Patenti sospensione

Il Prefetto adotta i provvedimenti di sospensione delle patenti di guida nei sottoelencati casi:

  • Sospensione della patente per violazione alle norme di comportamento   (art.218, comma 2)
  • Sospensione della patente a seguito di reati   (art.223, comma 1)
  • Sospensione della patente per violazione alle norme di comportamento dalle quali sia scaturito un sinistro stradale con lesioni personali colpose (art.223 comma 2)
  • Sospensione della patente in esecuzione di sentenza Penale di condanna  (art. 224 comma 1 e 3)

Si riceve per appuntamento contattando, LUN-MAR-GIO dalle ore 12,00 alle ore 13,00, i numeri:

  •  0712282620/453/454 

Telefono per informazioni LUN-MAR-GIO dalle ore 12,00 alle ore 13,00:

  • 071/2282620/453 
SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)

La violazione delle sottoelencate norme del C.d.S. comporta come sanzione amministrativa accessoria la sospensione della patente di guida.

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo accertatore, emana entro 15 giorni il conseguente provvedimento di sospensione indicando il periodo cui si estende la sospensione. Tale periodo è determinato dal Prefetto nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S.-
Si allegano l'elenco delle violazioni (2a/1) 

La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente due volte nel corso di un biennio.
Si allega l'elenco delle violazioni (2a/2)

L'art. 218, comma 2 prevede per le violazioni di cui sopra "il conducente a cui è stata sospesa la patente, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ritiro, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie e, comunque di non oltre tre ore al giorno , adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora l'istanza sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso ." (art. 218/2 C.d.S.)

  N.B. Il permesso orario di guida non può essere concesso in presenza di violazioni che costituiscono reato ( artt. 9 ter, 186, comma 2 lett. b) e c), 186, comma 7, 187, commi 1 e 8, 189, commi 1, 6 e 7 ), o nel caso in cui dalla violazione commessa sia derivato un incidente. Viene, inoltre, concesso con le stesse modalità per l'intero periodo di sospensione .

MODALITA' PER RICHIEDERE IL PERMESSO DI GUIDA AI SENSI DELL'ART. 218 C.d.S.

L'istanza deve essere presentata alla Prefettura entro 5 giorni dal ritiro della patente secondo le seguenti modalità, utilizzando gli allegati modelli e allegando fotocopia di un documento di identità valido:

Chiunque circola durante il periodo di sospensione della validità della patente incorrerà nella sanzione accessoria della revoca della patente ai sensi dell'art. 218/6 del C.d.S. 

2a/1 )    ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Articolo del C.d.S. Contenuto della violazione
Art.6 Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto.
Art.10 Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme.
Art.86 Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista
Art.117 Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati)
Art.125 Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta.
Art.142/9 Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h(neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate)
Art.143/12 Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate
Art. 148 Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14.
Art.168 Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose
Art.176/1 lett.c e d Circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma.
Art.179 Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti.
 Art.186 comma 2 lettera a) Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,50 g/l e non superiore a 0,80 g/l.
Art. 193/4 bis  Si applica nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi e circola alla guida di un mezzo
Art. 213, comma 5 Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro.
Art. 214, comma 1 Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Art. 217 Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione.

 

2a/2 )  ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO

Articolo Contenuto della violazione
Art.145 Violare gli obblighi relativi alla precedenza.
Art. 146 Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia.
Art.147 Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello
Art.148 Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3.
Art.149 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza.
Art.150 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna.
 Art.172 Mancato uso delle cinture di sicurezza.
 Art.173 Uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici o di cuffie sonore 

 

Cosa fare  

Al termine del disposto periodo di sospensione la patente viene restituita attraverso il comando che ha curato la notifica del provvedimento prefettizio. 

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

SOSPENSIONE DELLA PATENTE A SEGUITO DI REATI (art.223, comma 1)

La violazione di alcune norme del C.d.S. riveste carattere penale e la sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare.

2a/3 )   ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE

Articolo Contenuto della violazione
Art. 9, 9 bis e 9 ter Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate.
Art.186, comma 2 lett.b) e c) e comma 7 Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica
Art.187 Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti
Art.189 Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali

  In caso di violazione degli artt. 186 e 187 del C.d.S., questa Prefettura, nel caso in cui non sia stata presentata opposizione al Giudice di Pace , ha da tempo attivato una prassi che porta a riconsiderare la durata della sospensione cautelare nel momento in cui viene attivata la procedura per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità (artt. 186, comma 9bis e 187, comma del C.d.S.) e sono state espletate con esito positivo le previste visite mediche, dietro presentazione di istanza della parte con allegata la seguente documentazione:

  •    nel caso in cui si sia già in possesso del decreto o della sentenza penale di condanna con l'ammissione allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, l'istanza potrà essere accolta trascorsa la metà del periodo di sospensione della patente di guida disposta dal Giudice Penale, allegando
  1. copia conforme del decreto e/o della sentenza penale di condanna
  2. certificato medico di idoneità alla guida rilasciato da una Commissione Medica Prov.le;
  • in caso di richiesta di patteggiamento e/o di richiesta di emissione di decreto penale di condanna, l'istanza potrà essere accolta trascorsa la metà del periodo di sospensione disposto da questa Prefettura , allegando
  1. istanza di patteggiamento depositata presso il Tribunale di Ancona con visto del P.M. o richiesta di emissione di decreto penale da parte del P.M.
  2. lettera dell'Associazione presso la quale dovranno essere svolti i lavori socialmente utili
  3. certificato medico di idoneità alla guida rilasciato da una Commissione Medica Prov.le.

Questa Prefettura, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 163/2022 che ha equiparato la procedura dei lavori di pubblica utilità a quella della messa alla prova ex art. 168-bis c.p., può rivalutare, caso per caso , la durata della sospensione cautelare della patente di guida, su istanza di parte, nel caso ricorrano i seguenti requisiti:

  • non sia stato provocato un sinistro stradale;
  • non sia stata proposta opposizione al Giudice di Pace avverso il provvedimento di sospensione della patente;
  • dichiarazione del P.M. che consente l'ammissione al procedimento di messa alla prova;
  • richiesta al Giudice per le Indagini Preliminari per ottenere la sospensione del procedimento penale con messa alla prova, con fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 464 quater c.p.p.;
  • certificato medico di idoneità alla guida rilasciato da una Commissione Medica Prov.le;
  • decorrenza di almeno metà del periodo di sospensione disposto da questa Prefettura

Cosa fare  

Al termine del disposto periodo di sospensione la patente viene restituita attraverso il comando che ha curato la notifica del provvedimento prefettizio ad eccezione di sospensione disposta ai sensi degli artt. 186 e 187 del C.d.S. - In tali casi, come indicato anche nel provvedimento prefettizio, la patente verrà trasmessa all'Ufficio Prov.le della Motorizzazione Civile di residenza dopo la trasmissione della certificato di idoneità alla guida rilasciato dalla Commissione Medica Locale Patenti.

Se si desidera che la patente sia inviata in una sede diversa dalla Motorizzazione di residenza è necessario comunicarlo all'Ufficio Patenti tramite richiesta scritta.

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

 SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI  COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art.223, comma 2 C.d.S)

La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da una violazione delle norme del Codice della Strada, a seguito di incidente stradale, derivino lesioni alle persone

Il Prefetto del luogo della commessa violazione in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino al massimo di tre anni.

Cosa fare  

Al termine del fissato periodo di sospensione la patente viene restituita attraverso il comando che ha curato la notifica del provvedimento prefettizio.
Avverso il provvedimento di sospensione della patente (art. 223 comma 2) è ammesso ricorso al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

SOSPENSIONE DELLA PATENTE IN ESECUZIONE DI SENRENZA PENALE (art.224 comma 1 del C.d.S)

Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida dopo il ricevimento della sentenza penale e/o del decreto penale di condanna irrevocabili per la durata stabilita dall' autorità giudiziaria detraendo il periodo di sospensione già scontato in virtù del provvedimento cautelare adottato all'epoca dei fatti 

Cosa fare  

Al termine del fissato periodo di sospensione la patente viene restituita tramite il comando di polizia che ha curato la notifica del provvedimento o inviata all'Ufficio Porv.le della Motorizzazione Civile di residenza, indicazioni che verranno riportate nel provvedimento di sospensione

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

SOSPENSIONE DELLA PATENTE IN CASO DI ESTINZIONE DEL REATO (art.224, comma 3 del C.d.S)

In caso di estinzione del reato (prescrizione, art.. 445 c.p.p., art. 168ter c.p. e 131bis c.p., il Prefetto, dopo il ricevimento della sentenza da parte dell'A.G., procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. 

Cosa fare  

Al termine del fissato periodo di sospensione la patente viene restituita tramite il comando di polizia che ha curato la notifica del provvedimento o inviata all'Ufficio Prov.le della Motorizzazione Civile di residenza, indicazioni che verranno riportate nel provvedimento di sospensione

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
Incarico
Capo Ufficio di Staff
Dirigente
Dott.ssa Grazia BRANCA
Qualifica
VICEPREFETTO
Nome ufficio
patenti - revoca e sospensioni
Ubicazione dell'ufficio
Via Matteotti 46
Orari di ricevimento
Per appuntamento

Ultimo aggiornamento
Giovedì 27 Giugno 2024, ore 11:37
Allegati
File
Allegato Dimensione
Modello istanza permesso orario di guida 28 KB
File
Allegato Dimensione
Informativa permesso per circolare 26.5 KB
File