Istituti di informazioni commerciali

Normativa di riferimento:

Artt.134, 135, 136, 137, 139 del R.D. 18-06-1931, n.773, e succ. mod. (Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.)
Artt. da 257 a 260 quater del R.D. 06-05-1940, n.635 (Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.);
D.M. 01-12-2010, n.269 (Regolamento recante i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di vigilanza privata ed investigazione e di professionalità e capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi) e relativo vademecum operativo.

Rilascio licenza

Coloro che intendono eseguire attività di raccolta di informazioni commerciali, così come definita ai sensi dell’art.5 del d.m. 01.12.2010, n.269, devono chiedere al Prefetto il rilascio di apposita licenza.
La licenza ha validità triennale.  

 

Requisiti del richiedente:

- Requisiti morali: l’informatore commerciale nonché gli amministratori e i soggetti che compongono la compagine societaria devono possedere i requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza (artt.11, 134 del R.D. 18.06.1931, n.773 e succ. mod. – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e art.257 – quater del R.D. 06.05.1940, n.635 e succ. mod. – Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.).
- Requisiti professionali: l’informatore commerciale titolare di istituto, ai sensi dell’allegato G del d.m. 01.12.2010, n.269, deve:
a)      essere in possesso di laurea almeno triennale in una delle seguenti aree: giurisprudenza, economia, scienze politiche, scienze bancarie o corsi di laurea equiparati;
b) (in alternativa al punto a) essere stato iscritto al Registro Imprese in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore in società di capitale o di persone per almeno tre anni negli ultimi cinque anni.

 

Documentazione da produrre:
a) istanza per il rilascio della licenza, in bollo da € 16,00;
b) progetto organizzativo redatto secondo le indicazioni dell’allegato H del d.m. 01.12.2010, n.269;
c) autocertificazione;
d) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti professionali minimi e di capacità tecnica indicati nell’allegato G del d.m. 01.12.2010, n.269;
e) dichiarazione sostitutiva relativa all’organizzazione e all’assetto proprietario dell’istituto;
f) duplice copia della tabella delle operazioni che si intendono effettuare, con l’indicazione delle rispettive tariffe.

Il rilascio della licenza per la gestione di un istituto di investigazioni private è subordinato alla prestazione della cauzione prevista dall’art.137 T.U.L.P.S. da calcolarsi in base ai parametri indicati nell’allegato F2 del d.m. 01.12.2010, n.269

Rilascio licenza informatore commerciale dipendente

L’informatore commerciale titolare di istituto può chiedere, ai sensi dell’art.257 – bis del R.D. 06.05.1940, n.635 (Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), il rilascio di specifica licenza anche per coloro che, nell’ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente e con vincolo di subordinazione, l’attività di raccolta di informazioni commerciali.
La licenza rilasciata all’informatore commerciale dipendente è in ogni caso subordinata alla permanenza in essere della licenza del titolare dell’istituto di informazioni commerciali.

La licenza ha validità triennale.  

Requisiti del richiedente:
Il richiedente deve essere in possesso di licenza in qualità di titolare di istituto rilasciata ai sensi dell’art.134 Tulps. Il soggetto per il quale si richiede il rilascio della licenza come informatore commerciale dipendente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti morali: l’informatore commerciale dipendente deve possedere i requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza (artt.11, 134 del R.D. 18.06.1931, n.773 e succ. mod. – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e art.257 – quater del R.D. 06.05.1940, n.635 e succ. mod. – Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.).
- Requisiti professionali: l’informatore commerciale dipendente, ai sensi dell’allegato G del d.m. 01.12.2010, n.269, deve:
a)  e ssere in possesso del diploma di scuola media superiore;
b)   aver svolto con profitto, per almeno un triennio, un periodo di pratica, presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso informatore;
c)   aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico – pratico in materia di informazioni commerciali, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza;
d)(in alternativa ai punti b e c) aver svolto documentata attività di indagine in seno ai reparti investigativi delle Forze di polizia, con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

E’ fatta salva la possibilità per il titolare dell’istituto di avvalersi, previa comunicazione al Prefetto, ai sensi dell’art.259 del Regolamento e dell’art.5 del d.m. 269/2010, dell’opera di meri collaboratori cui affidare unicamente lo svolgimento di incarichi elementari, intesi come prestazioni, prevalentemente materiali, che concorrono alla realizzazione dell’attività curata dal titolare.

 

Documentazione da produrre:

a) istanza per il rilascio della licenza, in bollo da € 16,00;
b) dichiarazione attestante il possesso, da parte del dipendente, dei requisiti professionali minimi e di capacità tecnica indicati nell’allegato G del d.m. 269/2010;
c) documentazione attestante la posizione di subordinazione del dipendente rispetto all’informatore commerciale titolare;
d) autocertificazione del dipendente.

Rinnovo licenza

Il titolare della licenza per lo svolgimento di raccolta di informazioni commerciali, per proseguire la propria attività anche negli anni successivi a quello di ottenimento della licenza, deve presentare con cadenza triennale al Prefetto una dichiarazione di prosecuzione attività in carta semplice.
La predetta dichiarazione, recante il timbro d’arrivo apposto da questo Ufficio, se consegnata a mano, ovvero, unitamente alla ricevuta di ritorno, se la dichiarazione è stata spedita con raccomandata, dovrà essere conservata unitamente alla ricevuta.
Per ottenere il rinnovo della licenza, l’informatore commerciale titolare dell’istituto, deve aver superato un corso di aggiornamento organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.  

 

Termine presentazione domanda:

La dichiarazione di prosecuzione attività deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza della licenza.

In caso di mancata presentazione della predetta dichiarazione, la licenza si intende decaduta per scadenza della validità e l’eventuale continuazione dell’attività in presenza di licenza scaduta sarà considerato esercizio abusivo e potrà essere punito, ai sensi dell’art.140 T.U.L.P.S. con l’arresto fino a 2 anni e con l’ammenda da €206,00 a€ 619,00.

 

Documentazione da produrre:
a) Dichiarazione di prosecuzione dell’attività con attestazione relativa al superamento del corso di aggiornamento e all’eventuale assunzione di personale dipendente;
b) Alla scadenza della cauzione, la documentazione attestante il rinnovo della stessa;
c) In caso di assunzione di personale dipendente, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), i contratti di lavoro e le comunicazioni obbligatorie unificato Lav.;


 

Area I: Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale
Incarico
DIRIGENTE IN POSIZIONE DI STAFF - Viceprefetto Aggiunto
Dirigente
Dott. Paolo GIGLI
Qualifica
VICEPREFETTO AGGIUNTO
Nome ufficio
Polizia amministrativa
Responsabile del procedimento
è il dirigente dell'area
Addetto
Dott.ssa Adriana Simonetti - email: adriana.simonetti@interno.it
Ubicazione dell'ufficio
Via Matteotti 46
Telefoni
Orari di ricevimento
  • Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Martedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Giovedì dalle 09:00 alle 12:00

Ultimo aggiornamento
Martedì 9 Luglio 2024, ore 13:29