Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Commissario del Governo quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione.

  • Sospensione della patente per violazione alle norme di comportamento
  • Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale
  • Sospensione della patente per sentenza del giudice (art. 224 C.d.S)



Dirigente: Dott.ssa Maria MAZZOLA

Responsabile del procedimento/addetto: Sig.ra Francesca Ottaviani - Sig.ra Giulia Dalpiaz

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00  ESCLUSIVAMENTE su appuntamento. Per appuntamenti o informazioni telefonare o inviare una e-mail ai recapiti sotto indicati:

Telefono:  0471294600 - 0471294419 - 0471294644

Fax:

Indirizzo di posta elettronica: patenti.pref_bolzano@interno.it



SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)

La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria , la sospensione del documento di guida .

Il Prefetto del luogo della commessa violazione (qui Commissario del Governo), ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Commissario del Governo, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S.

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/1)

La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio .

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/2)

In alcuni casi la violazione di norme del C.d.S. riveste un carattere penale. La sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare .

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/3)

 

2a/1 )    ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Articolo del C.d.S. Contenuto della violazione
Art.6 Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto.
Art.10 Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme.
Art.86 Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista
Art.117 Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati)
Art.125 Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta.
Art.142/9 Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h(neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate)
Art.143 Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate
Art. 148 Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14.
Art.168 Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose
Art.176 Invertire il senso di marcia in autostrada,  percorrere il senso di marcia opposto oppure circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma.
Art.179 Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti.
Art. 213 Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro.
Art. 214 Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Art. 217 Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione.

 

2a/2 )  ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO

Articolo Contenuto della violazione
Art.145 Violare gli obblighi relativi alla precedenza.
Art. 146 Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia.
Art.147 Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello
Art.148 Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3.
Art.149 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza.
Art.150 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna.
 Art.172 Mancato uso delle cinture di sicurezza.

 

2a/3 )   ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE

Articolo Contenuto della violazione
Art. 9,9 bis e 9 ter Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate.
Art.186 Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica (sospensione aggravata per i recidivi)
Art.187 Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti
Art.189 Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali

Cosa fare

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Commissario del Governo.

Si consiglia di contattare il Commissariato del Governo per le modalità di restituzione della patente.

La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.

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Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

 

PERMESSO ORARIO DI GUIDA

L’art. 218, 2° comma del Codice della Strada prevede che, entro cinque giorni dal ritiro, il conducente a cui è stata ritirata la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente stradale, può presentare istanza al prefetto, adeguatamente motivata e documentata, intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque non superiore alle tre ore giornaliere, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (assistenza di familiari disabili).

Il permesso di guida orario non può essere concesso in caso di illecito penale (come ad esempio, nel caso di tasso alcolemico superiore a 0.8 grammi per litro, o di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) o nel caso in cui dalla violazione sia derivato un incidente stradale.

Il permesso di guida può essere concesso una sola volta.

Qualora l’istanza sia accolta, il periodo di sospensione previsto è aumentato di un numero di ore pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondando per eccesso.

Il provvedimento di sospensione della patente che, eventualmente reca l’autorizzazione alla guida, viene notificato immediatamente all’interessato, e deve essere esibito ai fini della guida.

Chi guida durante il periodo di sospensione della patente al di fuori degli orari e dei giorni autorizzati viene sanzionato ai sensi dell’art. 218, oltre che con il pagamento di una sanzione pecuniaria, anche con la revoca della patente e il fermo dei veicolo per tre mesi.

MODALITA’ PER RICHIEDERE IL PERMESSO ORARIO DI GUIDA

L’istanza, con la documentazione richiesta, deve essere presentata al Commissariato del Governo entro 5 giorni dal ritiro della patente di guida ai seguenti indirizzi:

 pec: protocollo.comgovbz@pec.interno.it

 mail: patenti.pref_bolzano@interno.it

Vedi allegati: Modello richiesta permesso di guida

 SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI  COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art.223 C.d.S)

La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da una violazione delle norme del Codice della Strada, a seguito di incidente stradale, derivino lesioni alle persone

Il Prefetto del luogo della commessa violazione (qui Commissario del Governo), sentito il parere del competente Ufficio del Ministero dei Trasporti, in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino al massimo di un anno.

Cosa fare

Avverso il provvedimento di sospensione della patente (art. 223 comma 2) è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti, entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento.

 

SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (art.224C.d.S)

Il Commissario del Governo dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall' autorità giudiziaria.

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

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Ultimo aggiornamento
Giovedì 5 Settembre 2024, ore 09:25
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