La richiesta - sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale ovvero, se l'impresa è organizzata in forma di società, dal legale rappresentante - deve indicare gli elementi essenziali idonei ad identificare univocamente l'impresa (ragione sociale, sede legale anche per le imprese straniere, sede secondaria stabile in Italia, numero di codice fiscale e di partiva IVA) ed il settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione.
Competente a ricevere la richiesta di iscrizione è la Prefettura della provincia dove l'impresa ha posto la propria residenza o sede legale o, se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile, ovvero, se l'impresa è costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato, qualsiasi Prefettura nel cui elenco l'impresa intenda richiedere l'iscrizione
Le istanze per l'iscrizione nell'elenco istituito presso questa Prefettura potranno essere presentate utilizzando gli appositi modelli (scaricabili), anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.prefsp@pec.interno.it
La Prefettura, esperite con esito negativo le verifiche volte ad accertare l'assenza delle situazioni ostative di cui all'articolo 67 del Codice antimafia nonché l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco dandone contestuale comunicazione per via telematica ed aggiornando l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale.
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano situazioni di controindicazione, il Prefetto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rigetta l'istanza di iscrizione dandone comunicazione all'interessato.
L'iscrizione dell'impresa nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta.
Almeno sessanta giorni prima della scadenza della validità dell'iscrizione, l'impresa comunica alla Prefettura competente l'interesse a permanere nell'elenco, trasmettendo l'istanza corredata dalla medesima documentazione prevista per l'iscrizione .
L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali essa è iscritta.
La Prefettura, accerta la permanenza delle condizioni previste per l'iscrizione.
La Prefettura può altresì procedere, in qualsiasi momento, anche a campione, alla verifica delle condizioni richieste per la permanenza dell'impresa iscritta nell'elenco.
In ogni caso in cui venga accertata l'insussistenza delle predette condizioni, la Prefettura dispone, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10- bis della L. 241/1990, la cancellazione dall'elenco, dandone comunicazione all'impresa.
In ogni caso è fatto obbligo all'impresa iscritta nell'elenco di comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali o del direttore tecnico (se previsto), entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determini tali modifiche. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano alla Prefettura competente, oltre alle modifiche sopraindicate anche le partecipazioni rilevanti indicate dall'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
Si segnala inoltre che la mancata tempestiva comunicazione-entro 30 gg dall'intervenuta variazione-da parte del legale rappresentante, di eventuali variazioni o modifiche negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa, ovvero nell'incarico di direttore tecnico (se previsto), comporta altresì, l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 20.000 a euro 60.000 prevista dall'art.86, comma 4 del D. Lgs. 150/2011 e succ. modifiche "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt.1,2 della legge 13 agosto 2010, n.136".