Addetti ai servizi di controllo

Addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo 

Per lo svolgimento dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi è necessario che il personale addetto ai servizi medesimi sia iscritto in un apposito elenco tenuto presso la Prefettura.

1. Chi può chiedere l'iscrizione

L'iscrizione nell'elenco può essere chiesta, per il proprio personale, dai gestori delle attività di intrattenimento e spettacolo e dai titolari degli istituti di vigilanza o investigazione privata, autorizzati a norma dell'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con   R. D. 18 giugno 1931, n. 773 

2. Requisiti 

Coloro per i quali viene chiesta l'iscrizione nell'elenco devono possedere i seguenti requisiti: 

a) requisiti di cui all'art. 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. D.   n. 773/1931;
b) età non inferiore a 18 anni;
c) idoneità psico-fisica e assenza di uso di alcol e stupefacenti, accertate con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della Azienda Sanitaria Locale;
d) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
e) non essere sottoposti, né essere stati sottoposti a misure di prevenzione e non essere destinatari del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
f) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205
g) diploma di scuola media inferiore;
h) superamento dello specifico corso di formazione organizzato a cura delle Regioni. 

3. Domanda 

La domanda di iscrizione nell'elenco è presentata, da parte di uno dei soggetti indicati al precedente punto 1, al Prefetto competente per territorio.
La domanda deve essere corredata dalla documentazione, o dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445,  comprovante che colui per il quale viene chiesta l'iscrizione possiede i requisiti menzionati al precedente punto 2. Non possono essere sostituiti da una dichiarazione il certificato medico e il certificato relativo al superamento del corso di formazione. 

4 . Validità territoriale 

L'iscrizione nell'elenco autorizza l'iscritto nell'elenco a operare in tutto il territorio nazionale, previa comunicazione, da parte dei soggetti indicati al precedente punto 1, alle Prefetture e Questure delle province diverse da quella ove l'iscrizione è avvenuta.
 

5. Revisione biennale 

La Prefettura che ha provveduto alla iscrizione nell'elenco ne effettua la revisione ogni due anni, al fine di verificare la permanenza dei requisiti menzionati al precedente punto 2, lettere a), c), d), e), f). Per tale revisione i soggetti indicati al precedente punto 1 presentano, almeno un mese prima, la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti medesimi. In mancanza, l'iscrizione è cancellata e i servizi per i quali essa è prescritta non possono essere svolti.
 

6. Sanzioni 

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, senza essere iscritto nell'elenco e non osservando le prescrizioni stabilite - tra le quali il divieto di portare armi e qualunque strumento di coazione fisica - è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000. La stessa sanzione si applica a chiunque impiega per i servizi anzidetti soggetti non iscritti nell'elenco e omette la preventiva comunicazione al Prefetto del loro utilizzo.
 

Riferimenti normativi: art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94; decreto del Ministro dell'Interno 6 ottobre 2009. 
 

Documentazione e modulistica: (Vedi Sezione Allegati)

  • Modello domanda gestore attività intrattenimento e spettacolo
     
  • Modello domanda titolare istituto vigilanza o investigazione
     
  • Modello dichiarazione sostitutiva dipendente da iscrivere in elenco
     
  • Modello comunicazione impiego dipendente iscritto in elenco 

 

Termine fissato per la conclusione del procedimento: 30 giorni.
 

Mezzi di tutela in caso di provvedimento sfavorevole: ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
 

Mezzi di tutela nel caso il procedimento non venga concluso nel termine fissato: richiesta di intervento all'Ispettorato generale di amministrazione del Ministero dell'Interno.

Area I: Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale
Incarico
Dirigente in Posizione di Staff
Dirigente
Dott.ssa Francesca D`ALESSANDRO
Qualifica
VICEPREFETTO
Nome ufficio
ADDETTI SERVIZI CONTROLLO ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO
Responsabile del procedimento
Sig. Fabrizio CIROCCO
Addetto
Sig. Fausto D’UVA CIFELLI
Ubicazione dell'ufficio
2° Piano - Stanza n. 34
Telefoni
Orari di ricevimento
  • Lunedì dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:15 alle 16:45
  • Martedì dalle 11:00 alle 13:00
  • Mercoledì dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:15 alle 16:45
  • Giovedì dalle 11:00 alle 13:00
  • Venerdì dalle 11:00 alle 13:00

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 28 Agosto 2024, ore 11:35