Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni)

Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
Dato non disponibile
Nome ufficio
Ruoli
Descrizione
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Addetto
Sig.ra Giuseppina CORBANI
Ubicazione dell'ufficio
II° Piano
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Per appuntamento

l'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.

 

Si informa che per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell'art.196 del C.d.S., non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione a ruolo viene richiesta in solido, nei confronti di conducente e proprietario, ai sensi dell'art. 1292 del C.C., cosicché vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata. Se per errore vengono pagate da entrambi i contribuenti, il secondo pagante ottiene il rimborso dalla Società Concessionaria.

 

Chi può fare la richiesta per l'annullamento della cartella esattoriale:

 

I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale possono chiedere l'annullamento nei casi previsti o presentare ricorso.

 

Cosa fare:

 

Qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo può richiedere all'Autorità competente lo sgravio della cartella esattoriale.

 

In tale caso il discarico dovrà essere richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo competente, se il verbale di accertamento cui fa riferimento la cartella è stato elevato da un organo di Polizia statale (indicati nella cartella come STR - C.C. - G.d.F.). Qualora, invece, il verbale sia stato elevato dalla Polizia Municipale, lo sgravio dovrà essere richiesto alla Polizia Municipale interessata.

 

Cosa fare per presentare ricorso avverso la cartella esattoriale:

 

Il contribuente che intende contestare la cartella di pagamento deve proporre opposizione di fronte al Giudice di Pace competente territorialmente, per importi inferiori a €. 15.493,71 o al Tribunale competente territorialmente.

 

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa.

 

E' obbligatorio allegare al ricorso la cartella impugnata da cui risulti la data della notifica.

 

Per cause di valore non superiore a €. 516,46 il contribuente può stare in giudizio personalmente.

 

Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di Pace (art. 82 codice procedura civile). Nelle opposizioni avanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale. Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita.

 

In caso di esito positivo del ricorso il ricorrente potrà presentare richiesta di discarico della cartella esattoriale.

 

Documentazione richiesta:

 

  1. Domanda
  2. Documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento

 

Rateizzazione delle cartelle esattoriali:

 

Ai sensi dell'art. 36 commi 2-bis e 2-ter del Decreto Legge n. 248/2007, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31, l'istanza di rateizzazione di somme iscritte a ruolo dagli Organi Statali deve essere rivolta all'Agente della riscossione che ha emesso la cartella, il quale potrà concedere tale beneficio valutando la situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.

 

Ultimo aggiornamento
Martedì 4 Giugno 2024, ore 10:55
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