Ai sensi dell'art. 21, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 286/1998 (introdotto dal Decreto Legge n. 20/2023, convertito dalla Legge n. 50/2023), è previsto l'ingresso per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, al di fuori delle quote del decreto flussi, di cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio.
L'art. 3 del Decreto Legge n. 20/2023 (conv. dalla Legge n. 50/2023) ha posto al di fuori delle quote anche gli ingressi dei lavoratori che hanno frequentato e completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica all'estero ex art. 23 T.U.I.. Per tali ingressi spetterà al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'adozione di apposite Linee Guida.
Tali ingressi, si precisa ancora, seguiranno le procedure previste dall'art. 22 T.U.I., con esclusione della preventiva verifica di indisponibilità presso i Centri per l'Impiego di lavoratori presenti sul territorio nazionale, ai fini dell'istanza di nulla osta al lavoro. Tali lavoratori formati all'estero, infatti, sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono, ai fini della chiamata al lavoro di cui all'articolo 22.
Le istanze per l'ingresso di tali lavoratori, alla conclusione dei corsi, potranno essere presentate dai datori di lavoro - compilando il modulo LFE - al di fuori delle quote del decreto flussi e non sono quindi soggette al click day. All'invio del modulo stesso l'applicativo, collegandosi con il sistema SILEN del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, verificherà se il nominativo del lavoratore è presente negli elenchi dei predetti programmi di formazione. In caso di esito negativo il sistema non consentirà l'invio dell'istanza e verrà visualizzato un apposito messaggio sul portale ALI. L'istanza compilata verrà comunque conservata sul sistema in bozza per un eventuale, futuro invio.