Si richiama l'attenzione dei soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 159/2011, sul disposto dell'art. 3-bis del decreto del presidente del consiglio dei ministri 18 aprile 2013 Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all' articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 aggiornato al D.P.C.M. 24 novembre 2016

Art. 3-bis. Obblighi dei soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia (articolo introdotto dal D.P.C.M. 24 novembre 2016)

  1. La consultazione dell'elenco, secondo le modalità stabilite dall'art. 7, è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all' art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 2, comma 1, indipendentemente dal loro valore. Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionale unica e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all' art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia e a tal fine i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia consultano la Banca dati nazionale unica.
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della legge, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono, con le modalità previste dal comma 1, la documentazione antimafia anche in relazione ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta, permanendo le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale.
  3. I soggetti di cui all' art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco.


Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 11001/119/20(8) del 23/03/2016, ha fornito il seguente indirizzo operativo : "... ... la stazione appaltante, dopo aver soddisfatto l'obbligo di consultare le white list, in tal modo accertandosi che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione, potrà dare avvio all'iter contrattuale ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia. In altri termini, la stazione appaltante consulterà la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all'impresa, come in ogni altra situazione ordinaria di consultazione di tale piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia. Tale procedura trova supporto nella formulazione del'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 che espressamente richiama l'art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia e con esso le diverse sequenze dell'accertamento in Banca Dati nell'ipotesi di esito non immediatamente liberatorio... ... Dal momento della consultazione della Banca Dati decorreranno i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del Codice Antimafia. Maturati tali termini la stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione"

Ultimo aggiornamento
Lunedì 26 Agosto 2024, ore 14:56