Riconoscimento dello status di "rifugiato"
Il riconoscimento può essere richiesto solo da coloro che, nel Paese di provenienza, hanno subito persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche ovvero hanno fondato e ragionevole timore di subire tali persecuzioni nel caso in cui vi facciano ritorno.
Il richiedente può scaricare l' opuscolo informativo del Ministero dell'Interno, tradotto in arabo, francese, inglese, spagnolo e il modello di domanda.
Richiesta accesso alle misure di accoglienza
Chi ne ha diritto:
i richiedenti asilo (non colpiti in passato da provvedimenti di espulsione) privi di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute ed il sostentamento di se stesso e dei famigliari che non hanno alcun congiunto in Italia che li possa mantenere.
Cosa fare:
istanza, in carta libera, da inoltrare tramite la Questura.
Cosa è previsto:
l'invio del richiedente in uno dei centri dello SPRAR o, in mancanza di posti, in uno dei centri governativi di identificazione.
Normativa di riferimento
- decreto legge n. 416 del 30.12.89, convertito con modificazioni dalla legge n.39 del 28.2.1990;
- legge 30 luglio 2002, n. 189 (art. 31-32) recante modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;
- D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303 recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato
- decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140