Ai PROFUGHI che versano in uno stato di bisogno, espressamente dichiarato dall'autorità consolare o diplomatica italiana per le condizioni economiche dell'interessato nel paese di provenienza e accertato dal Ministero dell'Interno per le condizioni economiche dell'interessato nel territorio della Repubblica, possono beneficiare dell’erogazione delle misure di accoglienza presso un centro di accoglienza straordinario.
I benefici possono essere concessi ai profughi che all'atto del rimpatrio autocertificano, sotto la propria responsabilità, di versare in stato di bisogno.
Chi può fare la richiesta
Coloro i quali hanno ottenuto il decreto di riconoscimento della qualifica di profugo
Cosa fare
Domanda, in carta libera, indirizzata alla Prefettura-U.T.G. nella cui circoscrizione è avvenuto il rimpatrio o a quella del luogo dove l'interessato dichiara di stabilire la propria residenza.
L'indennità non è dovuta nel caso in cui la residenza in Italia sia stata stabilita da oltre sei mesi dalla data di partenza dal paese di provenienza.
L'indennità di sistemazione e il contributo straordinario pro-capite giornaliero è concesso per un periodo massimo di sei mesi.
Nelle more della erogazione dell'indennità di sistemazione o del contributo straordinario, il Ministero dell'interno cura la prima sistemazione dei profughi sprovvisti dei mezzi di sostentamento.
Documentazione richiesta
- Domanda, in carta semplice
- Attestato di rimpatrio rilasciato dalle Autorità diplomatiche italiane dello Stato di provenienza
- Attestato di bisogno rilasciato dalle Autorità diplomatiche italiane dello Stato di provenienza
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall'interessato, attestante il luogo dell'attuale residenza in Italia ovvero la relativa certificazione
Riferimenti normativi
- Circ. P.C.M. Dica 2428/terza/19.10.6.1 del 15.3.2002
- Legge 15 ottobre 1991 n. 344
- Legge 26 dicembre 1981, n. 763