Elenco ditte/fornitori non soggetti ad infiltrazione mafiosa

Ai sensi dell'art.29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, la comunicazione e l'informazione antimafia per le attività imprenditoriali operanti nei settori ritenuti a rischio di infiltrazione mafiosa devono essere acquisite obbligatoriamente attraverso la consultazione dell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, istituito presso ogni prefettura in cui la ditta richiedente ha la propria sede legale (c.d . white list).
 LA PREFETTURA COMPETENTE all'iscrizione in White List è quella della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale. Se l'impresa è costituita all'estero, è competente la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 C.C. Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, sarà competente la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.

Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
Presso la Prefettura di Napoli è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. " White List ") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 e dalla legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 ss.mm.ii.
L'iscrizione nell'elenco, costituisce la forma necessitata attraverso la quale viene accertata, nei confronti dei soggetti che operano nei settori più permeabili alle organizzazioni criminali, l'assenza di motivi ostativi antimafia.
Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 11001/119/20(8) del 23/03/2016, ha fornito il seguente indirizzo operativo : "... ... la stazione appaltante, dopo aver soddisfatto l'obbligo di consultare le white list, in tal modo accertandosi che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione, potrà dare avvio all'iter contrattuale ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia. In altri termini, la stazione appaltante consulterà la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all'impresa, come in ogni altra situazione ordinaria di consultazione di tale piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia. Tale procedura trova supporto nella formulazione dell'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 che espressamente richiama l'art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia e con esso le diverse sequenze dell'accertamento in Banca Dati nell'ipotesi di esito non immediatamente liberatorio... ... Dal momento della consultazione della Banca Dati decorreranno i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del Codice Antimafia. Maturati tali termini la stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione".
Le attività imprenditoriali per le quali la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria - da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice antimafia - è obbligatoriamente acquisita attraverso la consultazione dell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art.53 della legge 190/2012, così come modificate, da ultimo, dall'art.4bis del decreto legge 8 aprile 2020 n.23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.40.
Novità introdotte con la l.40/2020
L'art.4 bis del decreto legge 23/2020, convertito, con modificazioni nella legge n.40/2020 ha apportato alcune modifiche all'elenco di categorie ritenute a rischio di infiltrazioni mafiose, individuando nuove categorie aggiuntive, e modificando talune preesistenti.

Le categorie di iscrizione in white list sono pertanto le seguenti:
I.         Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
II.         Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume
III.         Noli a freddo di macchinari
IV.         Fornitura di ferro lavorato
V.         Noli a caldo
VI.         Autotrasporto per conto terzi
VII.         Guardiania ai cantieri
VIII.         Servizi funerari e cimiteriali
IX.         Ristorazione, gestione delle mense e catering
X.         Servizi ambientali, comprese la attività di raccolta, di trasporto nazionale e trasfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti
*Il servizio di Guardiania ai cantieri può essere erogato esclusivamente dai soggetti in possesso della prescritta licenza ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S.
A seguito della novella normativa gli elenchi pubblicati saranno aggiornati alla luce delle categorie così come formulate, ed, in particolare, le Prefetture provvederanno a trasferire d'ufficio le imprese iscritte nelle Sezioni I (Trasporto di materiali a discarica per conto terzi) e II (Trasporto, anche transfrontaliero e smaltimento di rifiuti per conto terzi) nella nuova Sezione riferita ai Servizi Ambientali , mantenendo ferma la data di iscrizione.


PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE
Inserimento nell'Elenco dei Richiedenti
La Prefettura provvede ad inserire i dati della ditta che ha presentato istanza nell'apposito Elenco dei Richiedenti l'iscrizione, recando l'indicazione della data di presentazione della domanda e delle categorie per le quali è richiesta l'iscrizione. L'inserimento nell'elenco dei richiedenti è subordinato alla verifica della completezza della documentazione: nel caso in cui manchi taluno dei documenti richiesti, la Prefettura farà richiesta di integrazione, e la ditta sarà inserita nell'elenco dei Richiedenti solo ad integrazione documentale avvenuta, e la data di presentazione dell'istanza indicata nell'elenco corrisponderà alla data di integrazione. L'inserimento nell'elenco dei Richiedenti non comporta apposita comunicazione da parte della Prefettura , per cui la ditta che ha prodotto istanza dovrà consultare l'elenco pubblicato per verificare la propria presenza nel medesimo. È altresì fatto obbligo alle ditte richiedenti di comunicare qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali (nonché le variazioni relative ai familiari conviventi, ivi incluso il raggiungimento della maggiore età di familiari preesistenti) entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). La mancata comunicazione comporta l'archiviazione immediata della richiesta, e la rimozione dall'elenco.

ISCRIZIONE IN WHITE LIST
La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale, dandone comunicazione all'interessato a mezzo PEC. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.
L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche. Essa tiene luogo della comunicazione e dell' informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta.
L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali (nonché le variazioni relative ai familiari conviventi, ivi incluso il raggiungimento della maggiore età di familiari preesistenti) entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano anche le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 bis L.241/90.


AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO
(art.9 Circolare Ministero dell'Interno prot. 11001/119/12 del 14/08/13 )
L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione , l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.
Ove l'impresa manifesti l'interesse a permanere nell'elenco, la Prefettura provvede a verificare la permanenza dell'assenza delle situazioni ostative di cui all'art.67 D. Lgs. 159/2011 e di tentativi di infiltrazione mafiosa, e adotta i conseguenti provvedimenti, aggiornando l'elenco pubblicato sul sito istituzionale.
Nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione in white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura provvede a dare conto di ciò nell'apposita voce dell'Elenco delle ditte iscritte (Aggiornamento in corso).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
(per la modulistica si veda in "documenti scaricabili")
Modello di presentazione dell'istanza, recante l'indicazione della/e categoria/e di iscrizione richieste
Copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti che ricoprono cariche all'interno della società o dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante recante le medesime indicazioni
Dichiarazioni riferite ai familiari conviventi rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia (cliccare qui per verificare quali sono i soggetti di cui all'art.85)

La documentazione deve essere necessariamente trasmessa esclusivamente a mezzo P.E.C. all'indirizzo protocollo.prefna@pec.interno.it specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white list - Ditta xxxxx".

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI PERMANENZA IN ELENCO
(per la modulistica si veda in "documenti scaricabili")
Comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco
Copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti che ricoprono cariche all'interno della società o dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante recante le medesime indicazioni
Dichiarazioni riferite ai familiari conviventi rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia (cliccare qui per verificare quali sono i soggetti di cui all'art.85) La documentazione deve essere necessariamente trasmessa in via esclusiva a mezzo P.E.C. all'indirizzo protocollo.prefna@pec.interno.it specificando nell'oggetto "Interesse a permanere in White list- Ditta xxxxx".

Si raccomanda:
di compilare chiaramente , possibilmente col computer o in stampatello leggibile,
di prestare particolare attenzione alla compilazione delle dichiarazioni relative ai familiari conviventi, inserendo TUTTI i dati richiesti (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale)
di indicare l'indirizzo P.E.C. al quale si desidera ricevere l'eventuale corrispondenza.

CONTATTI
Per info e/o chiarimenti su modulistica e/o procedura di iscrizione, l'Ufficio risponderà ai seguenti numeri di telefono tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Tel 081-7943314 - 081-7943664
 

Allegati
Ultimo aggiornamento
Lunedì 27 Maggio 2024, ore 12:12