White List Provinciali

   Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. del 13 novembre 2012, n. 265)

  D.P.C.M. 18 aprile 2013 (G.U. del 15 luglio 2013, n. 164)

Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 (G.U. del 6 giugno 2020, n. 143)

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione" (art. 1, commi dal 52 al 57) ha previsto l'istituzione presso ogni Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list).

Tale elenco ha lo scopo si rendere più efficaci i controlli antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa.

Il 14 agosto 2013 è entrato in vigore il D.P.C.M. 18 aprile 2013 che disciplina le modalità relative all'istituzione e all'aggiornamento dell'elenco in questione nonché le modalità per le correlate attività di verifica.

L'art. 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, ha variato il suddetto elenco, con l'introduzione di nuove attività a rischio di infiltrazione.

Le attività imprenditoriali per le quali è oggi possibile l'iscrizione nell'elenco prefettizio, indicate all'articolo 1, comma 53, della citata L. 190/2012, sono le seguenti:

SEZ. I - Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

SEZ. II - Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

SEZ. III - Noli a freddo di macchinari;

SEZ. IV - Fornitura di ferro lavorato;

SEZ. V - Noli a caldo;

SEZ. VI - Autotrasporto per conto di terzi;

SEZ: VII - Guardiania dei cantieri;

SEZ. VIII - Servizi funerari e cimiteriali;

SEZ. IX - Ristorazione, gestione delle mense e catering;

SEZ. X - Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

L'indicazione delle attività iscrivibili nell'elenco potrà essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ciascuno anno, con apposito decreto interministeriale.

Ai sensi dell'art. 1, co, 1, lett. a) del D.P.C.M. 24 novembre 2016, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici nei settori individuati dal comma 53 dell'art. 1 della legge n. 190/2012,  sono subordinati , ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nelle c.d. white list.

L'iscrizione nelle c.d. white list costituisce, pertanto, la modalità  obbligatoria  attraverso la quale è possibile acquisire la documentazione antimafia nei confronti delle imprese operanti nei "settori a rischio".

Nelle more dell'iscrizione negli elenchi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 92 commi 2 e 3 del Codice Antimafia.

La Stazione appaltante che intenda sottoscrivere contratti o subcontratti con imprese che esercitano attività nei c.d. settori sensibili che non sono ancora iscritte nelle white list ma che hanno presentato domanda di iscrizione è tenuta a:

1) Accertarsi, mediante consultazione degli elenchi delle imprese richiedenti, che l'impresa abbia assolto all'onere di richiedere l'iscrizione;

2) Consultare la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, immettendo i dati relativi all'impresa. Dal momento della consultazione della B.D.N.A. si attiveranno i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia  decorsi i quali la Stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o approvazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia liberatoria e dell'iscrizione nelle white list, fatte salve le cautele di legge in caso di successivo diniego dell'iscrizione.

L'iscrizione nelle White list  "tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti e subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta"  (c.d effetto-equipollenza), sempreché permangano le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale.

Le Stazioni Appaltanti devono comunicare alla Prefettura, in via telematica, le denominazioni o le ragioni sociali delle imprese in relazione alle quali hanno acquisito la documentazione antimafia tramite consultazione degli elenchi.

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE

La richiesta - sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale ovvero, se l'impresa è organizzata in forma di società, dal legale rappresentante - deve indicare gli elementi essenziali idonei ad identificare univocamente l'impresa (ragione sociale, sede legale anche per le imprese straniere, sede secondaria stabile in Italia, numero di codice fiscale e di partiva IVA) ed il settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione.

Competente a ricevere la richiesta di iscrizione è la Prefettura della provincia dove l'impresa ha posto la propria residenza o sede legale o, se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile, ovvero, se l'impresa è costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato, qualsiasi Prefettura nel cui elenco l'impresa intenda richiedere l'iscrizione

   

Le istanze per l'iscrizione nell'elenco istituito presso questa Prefettura potranno essere presentate utilizzando gli appositi modelli (scaricabili), anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.prefsp@pec.interno.it . Alle stesse dovrà essere allegata la seguente documentazione:

La Prefettura, esperite con esito negativo le verifiche volte ad accertare l'assenza delle situazioni ostative di cui all'articolo 67 del Codice antimafia nonché l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco dandone contestuale comunicazione per via telematica ed aggiornando l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano situazioni di controindicazione, il Prefetto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rigetta l'istanza di iscrizione dandone comunicazione all'interessato.

L'iscrizione dell'impresa nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta. 

Almeno sessanta giorni prima della scadenza della validità dell'iscrizione, l'impresa comunica alla Prefettura competente l'interesse a permanere nell'elenco, trasmettendo l'istanza corredata dalla medesima documentazione prevista per l'iscrizione

L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali essa è iscritta. 

La Prefettura, accerta la permanenza delle condizioni previste per l'iscrizione. 

La Prefettura può altresì procedere, in qualsiasi momento, anche a campione, alla verifica delle condizioni richieste per la permanenza dell'impresa iscritta nell'elenco. 

In ogni caso in cui venga accertata l'insussistenza delle predette condizioni, la Prefettura dispone, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10- bis della L. 241/1990, la cancellazione dall'elenco, dandone comunicazione all'impresa. 

In ogni caso è fatto obbligo all'impresa iscritta nell'elenco di comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali o del direttore tecnico (se previsto), entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determini tali modifiche. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano alla Prefettura competente, oltre alle modifiche sopraindicate anche le partecipazioni rilevanti indicate dall'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

Si segnala inoltre che la mancata tempestiva comunicazione-entro 30 gg dall'intervenuta variazione-da parte del legale rappresentante, di eventuali variazioni o modifiche negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa, ovvero nell'incarico di direttore tecnico (se previsto), comporta altresì, l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 20.000 a euro 60.000 prevista dall'art.86, comma 4 del D. Lgs. 150/2011 e succ. modifiche "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt.1,2 della legge 13 agosto 2010, n.136".

Riferimenti normativi:

Ultimo aggiornamento
Lunedì 5 Agosto 2024, ore 11:04