglia, comunità di recupero e/ o assistenza disabili, le comunità focolari) ai sensi del C.C.N.L. che disciplina il rapporto di lavoro domestico.
E' parimenti necessario dimostrare il reddito secondo quanto previsto dall'articolo 24-bis T.U.I.
II D.P.C.M. ha introdotto la possibilità di presentare domande di ingresso per lavoratori stranieri da impiegare nei settori dell'assistenza familiare e sociosanitaria a prescindere dai paesi di origine.
INFORMAZIONI UTILI QUANTO AL SETTORE DELL'ASSISTENZA SOCIO SANITARIA
Per il settore dell' assistenza socio-sanitaria , ai fini dell'istanza di nulla osta al lavoro è necessario fare riferimento ai C.C.N.L. relativi al personale dipendente delle imprese delle diverse realtà operanti nell'ambito del settore socio-sanitario, limitatamente al livello al quale appartengono i lavoratori che svolgono attività socioassistenziali verso persone autosufficienti e/o non autosufficienti (per esempio per prestazioni relative ai bisogni dell'anziano e/o della persona disabile).
I datori di lavoro potranno essere associazioni organizzate, fondazioni e istituzioni di assistenza e beneficenza operanti nel settore socio sanitario.
Per tutti i comparti lavorativi il reddito imponibile (in caso di persona fisica/Impresa Individuale) o il fatturato (in caso di enti e società) non può essere inferiore a € 30.000,00 annui come espressamente indicato nelle circolari INL n. 3 del 5 luglio 2022 e 2066 del 21 marzo 2023.
II D.P.C.M. ha introdotto la possibilità di presentare domande di ingresso per lavoratori stranieri da impiegare nei settori dell'assistenza familiare e sociosanitaria a prescindere dai paesi di origine.
ULTERIORI SPECIFICAZIONI
1.
E' consentito, inoltre, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito delle quota di cui all'art. 6 comma 1, di 500 cittadini stranieri residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:
- imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
2.
Per quanto concerne l' ingresso per le start-up innovative è possibile consultare, a margine della presente pagina, le linee guida predisposte dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché i relativi modelli di candidatura.
Per ogni ulteriore chiarimento sulla procedura relativa alle start-up innovative si invia al sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ( www.mimit.gov.it ).