La violazione delle sottoelencate norme del C.d.S. comporta come sanzione amministrativa accessoria la sospensione della patente di guida.
Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo accertatore, emana entro 15 giorni il conseguente provvedimento di sospensione indicando il periodo cui si estende la sospensione. Tale periodo è determinato dal Prefetto nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S.-
Si allegano l'elenco delle violazioni (2a/1)
La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente due volte nel corso di un biennio.
Si allega l'elenco delle violazioni (2a/2)
L'art. 218, comma 2 prevede per le violazioni di cui sopra "il conducente a cui è stata sospesa la patente, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ritiro, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie e, comunque di non oltre tre ore al giorno , adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora l'istanza sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso ." (art. 218/2 C.d.S.)
N.B. Il permesso orario di guida non può essere concesso in presenza di violazioni che costituiscono reato ( artt. 9 ter, 186, comma 2 lett. b) e c), 186, comma 7, 187, commi 1 e 8, 189, commi 1, 6 e 7 ), o nel caso in cui dalla violazione commessa sia derivato un incidente. Viene, inoltre, concesso con le stesse modalità per l'intero periodo di sospensione .
MODALITA' PER RICHIEDERE IL PERMESSO DI GUIDA AI SENSI DELL'ART. 218 C.d.S.
L'istanza deve essere presentata alla Prefettura entro 5 giorni dal ritiro della patente secondo le seguenti modalità, utilizzando gli allegati modelli e allegando fotocopia di un documento di identità valido:
- via mail all'indirizzo: protocollo.prefan@pec.interno.it
- a mezzo raccomandata (nel qual caso fa fede la data del timbro postale);
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della validità della patente incorrerà nella sanzione accessoria della revoca della patente ai sensi dell'art. 218/6 del C.d.S.
2a/1 ) ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE
Articolo del C.d.S. | Contenuto della violazione |
Art.6 | Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto. |
Art.10 | Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme. |
Art.86 | Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista |
Art.117 | Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati) |
Art.125 | Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta. |
Art.142/9 | Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h(neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate) |
Art.143/12 | Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate |
Art. 148 | Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14. |
Art.168 | Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose |
Art.176/1 lett.c e d | Circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma. |
Art.179 | Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti. |
Art.186 comma 2 lettera a) | Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,50 g/l e non superiore a 0,80 g/l. |
Art. 193/4 bis | Si applica nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi e circola alla guida di un mezzo |
Art. 213, comma 5 | Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro. |
Art. 214, comma 1 | Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo. |
Art. 217 | Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione. |
2a/2 ) ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO
Articolo | Contenuto della violazione |
Art.145 | Violare gli obblighi relativi alla precedenza. |
Art. 146 | Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia. |
Art.147 | Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello |
Art.148 | Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3. |
Art.149 | Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza. |
Art.150 | Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna. |
Art.172 | Mancato uso delle cinture di sicurezza. |
Art.173 | Uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici o di cuffie sonore |
Cosa fare
Al termine del disposto periodo di sospensione la patente viene restituita attraverso il comando che ha curato la notifica del provvedimento prefettizio.
Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)