Dirigente: Vice Prefetto Aggiunto dott. ssa Paola Ponticelli

 

Addetti: Dott. Michele RUSSO, Dott.ssa Marina Frese, Sig.ra Annunziata Di Martino, Sig. Pietro Trinchese, , 

 

Orario di apertura al pubblico ( SOLO SU APPUNTAMENTO ): lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 12:00

 

Telefoni: 0823/429559; 0823/429520;

 

Indirizzo di posta elettronica certificata: depassegni.prefce@pec.interno.it

 

L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) costituisce illecito amministrativo che viene punito con sanzioni pecuniarie e accessorie.

 

TIPOLOGIA DI ILLECITI:

Assegno emesso senza autorizzazione del trattario (art.1 legge 386/1990)

Incorre in tale illecito il soggetto che emette un assegno quando:

  • L'autorizzazione ad emettere assegni, prima esistente sulla base di una convenzione tra il cliente e l'istituto trattario (la banca o la posta che ha rilasciato il libretto degli assegni), sia stata revocata;
  • ·          L'autorizzazione non sia mai esistita, non avendo il traente preventivamente stipulato alcuna convenzione con il trattario;

 

Assegno emesso senza provvista - c.d. assegno a vuoto (art. 2 legge 386/1990)

Il soggetto che emette l'assegno, pur avendo l'autorizzazione dell'Istituto trattario a emettere assegni, non ha sul proprio conto corrente la disponibilità dei fondi necessari e sufficienti al pagamento del titolo. Tale verifica va effettuata con riferimento al momento di presentazione del titolo all'incasso.

 

SANZIONI

Per l'emissione di assegni senza autorizzazione (art.1 legge 386/90), le sanzioni pecuniarie vanno da Euro 1.032 a Euro 12.394.

Per l'emissione di assegni senza copertura (art.2 legge386/90), le sanzioni pecuniarie vanno da Euro 516 a Euro 6.197.

Per entrambi gli illeciti non è ammessa la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria dell'art. 16 L.689/81.

La legge prevede anche un sistema di sanzioni accessorie:

 

  1. Il divieto di emettere assegni bancari e postali per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 anni. Tale divieto opera automaticamente nel caso di emissione di assegni in mancanza di autorizzazione, mentre nell'ipotesi di emissione di assegni in carenza di provvista opera soltanto quando l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a Euro 2.582.
  2. In determinati casi di particolare gravità dell'illecito, è prevista, altresì, per una durata non inferiore a 2 mesi e non superiore a 2 anni:
  • L'interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
  • L'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • L'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa  da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno.

 

COSA FARE IN CASO DI RICEZIONE DI VERBALE DI CONTESTAZIONE

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione l'interessato può presentare scritti difensivi e documenti (art.18 legge 689/81) indirizzandoli a: Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Caserta (vedi modd. A-D)

Non è ammessa audizione personale (art. 8 bis, comma 4, legge 386/1990).

Per i soli assegni senza provvista e ai fini dell'adozione di un provvedimento di archiviazione si considererà valida prova di pagamento tardivo solo l'originale o la copia conforme all'originale della quietanza liberatoria ovvero dell'attestazione di deposito infruttifero vincolato, che dimostrino l'effettivo pagamento dell'importo facciale dell'assegno, degli interessi, della penale (che è irrinunciabile) e delle eventuali spese (vedi fac-simile modd. B-C).

La Prefettura, valutate le deduzioni presentate, può procedere alla definizione del procedimento con ordinanza di archiviazione ovvero, se ritenuto fondato l'accertamento, emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria e disporre, in eventuale aggiunta, una sanzione amministrativa accessoria.

 

COSA FARE IN CASO DI RICEZIONE DI ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza-ingiunzione deve effettuare il pagamento della somma complessivamente ingiunta o, in alternativa, può proporre ricorso al  Giudice di Pace competente per territorio entro 30 giorni dalla notifica.

 

L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria (vedi mod.E).

Riferimenti normativi

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689
  • Legge 15 dicembre 1990, n. 386
  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 17 Aprile 2024, ore 09:30
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