- IL RICORSO AL PREFETTO SI PROPONE SECONDO L'ART 203 del Codice della strada:
Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.
Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
Il ricorso può anche essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato all’indirizzo protocollo.prefan@pec.interno.it. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.
Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.
Il pagamento della sanzione amministrativa esclude la proposizione del ricorso che, se proposto, sarà dichiarato inammissibile.
Nei confronti del cd. preavviso di violazione non è ammesso subito il ricorso al Prefetto. L'interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale ricorso al Prefetto.
La tutela giurisdizionale (ricorso al Giudice di Pace) contro i verbali di accertamento di violazioni del Codice della strada è immediatamente azionabile ed è alternativa alla proposizione del ricorso al Prefetto.
Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.
Documentazione richiesta:
Ricorso e documenti sono presentati in carta semplice.
- Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
- Martedì dalle 09:00 alle 12:00
- Giovedì dalle 09:00 alle 12:00