Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesioni.

Responsabile del Servizio: Dott. Bruno Togno
Email: bruno.togno@interno.it 

Addetto: Del Dosso - Migliari
Orari di ricevimento:

  • Lunedì dalle 09:00 alle 13:00 
  • Martedì dalle 09:00 alle 13:00 
  • Mercoledì dalle 09:00 alle 13:00 
  • Giovedì dalle 09:00 alle 13:00
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Telefono: 0342/532435 
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SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.) 

La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria, la sospensione del documento di guida

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S. 

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/1) 

La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/2) 

In alcuni casi la violazione di norme del C.d.S. riveste un carattere penale. La sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/3) 

 

2a/1)    ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE 

Articolo del C.d.S. 

Contenuto della violazione 

Art.6 

Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto. 

Art.10 

Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell'autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme. 

Art.86 

Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista 

Art.117 

Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S. (solo per i neopatentati) 

Art.125 

Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta. 

Art.142/9 

Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h (neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate) 

Art.143 

Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate 

Art. 148 

Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14. 

Art.168 

Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose 

Art.176 

Invertire il senso di marcia in autostrada, percorrere il senso di marcia opposto oppure circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma. 

Art.179 

Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti. 

Art. 213 

Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro. 

Art. 214 

Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo. 

Art. 217 

Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione. 

 

2a/2) ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO 

Articolo 

Contenuto della violazione 

Art.145 

Violare gli obblighi relativi alla precedenza. 

Art. 146 

Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia. 

Art.147 

Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello 

Art.148 

Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3. 

Art.149 

Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza. 

Art.150 

Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna. 

 Art.172 

Mancato uso delle cinture di sicurezza. 

 

2a/3) ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE 

Articolo 

Contenuto della violazione 

Art. 9,9 bis e 9 ter 

Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate. 

Art.186 

Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica (sospensione aggravata per i recidivi) 

Art.187 

Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti 

Art.189 

Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali 

Cosa fare 

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto. 

Si consiglia di contattare la Prefettura-U.T.G. per le modalità di restituzione della patente. 

La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante. 

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205) 

 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art.223 C.d.S) 

La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da una violazione delle norme del Codice della Strada, a seguito di incidente stradale, derivino lesioni alle persone 

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino al massimo di tre anni. 

Cosa fare 

Avverso il provvedimento di sospensione della patente (art. 223 comma 2) è ammesso ricorso Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (art. 224 C.d.S)

Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall' autorità giudiziaria. 

Cosa fare 

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205) 

 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 25 Settembre 2024, ore 15:28
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