Art. 202 bis del C.d.S.  

Requisiti

Le sanzioni per le quali si chiede la rateazione devono essere accertate con uno stesso verbale di importo superiore a € 200,00.

 

Termine

L'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.
Va presentata al prefetto se la violazione è stata accertata da funzionari dello stato , al presidente della giunta regionale o dell'amm.ne provinciale o al sindaco se la violazione è stata accertata da funzionari di quegli enti.

 

Reddito
Può avvalersi della facoltà chi è titolare di un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi , non superiore a € 10.628,16.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante e i limiti di reddito sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

 

Interessi
Sulle somme si applicano gli interessi al tasso previsto dall'art. 21, primo comma, del D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e successive modificazioni, pari al 4,50 % annuo allo stato attuale.

 

Effetti
La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto ai sensi dell'art. 203 del C.d.S. o al Giudice di pace ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150.

 

Per quanto non indicato si richiama il testo dell'articolo, in particolare il COMMA 5 "L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo  203  e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo  204 bis . L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta."

Ultimo aggiornamento
Martedì 25 Giugno 2024, ore 12:26
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