Rateazione sanzioni pecuniarie per ordinanza ingiuntiva

Ai sensi dell'art. 26 della legge 689/1981, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione una richiesta di rateizzazione mensile della sanzione pecuniaria.

Prova del pagamento rateale dovrà essere trasmessa mensilmente alla Prefettura.

In qualsiasi momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Il mancato pagamento della sanzione ingiunta comporta la sua riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo esattoriale del relativo credito erariale.

Ultimo aggiornamento
Giovedì 29 Agosto 2024, ore 13:24
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