Il Commissariato del Governo legalizza – ossia attesta la legale qualità di chi ha apposto la propria firma su atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa – di:
- originali degli atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all'estero;
- originali degli atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia;
- originali dei certificati di sbarco vidimati dallo special agent designato dall’autorità di bandiera estera, in caso di avvenuto deposito dello specimen di firma.
Non si effettua legalizzazione su documenti esteri se non sono firmati dall'Ambasciata o dal Consolato estero in Italia designati per competenza territoriale.
I documenti rilasciati all'estero e legalizzati da Ambasciata o Consolato italiano all'estero non necessitano di ulteriore legalizzazione prefettizia.
Dirigente: Viceprefetto aggiunto Dott. Gianluca Facchini
Responsabile del procedimento/Addetto: Sig. Ivan Romanin
Orario di apertura al pubblico previo appuntamento: MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Telefono: 0471294417
Indirizzo di posta elettronica: legalizzazioni.pref_bolzano@interno.it
Cosa fare
L'interessato può presentare e/o ritirare la documentazione da legalizzare presso il Commissariato del Governo, esclusivamente previa prenotazione da effettuarsi tramite richiesta all'indirizzo e-mail legalizzazioni.pref_bolzano@interno.it ;
Negli orari di apertura al pubblico dello sportello, l'accesso senza appuntamento è consentito esclusivamente per i nulla osta al trasporto di salme previo avviso telefonico al numero 0471 294611;
Documentazione richiesta:
L'atto da legalizzare in originale e gli eventuali allegati.
Gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia, che devono valere in Italia, sono soggetti all'imposta di bollo (€ 16,00), salvo i casi previsti dalle convenzioni internazionali vigenti o formati da ambasciate e consolati di Paesi appartenenti all'Unione Europea.
Spedizione via posta:
è possibile utilizzare il servizio postale per spedire la documentazione da legalizzare o apostillare, avendo cura di indicare un recapito telefonico e di specificare l’eventuale Stato estero di destinazione allegando una busta affrancata CON NUMERO DI TRACKING (in base al peso dei documenti) e indirizzata (in mancanza del quale non si potrà procedere alla restituzione), oltre alle eventuali marche da bollo necessarie (vedere allegato legalizzazione bollo).
L'indirizzo per la spedizione è il seguente:
Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano
Ufficio Legalizzazioni
Viale Principe Eugenio di Savoia n. 11
39100 – BOLZANO - BOZEN
Tempi di erogazione del servizio:
La riconsegna fisica o la spedizione (nel caso di invio a mezzo posta, con le modalità specificate sopra) degli atti e documenti legalizzati o apostillati , avviene entro trenta giorni dalla ricezione.
I termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 7, legge n. 241/1990).
ATTENZIONE
Legalizzazione e Apostille si applicano solo agli atti e documenti pubblici, come definiti dalla normativa nazionale e internazionale (comunitaria, pattizia, etc.): pertanto non possono essere legalizzati o apostillati atti e documenti privati, se non previamente sottoposti a una "trasformazione" in atti e documenti pubblici, nei modi consentiti dalla legge (autentica, copia conforme, registrazione, data certa, etc.).
La legalizzazione degli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica.
La legalizzazione di atti e documenti formati all'estero e da valere in Italia deve essere effettuata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese che ha redatto il documento.
La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968: Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Spagna, Moldova e Romania.
I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della postilla c.d. "Apostille" (prevede un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell''Autorità rilasciante), in luogo della legalizzazione.
STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DELL'AJA
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445
- D.P.R. 3/11/2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile)
- Convenzione di Atene del 15 settembre 1977
- Convenzione dell' Aja del 5 ottobre 1961
- Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968
- Convenzione Bruxelles 25 maggio 1987