White List Provinciali

   Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. del 13 novembre 2012, n. 265)

  D.P.C.M. 18 aprile 2013 (G.U. del 15 luglio 2013, n. 164)

Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 (G.U. del 6 giugno 2020, n. 143)

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione" (art. 1, commi dal 52 al 57) ha previsto l'istituzione presso ogni Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list).

Tale elenco ha lo scopo si rendere più efficaci i controlli antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa.

Il 14 agosto 2013 è entrato in vigore il D.P.C.M. 18 aprile 2013 che disciplina le modalità relative all'istituzione e all'aggiornamento dell'elenco in questione nonché le modalità per le correlate attività di verifica.

L'art. 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, ha variato il suddetto elenco, con l'introduzione di nuove attività a rischio di infiltrazione.

Le attività imprenditoriali per le quali è oggi possibile l'iscrizione nell'elenco prefettizio, indicate all'articolo 1, comma 53, della citata L. 190/2012, sono le seguenti:

SEZ. I - Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

SEZ. II - Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

SEZ. III - Noli a freddo di macchinari;

SEZ. IV - Fornitura di ferro lavorato;

SEZ. V - Noli a caldo;

SEZ. VI - Autotrasporto per conto di terzi;

SEZ: VII - Guardiania dei cantieri;

SEZ. VIII - Servizi funerari e cimiteriali;

SEZ. IX - Ristorazione, gestione delle mense e catering;

SEZ. X - Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L'indicazione delle attività iscrivibili nell'elenco potrà essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ciascuno anno, con apposito decreto interministeriale.

Ai sensi dell'art. 1, co, 1, lett. a) del D.P.C.M. 24 novembre 2016, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici nei settori individuati dal comma 53 dell'art. 1 della legge n. 190/2012,  sono subordinati , ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nelle c.d. white list.

L'iscrizione nelle c.d. white list costituisce, pertanto, la modalità  obbligatoria  attraverso la quale è possibile acquisire la documentazione antimafia nei confronti delle imprese operanti nei "settori a rischio".

Nelle more dell'iscrizione negli elenchi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 92 commi 2 e 3 del Codice Antimafia.

La Stazione appaltante che intenda sottoscrivere contratti o subcontratti con imprese che esercitano attività nei c.d. settori sensibili che non sono ancora iscritte nelle white list ma che hanno presentato domanda di iscrizione è tenuta a:

1) Accertarsi, mediante consultazione degli elenchi delle imprese richiedenti, che l'impresa abbia assolto all'onere di richiedere l'iscrizione;

2) Consultare la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, immettendo i dati relativi all'impresa. Dal momento della consultazione della B.D.N.A. si attiveranno i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia  decorsi i quali la Stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o approvazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia liberatoria e dell'iscrizione nelle white list, fatte salve le cautele di legge in caso di successivo diniego dell'iscrizione.

L'iscrizione nelle White list  "tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti e subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta"  (c.d effetto-equipollenza), sempreché permangano le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale.

Le Stazioni Appaltanti devono comunicare alla Prefettura, in via telematica, le denominazioni o le ragioni sociali delle imprese in relazione alle quali hanno acquisito la documentazione antimafia tramite consultazione degli elenchi.

Riferimenti normativi:

Dirigente
Dott.ssa Maria Stefania ARIODANTE
Addetto
Grossi Sabrina
Telefoni

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 25 Settembre 2024, ore 16:04