Istituti di investigazione privata

Riferimenti normativi

  • R.D. 18/06/1931, n. 773 (Artt.134, 135, 136, 137, 139)
  • R.D. 06/05/1940, n. 635 (Artt. da257 a260 quater)
  • D. Min. Int. 01/12/2010, n. 269 e relativo vademecum operativo.
Rilascio licenza investigatore privato dipendente

L’investigatore privato titolare di istituto può chiedere, ai sensi dell’art.257 – bis del R.D. 06.05.1940, n.635 (Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.), il rilascio di specifica licenza anche per coloro che, nell’ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente e con vincolo di subordinazione l’attività di investigazione e ricerca.
La licenza rilasciata all’investigatore privato dipendente è in ogni caso subordinata alla permanenza in essere della licenza del titolare dell’istituto di investigazioni.

La licenza ha validità triennale.

 

Requisiti del richiedente:
Il richiedente deve essere in possesso di licenza in qualità di titolare di istituto rilasciata ai sensi dell’art.134 Tulps. Il soggetto per il quale si richiede il rilascio della licenza come investigatore dipendente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti morali: l’investigatore privato dipendente deve possedere i requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza (artt.11, 134 del R.D. 18.06.1931, n.773 e succ. mod. – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e art.257 – quater del R.D. 06.05.1940, n.635 e succ. mod. – Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.).
- Requisiti professionali: l’investigatore privato dipendente, ai sensi dell’allegato G del d.m. 01.12.2010, n.269, deve:
a)      essere in possesso di diploma di scuola media superiore;
b)      aver svolto con profitto, per almeno un triennio, un periodo di pratica, in qualità di collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato titolare di istituto, autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di almeno 80 ore mensili e con esito positivo, espressamente attestato dallo stesso investigatore;
c)      aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico – pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza;
d)      (in alternativa ai punti b e c) aver svolto documentata attività di indagine in seno ai reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

E’ fatta salva la possibilità per il titolare di istituto di avvalersi, previa comunicazione al Prefetto ai sensi dell’art.259 del Regolamento e dell’art.5 del d.m. 269/2010, dell’opera di meri collaboratori cui affidare unicamente lo svolgimento di incarichi elementari, intesi come prestazioni, prevalentemente materiali, che concorrono alla realizzazione dell’attività curata dal titolare.

 

Documentazione da produrre:

a)  istanza per il rilascio della licenza, in bollo da € 16,00 (Modello 1);
b) documentazione attestante la posizione di subordinazione del dipendente rispetto all’investigatore titolare;
c) autocertificazione del dipendente (Modello 2);
d) dichiarazione attestante il possesso, da parte del dipendente, dei requisiti professionali minimi e di capacità tecnica indicati nell’allegato G del d.m. 269/2010 (Modello 3)

Rilascio licenza

Coloro che intendono eseguire investigazioni private devono chiedere al Prefetto il rilascio della licenza per l’esercizio dell’attività.
La richiesta dovrà indicare gli ambiti di attività, così come individuati dall’art.5 del d.m. 01.12.2010, n.269, all’interno dei quali si desidera operare:
a)     attività di indagine in ambito privato;
b)     attività di indagine in ambito aziendale;
c)     attività di indagine in ambito commerciale;
d)     attività di indagine in ambito assicurativo;
e)     attività di indagine difensiva (art.327 – bis del codice di procedura penale);
f)      attività prevista da leggi speciali o decreti ministeriali (ad esempio impiego di addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo).

La licenza ha validità triennale.

Requisiti del richiedente:
- Requisiti morali: l’investigatore privato titolare di istituto nonché gli amministratori e i soggetti che compongono la compagine societaria devono possedere i requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza (artt.11, 134 del R.D. 18.06.1931, n.773 e succ. mod. – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e art.257 – quater del R.D. 06.05.1940, n.635 e succ. mod. – Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.).
- Requisiti professionali: l’investigatore privato titolare di istituto, ai sensi dell’allegato G del d.m. 01.12.2010, n.269, deve:
a)      essere in possesso di laurea almeno triennale in una delle seguenti aree: giurisprudenza, psicologia ad indirizzo forense, sociologia, scienze politiche, scienze dell’investigazione, economia o corsi di laurea equiparati;
b)      aver svolto con profitto, per almeno un triennio, un periodo di pratica come investigatore dipendente presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, che ne attesti espressamente l’esito positivo;
c)      aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico – pratico in materia di investigazioni private, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza;
d)      (in alternativa ai punti b e c) aver svolto documentata attività di indagine in seno ai reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni. 


Si precisa che l’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di indagine difensiva può essere richiesta solo da soggetti già in possesso della licenza per svolgere l’attività di investigazione privata in ambito civile.

 

Documentazione da produrre:
a)     istanza per il rilascio della licenza, in bollo da € 16,00 (Modello 4);
b)     progetto organizzativo redatto secondo le indicazioni dell’allegato H del d.m. 01.12.2010, n.269;
c)     autocertificazione (Modello 5);
d)     dichiarazione attestante il possesso dei requisiti professionali minimi e di capacità tecnica indicati nell’allegato G del d.m. 01.12.2010, n.269 (Modello 6);
e)     dichiarazione sostitutiva relativa all’organizzazione e all’assetto proprietario dell’istituto;
f)      duplice copia della tabella delle operazioni che si intendono effettuare, con l’indicazione delle rispettive tariffe.

Il rilascio della licenza per la gestione di un istituto di investigazioni private è subordinato alla prestazione della cauzione prevista dall’art.137 T.U.L.P.S. da calcolarsi in base ai parametri indicati nell’allegato F2 del d.m. 01.12.2010, n.269

Rinnovo licenza

Il titolare della licenza per lo svolgimento di investigazioni private per proseguire la propria attività anche negli anni successivi a quello di ottenimento della licenza, deve presentare con cadenza triennale al Prefetto una dichiarazione di prosecuzione attività in carta semplice.
La predetta dichiarazione, recante il timbro d’arrivo apposto da questo Ufficio, se consegnata a mano, ovvero, unitamente alla ricevuta di ritorno, se la dichiarazione è stata spedita con raccomandata, dovrà essere conservata unitamente alla ricevuta.
Per ottenere il rinnovo della licenza, l’investigatore  titolari dell’istituto, devono aver superato un corso di aggiornamento organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

La dichiarazione di prosecuzione attività deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza della licenza.

In caso di mancata presentazione della predetta dichiarazione, la licenza si intende decaduta per scadenza della validità e l’eventuale continuazione dell’attività in presenza di licenza scaduta sarà considerato esercizio abusivo e potrà essere punito, ai sensi dell’art.140 T.U.L.P.S. con l’arresto fino a 2 anni e con l’ammenda da €206,00 a€ 619,00.

 

Documentazione da produrre:
a) Dichiarazione di prosecuzione dell’attività con attestazione relativa al superamento del corso di aggiornamento e all’eventuale assunzione di personale dipendente (Modello 7);
b) Alla scadenza della cauzione, la documentazione attestante il rinnovo della stessa;
c) In caso di assunzione di personale dipendente, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), i contratti di lavoro e le comunicazioni obbligatorie unificato Lav.; 

Cambio sede istituto

l cambio della sede operativa dell'Istituto  deve essere approvato dal Prefetto.

Il cambio della sola sede legale dell'Istituto deve essere comunicato alla Prefettura - U.T.G. per la presa d'atto della nuova sede.

 

Chi può fare la richiesta

La domanda per l'approvazione del cambio della sede operativa dell'Istituto dovrà essere firmata dal rappresentante legale dell'Istituto
 

Cosa fare

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata  alla Prefettura  della provincia ove ha la sede operativa l'Istituto

 

Documentazione richiesta

  1. domanda , in bollo da  € 16,00 (Modello 8)
  2. certificato aggiornato del registro ditte della C.C.I.A.A. ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione  (Modello 9) 
  3. documentazione tecnica illustrativa della nuova sede

Se il richiedente è una società , dovrà essere prodotta la seguente documentazione aggiuntiva

    4.  copia conforme del verbale dell'Assemblea dei Soci con il quale è stato deciso il cambio della sede della società

 

NOTA: i n caso di approvazione, il richiedente dovrà regolarizzare, ai fini del bollo, il provvedimento di accoglimento dell'istanza.

Area I: Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale
Incarico
DIRIGENTE IN POSIZIONE DI STAFF - Viceprefetto Aggiunto
Dirigente
Dott. Paolo GIGLI
Qualifica
VICEPREFETTO AGGIUNTO
Nome ufficio
Polizia amministrativa
Responsabile del procedimento
è il dirigente dell'area
Addetto
Dott.ssa Adriana Simonetti - email: adriana.simonetti@interno.it
Ubicazione dell'ufficio
Via Matteotti 46
Telefoni
Orari di ricevimento
  • Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Martedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Giovedì dalle 09:00 alle 12:00

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Decreto Ministro Interno 1/12/2010 n.269 402.54 KB
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Vademecum operativo Dec Min Int 1/12/2010 n.269 704.66 KB
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Ultimo aggiornamento
Giovedì 27 Giugno 2024, ore 10:20