Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
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Nome ufficio
Assegni
Descrizione
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Addetto
Sig.ra Roberta LONGHI
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II° Piano
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L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) sono illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie (Legge 15 dicembre 1990 n.386 così come modificata dal D. Lgs. n.507/99).

 

In ipotesi di violazione degli articoli 1 e 2 della legge 386/1990, rispettivamente emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista, il Prefetto riceve, ai sensi dell'art.8bis della citata legge, rapporto di accertamento dal pubblico ufficiale o informativa dall'istituto trattario e provvede a notificare agli interessati (traente ed obbligato in solido) gli estremi della violazione trasmettendo apposito verbale di contestazione al soggetto che ha emesso l’assegno;

 

Cosa fare

 

I destinatari della contestazione (verbale), entro 30 giorni dalla notifica, possono presentare scritti difensivi corredati da idonea documentazione.

 

Nella sola ipotesi prevista dall'articolo 2 - emissione di assegno senza provvista, le sanzioni non si applicano se il traente, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto. (modello A scritto difensivo se ha effettuato il pagamento tardivo dell’assegno per l’archiviazione della violazione).  La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente mediante quietanza  (modello B rilasciato da persona fisica e C rilasciato da persona giuridica) del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.

 

Valutate le deduzioni presentate, viene emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti ovvero ordinanza motivata con cui si determinano la somma dovuta per la violazione e le eventuali sanzioni accessorie, e se ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di notifica.

 

Chi può fare ricorso

 

Il soggetto nei cui confronti  è stata emessa ordinanza ingiunzione di pagamento.

 

Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione è possibile adire il Giudice di pace territorialmente competente (modello D ricorso); L'interessato può stare in giudizio personalmente davanti al Giudice di Pace, non essendo necessaria l'assistenza di un avvocato;

 

L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare richiesta di rateizzazione (modello E) della sanzione pecuniaria inflitta con l'ordinanza ingiunzione. Prova del pagamento rateale dovrà essere trasmessa  a questo Ufficio, anche via mail. In qualsiasi momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

 

Documenti scaricabili:

 

 

Ultimo aggiornamento
Martedì 4 Giugno 2024, ore 10:51