Le Onorificenze attestano pubblicamente le benemerenze acquisite per meriti personali.
Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dell'Interno per le sole ricompense al valor civile e al merito civile.
I decreti del Capo dello Stato concessori delle onorificenze di cavaliere al merito della Repubblica e al merito del lavoro vengono inviati al Cancelliere dell'Ordine per la registrazione nell'albo dell'Ordine.
Gli insigniti di alcune onorificenze (Ordine cavalleresco “al merito della repubblica italiana” e Ordine cavalleresco “al merito del lavoro”), possono far uso del titolo e della decorazione soltanto dopo la registrazione del decreto di concessione.
La concessione delle onorificenze ha luogo ordinariamente il 2 giugno (proclamazione della Repubblica Italiana) nel corso di una cerimonia solenne che, generalmente, si svolge in Prefettura.
Le onorificenze possono essere revocate per indegnità o per interdizione o sospensione dai pubblici uffici nel caso delle ricompense al valore e merito civile.
Per approfondimenti è possibile consultare la pagina del sito del Quirinale al link www.quirinale.it.
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