Ai sensi dell'art.29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, la comunicazione e l'informazione antimafia per le attività imprenditoriali operanti nei settori ritenuti a rischio di infiltrazione mafiosa devono essere acquisite obbligatoriamente attraverso la consultazione dell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, istituito presso ogni prefettura in cui la ditta richiedente ha la propria sede legale (c.d . white list).

  LA PREFETTURA COMPETENTE all'iscrizione in White List è quella della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale. Se l'impresa è costituita all'estero, è competente la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 C.C. Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, sarà competente la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.

Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa

Presso la Prefettura di Napoli è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. " White List ") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 e dalla legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 ss.mm.ii.

L'iscrizione nell'elenco, costituisce la forma necessitata attraverso la quale viene accertata, nei confronti dei soggetti che operano nei settori più permeabili alle organizzazioni criminali, l'assenza di motivi ostativi antimafia.

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 11001/119/20(8) del 23/03/2016, ha fornito il seguente indirizzo operativo : "... ... la stazione appaltante, dopo aver soddisfatto l'obbligo di consultare le white list, in tal modo accertandosi che l'impresa abbia già assolto l'onere di richiedere l'iscrizione, potrà dare avvio all'iter contrattuale ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia. In altri termini, la stazione appaltante consulterà la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all'impresa, come in ogni altra situazione ordinaria di consultazione di tale piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia. Tale procedura trova supporto nella formulazione dell'art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 che espressamente richiama l'art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia e con esso le diverse sequenze dell'accertamento in Banca Dati nell'ipotesi di esito non immediatamente liberatorio... ... Dal momento della consultazione della Banca Dati decorreranno i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del Codice Antimafia. Maturati tali termini la stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell'iscrizione".

Le attività imprenditoriali per le quali la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria - da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice antimafia - è obbligatoriamente acquisita attraverso la consultazione dell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art.53 della legge 190/2012, così come modificate, da ultimo, dall'art.4bis del decreto legge 8 aprile 2020 n.23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.40.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 7 Giugno 2024, ore 11:49