Cittadinanza per matrimonio

informazioni di carattere generale cittadinanza per matrimonio

Possono richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 gli stranieri coniugati civilmente con cittadini italiani e legalmente residenti in Italia per almeno 2 anni successivi al matrimonio oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio se residente all'estero.

In presenza di figli della coppia (nati o adottati dai coniugi) i suddetti termini si dimezzano.

Ai sensi dell'art. 1, comma 20 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ", le medesime disposizioni che disciplinano la concessione della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano si applicano alle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

NB: al momento della domanda, e fino all'adozione del decreto, non dovranno verificarsi le seguenti condizioni ostative: scioglimento; annullamento; cessazione degli effetti civili del matrimonio; separazione personale (intesa anche quale separazione di fatto considerato che, alla luce della giurisprudenza consolidata in materia - ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6526/2007 - e dell'evidente ratio antielusiva sottesa anche alle modifiche apportate all'art. 5 della Legge n. 91/1992 dall'art. 1, comma 1 della Legge n.94/2009, il dato formale della celebrazione di un matrimonio non può tenere luogo dell'instaurazione in fatto di un reale e stabile rapporto di coniugio con i diritti e gli obblighi che ne discendono tra cui, in primis, l'effettiva convivenza tra i coniugi).

Ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera b) della Legge n. 91/1992, impediscono l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio - tra le altre - la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

Tra i reati ostativi rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

  • furto;
  • rapina;
  • ricettazione;
  • reati in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 171 ter della Legge n. 633/1941;
  • contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali;
  • introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;
  • uso di atto falso, laddove l'atto di cui si faccia utilizzo sia un atto pubblico;
  • reati in materia di stupefacenti previsti dall'art. 73 del d. P.R. n. 309/1990 (Testo unico in materia di sostanze stupefacenti).

Sempre a mente dell'art. 6 della Legge n. 91/1992, si ricorda che gli effetti preclusivi delle condanne penali cessano ESCLUSIVAMENTE per effetto della concessione della RIABILITAZIONE (e non per effetto di altre cause di estinzione del reato).

La disciplina sopra descritta si applica anche in caso di "patteggiamento " (i.e. applicazione della pena su richiesta delle parti) .

L'art. 4, comma 5 del decreto legge n. 130 del 21 ottobre 2020 ha ridotto da quarantotto a trentasei mesi il termine massimo di durata dei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana.

Detta modifica varrà solamente per le istanze di cittadinanza presentate dopo la conversione in legge del medesimo decreto (20/12/2020).

A tutte le domande presentate fino a quella data continua ad applicarsi il termine di quarantotto mesi precedentemente introdotto dall'art. 14, comma 2 del decreto legge n. 113/2018, convertito in legge n. 132/2018.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 17 Gennaio 2024, ore 15:23