Conferimento della cittadinanza italiana

Dirigente:  Vice Prefetto  - Dr. Roberto Esposito
 

               -  Dott. Gianfranco FEDERICO
               tel.081-7943868 e-mail  gianfranco.federico@interno.it

               - Dott.ssa Liliana  VISCARDI
               tel.081-7943871 e-mail: liliana.viscardi@interno it

                -Dott.ssa Matilde CARABELLESE
                 -tel. 0817943871    e mail: matilde.carabellese@interno.it
 

Indirizzo: Via Vespucci, 172 - Napoli

Indirizzo di posta elettronica: 
Indirizzo  P.E.C.                       :  comunicazione.cittadinanza.prefna@pec.interno.it


Modalità di presentazione istanze di cittadinanza


CITTADINANZA
AVVISO IMPORTANTE

VALIDO SOLO PER GLI UTENTI CHE HANNO INVIATO DOMANDA DI CITTADINANZA  PRIMA DEL 1°SETTEMBRE 2020

Si ricorda che entro il 30 settembre 2021 tutti coloro che hanno già presentato istanza, ancora non definita con un provvedimento finale, sono tenuti ad associare la pratica pendente allo SPID con una semplice procedura attivabile nel sistema, altrimenti non si potrà verificare l'iter dell'istanza e conoscere le comunicazioni importanti.
https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
La domanda di concessione della cittadinanza italiana va presentata esclusivamente ON LINE, al seguente link
https://portaleservizi.dlci.interno.it .
Per completare correttamente la procedura di compilazione online della domanda è necessario essere in possesso della seguente documentazione:
certificato di nascita del paese di origine debitamente legalizzato e tradotto in italiano;
certificato penale del paese di origine debitamente legalizzato e tradotto in italiano;
documento di riconoscimento;
permesso di soggiorno;
ricevuta del versamento di un contributo pari a € 250,00, da effettuarsi tramite versamento su conto corrente postale n.809020 intestato a: Ministero dell'Interno - D.L.C.I. Cittadinanza, specificando nella causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n.94"
Di ciascuno dei documenti elencati dovrà essere effettuata la scansione e i relativi file allegati alla domanda online.
La Prefettura si riserva di convocare lo straniero presso i propri sportelli per la verifica dell'autenticità dei documenti scansionati.
Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti:
l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento;  
l'eventuale irregolarità della documentazione allegata;  
la data di convocazione presso gli sportelli della Prefettura per il controllo degli originali dei documenti allegati in formato elettronico
Tali comunicazioni saranno precedute dall'invio all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda di un messaggio che invita alla consultazione del portale.

COMUNICAZIONI CON L'UFFICIO CITTADINANZA SOLO ONLINE
La presentazione delle istanze finalizzate all'attribuzione e alla concessione della cittadinanza italiana on line tramite l'accesso alla piattaforma predisposta dall'Amministrazione dell'Interno comporta che tutte le comunicazioni e le trasmissioni di documenti, nonché ogni richiesta di informazioni circa l'iter della procedura relativa, dovranno avvenire utilizzando solo ed esclusivamente modalità informatiche.

Si informa che non saranno quindi presi in considerazione istanze o documenti che dovessero pervenire in forma cartacea, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 del decreto legge n. 69 del 2013 e 12 del decreto Legge 16 luglio 2020, n.76.

Per verificare la propria pratica di cittadinanza e leggere le comunicazioni ricevute si deve accedere all'area riservata.

TERMINI DEL PROCEDIMENTO
Con legge 18 dicembre 2020, n. 173 è stato convertito il decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130.

Per le domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020 - data di entrata in vigore della suddetta legge - il nuovo termine di durata massima del procedimento di concessione della cittadinanza italiana è di 24 mesi prorogabili fino al massimo di 36 .

Per le domande presentate prima di quella data resta in vigore il termine di 48 mesi già previsto dal decreto legge n. 113/2018 - convertito in legge n. 132/2018.
ADEGUATA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

Dal 5 dicembre 2018, a norma dell'art. 9.1 della L. 193/2014, la concessione della cittadinanza italiana (matrimonio e residenza) è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un 'adeguata conoscenza della lingua italiana , non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) . A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione della domanda , ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri: Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale ed internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi ministeri ed enti certificatori.
Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, essi dovranno produrne copia autenticata.
Coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'art. 9 del D. Lgs. citato, dovranno fornire, al momento della presentazione dell'istanza , rispettivamente gli estremi della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.
PRINCIPI GENERALI
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.
In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:
CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER MATRIMONIO
Possono richiedere la Cittadinanza Italiana ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 gli stranieri coniugati civilmente con cittadini italiani e legalmente residenti in Italia per almeno 2 anni successivi al matrimonio oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio se residente all'estero.
In caso di figli nati o adottati dai coniugi la residenza legale necessaria è di 1 anno.
Ai sensi dell'art. 1, comma 20 della Legge 20 maggio 2016, n. 76 " Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze ", le medesime disposizioni che disciplinano la concessione della cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano si applicano alle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
NB: al momento della domanda, e fino all'adozione del decreto, non dovranno verificarsi le seguenti condizioni ostative: scioglimento; annullamento; cessazione degli effetti civili del matrimonio; separazione personale.
Ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 91/1992, impediscono l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio - tra le altre - le condanne per delitti non colposi per i quali la legge prevede una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione.
Tra i reati ostativi rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo :
furto;
rapina;
ricettazione;
reati in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 171 ter della Legge n. 633/1941;
contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali;
introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;
uso di atto falso, laddove l'atto di cui si faccia utilizzo sia un atto pubblico;
reati in materia di stupefacenti previsti dall'art. 73 del d. P.R. n. 309/1990 (Testo unico in materia di sostanze stupefacenti).
Sempre a mente dell'art. 6 della Legge n. 91/1992, si ricorda che gli effetti preclusivi delle condanne penali cessano ESCLUSIVAMENTE per effetto della concessione della RIABILITAZIONE .
La disciplina sopra descritta si applica anche in caso di "patteggiamento " (applicazione della pena su richiesta delle parti) .

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )

Chi può fare la richiesta :
Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole il decreto di conferimento della cittadinanza italiana viene notificato dalla Prefettura-U.T.G. all'interessato il quale, entro sei mesi dalla notifica , deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

Riferimenti normativi:
Legge 5 febbraio 1992, n. 91;
D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572;
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362;
Legge 15 luglio 2009, n.94;
D.L. 4 ottobre 2018, n.113;
Legge 18 dicembre 2020, n. 173.  
 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 7 Giugno 2024, ore 09:25