Riconoscimento dello status di "rifugiato"

 

Il riconoscimento può essere richiesto solo da coloro che, nel Paese di provenienza, hanno subito persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche ovvero hanno fondato e ragionevole timore di subire tali persecuzioni nel caso in cui vi facciano ritorno.

 

Il richiedente può scaricare l' opuscolo informativo del Ministero dell'Interno, tradotto in arabo, francese, inglese, spagnolo e il modello di domanda.

 

Richiesta accesso alle misure di accoglienza

Chi ne ha diritto:

i richiedenti asilo (non colpiti in passato da provvedimenti di espulsione) privi di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute ed il sostentamento di se stesso e dei famigliari che non hanno alcun congiunto in Italia che li possa mantenere.

 

Cosa fare:

istanza, in carta libera, da inoltrare tramite la Questura.

 

Cosa è previsto:

l'invio del richiedente in uno dei centri dello SPRAR o, in mancanza di posti, in uno dei centri governativi di identificazione.

 

Normativa di riferimento

  • decreto legge n. 416 del 30.12.89, convertito con modificazioni dalla legge n.39 del 28.2.1990;
  • legge 30 luglio 2002, n. 189 (art. 31-32) recante modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;
  • D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303 recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato
  • decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140
Ultimo aggiornamento
Martedì 3 Settembre 2024, ore 13:13