La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 84, comma 2 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159).
Chi può fare la richiesta (art. 83 commi 1 e 2 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159)
La documentazione antimafia deve essere richiesta alla Prefettura dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 76 del D. Lgs. 163/2006.
Dove fare la richiesta
La comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 hanno sede.
Quando fare la richiesta
La comunicazione antimafia deve essere richiesta nei seguenti casi:
- licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
- iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- contratti di appalto di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture di valore superiore a € 150.000,00 ed inferiore di € 5.000.000,00 ( IVA esclusa) per opere e lavori pubblici ; € 200.000,00 (IVA esclusa) in materia di servizi e forniture (ad esclusione dei contratti riguardanti le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa di cui al comma 7 dell'art. 91 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159);
- per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
- OPERE E LAVORI PUBBLICI: inferiore a € 5.000.000,00
- FORNITURE E SERVIZI: inferiore a € 400.000,00.
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).
La documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia) non è richiesta nei seguenti casi (art. 83, comma 3 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159):
a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 art. 83 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii;
b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii;
c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
Validità
La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (Comma 1 art. 86 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159).
I soggetti di cui all' articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (comma 5 art. 86 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159).
Autocertificazione
La comunicazione antimafia può essere sostituita da apposita dichiarazione sottoscritta con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 qualora si tratti di (art. 89 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159):
- contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarate urgenti;
- provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti;
- attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla P.A.competente;
- attività sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al Regolamento approvato con D.P.R. 26.4.1992,n. 300 e successive modificazioni (vedi modello autocertificazione comunicazione antimafia).
Documentazione richiesta
- Modello richiesta di comunicazione antimafia;
- Copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente TUTTI i componenti che ricoprono cariche all'interno della società o dichiarazione sostitutiva del legale Rappresentante recante le medesime indicazioni;
- Fotocopia documentno identità soggetto di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- Generalità complete del direttore tecnico/direttori tecnici, ove previsto.
La documentazione antimafia deve riportare sempre l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, comma 2 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159).
- Martedì dalle 09:00 alle 12:00
- Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:00
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