Area I: Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale
Dirigente
Dott.ssa Gianpaola MODOLO
Qualifica
VICEPREFETTO
Nome ufficio
Antimafia
Addetto
Dott.ssa Roberta ROMANO, Sig.ra Michela GALLI
Ubicazione dell'ufficio
I° Piano
Orari di ricevimento
Per appuntamento

Comunicazione antimafia

Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011, inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all'art. 97 comma 1 acquisiscono d'ufficio, tramite la Banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).

 

Non saranno istruite le istanze che perverranno dai soggetti privati (persone fisiche o giuridiche)

 

A tal riguardo, si avvisano gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti e, più in generale, i soggetti di cui all'art. 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, che dal 07/01/2016 la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia è pienamente operativa.

 

Di conseguenza, la documentazione antimafia (comunicazione ed informazione antimafia) dovrà essere acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all' art. 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati.

 

Alle richieste di documentazione antimafia che perverranno a questa Prefettura mediante modalità differenti dalla consultazione della Banca dati nazionale non sarà dato seguito.

 

I soggetti aventi sede a Cremona e provincia, indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, potranno chiedere all'Ufficio Antimafia gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito della Prefettura di Cremona alla voce "Modalità di accreditamento"

 

La comunicazione antimafia (art. 84 comma 2 del D.L.gs 159/2011)

 

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

 

Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011):

 

  • Applicazione, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II;
  • Una condanna con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, nonché' per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale

 

La comunicazione antimafia deve essere richiesta per:

 

  1. Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
  2. Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria;
  3. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
  4. Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
  5. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
  6. Licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti;
  7. Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a alla soglia comunitaria;
  8. Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore alla soglia comunitaria;
  9. Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
    • Opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore a  € 5.350.000,00.
    • Forniture e servizi: superiore a € 150.000,00 e inferiore a  € 428.000,00 .

 

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

 

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l' applicazione della predetta normativa.

 

Termini per il rilascio della comunicazione antimafia

 

Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale unica emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro  30 giorni  dalla data consultazione della banca dati nazionale unica. Decorso il termine suddetto, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D. Lgs.159/2011.

 

In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all' art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all' art. 83  , commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

 

La revoca e il recesso si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' art. 67  è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.

 

Le comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione.

 

Informazione antimafia

Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011, inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all'art. 97 comma 1 acquisiscono d'ufficio , tramite la Banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).

 

Non saranno istruite le istanze che perverranno dai soggetti privati (persone fisiche o giuridiche).

 

A tal riguardo, si avvisano gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti e, più in generale, i soggetti di cui all'art. 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, che dal 07/01/2016 la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia è pienamente operativa.

 

Di conseguenza, la documentazione antimafia (comunicazione ed informazione antimafia) dovrà essere acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all' art. 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati.

 

Alle richieste di documentazione antimafia che perverranno a questa Prefettura mediante modalità differenti dalla consultazione della Banca dati nazionale non sarà dato seguito.

 

I soggetti aventi sede a Cremona e provincia, indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, potranno chiedere all'Ufficio Antimafia gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito della Prefettura di Cremona alla voce "Modalità di accreditamento"

 

Informazioni antimafia ex art. 91 D. Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii.

 

Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. n. 159/2011, inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. N. 163/2006) acquisiscono d'ufficio, tramite le Prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).

 

L' Informazione antimafia (art. 84, comma 3 del D.L.gs 159/2011) attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

 

Casi in cui va richiesta l'informazione antimafia

 

I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del D. Lgs. 159/2011, devono acquisire le informazioni del Prefetto relative a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, qualora il valore sia:

 

  1. in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie. In particolare, dal 1° gennaio 2020 sono entrati in vigore i Regolamenti Comunitari 1827-1828-1829-1830, che stabiliscono nuove soglie per le varie tipologie di appalto (importi IVA inclusa):

     

    Appalti nei settori ordinari (art. 35 dlgs. n. 50/2016)

     

    a) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

    b) euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;

    c) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita' governative centrali che operano nel settore della difesa, allorche' tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;

    d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

     

    Inoltre per gli appalti di lavori e di servizi sovvenzionati, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DLgs. n. 50/2016, le disposizioni del predetto codice degli appalti si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei seguenti contratti:

     

    a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attivita': 1) lavori di genio civile di cui all' allegato I; 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;

    b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorche' tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a)

     

    Appalti nei settori straordinari (art. 35 DLgs. n. 50/2016)

     

    Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

     

    a) euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;

    b) euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

    c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

     

2. per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;

 

3. per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;

 

4.per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):

 

  • Opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 5.186.000.00;
  • Forniture e servizi: di importo pari o superiore a € 414.000,00.

 

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

 

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l' applicazione della predetta normativa.

 

L' informazione antimafia va sempre richiesta, qualunque sia l'importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione, nell' ipotesi prevista dall'art. 100 del D. Lgs. 159/2011.

 

Casi in cui non va richiesta l' informazione antimafia

 

  1. In tutti i casi in cui deve essere richiesta la comunicazione antimafia;
  2. per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro;
  3. per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del Dlgs. N. 163/2006;
  4. per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
  5. per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
  6. per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
  7. per i rapporti fra privati;
  8. per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall'art. 80, comma del D. Lgs. n. 50/2016.

 

Competenza al rilascio della informazione antimafia (art. 90 del D. Lgs. 159/2011)

 

L' informazione antimafia è rilasciata:

 

  1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui e' stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società' di cui all'articolo 2508 del codice civile;
  2. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011, hanno sede per le società' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

 

Validità delle informazioni antimafia (art. 86 del D. Lgs. 159/2011)  

 

Le informazioni antimafia hanno una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011). I legali rappresentanti degli organismi societari, entro 30 giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione dei soggetti destinatari di verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

 

I soggetti che acquisiscono l'informazione di data non anteriore a dodici mesi adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se sono perfezionati o eseguiti successivamente alla scadenza di validità della comunicazione.

 

Modalità di presentazione delle istanze mediante la banca dati nazionale

 

La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto.

 

I soggetti di cui all'art. 97,comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca dati nazionale tutti i dati relativi alla richiesta d'informazione antimafia indicati dagli artt. 91, comma 4 del D. Lgs. 159/2011 e 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.

 

Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.

 

Per l'inserimento dei dati suddetti nella Banca dati nazionale, i soggetti elencati dall'art. 97 comma 1 del DL.gs 159/2011 dovranno acquisire:

 

  1. la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa;
  2. la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;

 

Come da allegati in calce

White List - Elenchi e documentazione necessaria

Vedi anche: White list - Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa

 

Presso la Prefettura di Cremona è stato istituto dal 14 agosto 2013 l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 ed entrato in vigore il 14 agosto 2013, successivamente modificato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016.

 

Iscrizione

 

Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art. 1, comma 53 della legge anticorruzione n. 190/2012:

 

Sez.I    - Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
Sez.II   - Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
Sez.III  - Noli a freddo di macchinari;
Sez.IV   - Fornitura di ferro lavorato;
Sez.V    - Noli a caldo;
Sez.VI   - Autotrasporto per conto di terzi;
Sez.VII  - Guardiania dei cantieri;
Sez.VIII - Servizi funerari e cimiteriali;
Sez.IX    - Ristorazione, gestione delle mense e catering;
Sez.X    - Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento  e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

 

L'iscrizione nell'elenco - che avviene su richiesta del soggetto imprenditoriale, il quale deve indicare il settore o i settori di attività di suo interesse - è valida per dodici mesi dalla data in cui è stata disposta (fatte salve le verifiche periodiche, ovvero a campione, che la Prefettura svolge ai sensi della predetta normativa di settore), ed è subordinata alle seguenti condizioni, inerenti il soggetto richiedente l'iscrizione:

 

  • assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice Antimafia);
  • assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art.84, comma 3, del Codice Antimafia.

 

Prefettura competente

 

La domanda di iscrizione deve essere presentata al:

 

a) Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero al Prefetto della provincia in cui é stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società' di cui all'articolo 2508 del codice civile;

b) Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 D. Lgs. n. 159/2011, hanno sede per le società' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

 

Procedura per l'iscrizione

 

Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Cremona specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi. (si vedano i moduli allegati)

 

L'istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo antimafia.prefcr@pec.interno.it , specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white list", oppure per posta ordinaria alla Prefettura di Cremona - Ufficio Antimafia - Corso Vittorio Emanuele II.

 

La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco che sarà pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

 

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.

 

L'impresa iscritta nell'elenco deve comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

 

Aggiornamento periodico dell'elenco.

 

L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione , l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.

 

Pertanto, la Prefettura provvede a verificare nuovamente l'assenza delle situazioni ostative e dei tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del d. lgs 159 del 2011.

 

Qualora tali accertamenti si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nella white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura provvede a dare conto di ciò tramite la voce "In aggiornamento" , dell'elenco, come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013.

 

Nell'intento di agevolare l'applicazione della nuova normativa, si allegano i modelli che le imprese potranno utilizzare per:

 

  • la presentazione delle istanze;
  • la comunicazione modifiche degli assetti proprietari e degli organi sociali;
  • la comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco;
  • la comunicazione dell'interesse a non esser inserito nel nuovo elenco.

 

L'istanza deve essere corredata della:

 

  1. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A.
  2. Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

 

Procedura per le stazioni appaltanti

 

A decorrere dal 7 gennaio 2016 - data di entrata a regime della B.D.N.A. - la documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, è acquisita esclusivamente mediante consultazione della Banca Dati.

 

Anche l'iscrizione in white list da parte della Prefettura avviene attraverso la consultazione della B.D.N.A. e da ciò possono determinarsi due ipotesi:

 

  1. Non risultano elementi ostativi a carico del soggetto/società richiedente che sarà iscritto nell'elenco;
  2. Il soggetto/società non risulta censito in Banca Dati oppure a suo carico emergono elementi ostativi in virtù dei quali la Prefettura adotta un diniego d'iscrizione, equivalente ad un'informazione interdittiva e procede con le prescritte notifiche e comunicazioni.

 

Nei casi di imprese che operano nei settori " a rischio ", ossia nei suindicati settori individuati dal comma 53 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici sono subordinati, ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nella white list .

 

Conseguentemente, la consultazione della white list costituisce ora la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione.

 

Ove l'impresa manifesti l'interesse a permanere nell'elenco entro trenta giorni dalla scadenza dell'iscrizione nella White List, la Prefettura provvede a verificare nuovamente l'assenza delle situazioni ostative e dei tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del d. lgs 159 del 2011.

 

Qualora tali accertamenti si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nella white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura provvede a dare conto di ciò tramite la voce "In aggiornamento" , come specificato dalla Circolare Ministeriale 11001/119/12 del 14 agosto 2013.

Banca Dati Nazionale unica Antimafia

La Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall’art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159 (Codice antimafia, d’ora in avanti Codice) presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, si propone di rendere maggiormente efficiente l'azione dello Stato contro la criminalità organizzata accelerando il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia liberatorie in modalità automatica ai soggetti titolati alla richiesta.

 

La vigente normativa antimafia prevede che le Amministrazioni pubbliche, gli Enti pubblici e le Aziende vigilate dallo Stato, debbano acquisire idonea documentazione informativa prima di stipulare, approvare od autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all'articolo 67 del Codice antimafia (*), circa la sussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione di cui allo stesso art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 e art. 91 del Codice. I suddetti soggetti debbono essere previamente accreditati in Banca dati tramite apposite credenziali rilasciate dalle Sezioni provinciali, appositamente costituite presso le Prefetture-UTG competenti, avendo come criterio di riferimento quello della sede dell’operatore economico per il quale viene chiesta la certificazione antimafia.

 

Il funzionamento della BDNA, è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA con altre Banche dati, tra le quali il Centro elaborazione dati di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n.121, il sistema informatico presso la DIA ed i sistemi informativi presso le Camere di Commercio.

 

Il sistema informativo e la relativa infrastruttura tecnologica sono stati realizzati e vengono gestiti dalla Direzione Centrale per l'Innovazione Tecnologica per l’Amministrazione Generale.
La B.D.N.A. è pienamente operativa dal 7 gennaio 2016.

 


(*) il Codice antimafia - "D.Lgs. 06/09/2011 n.159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,n 136" è reperibile nella sottostante sezione NORMATIVA

 

Ultimo aggiornamento
Martedì 4 Giugno 2024, ore 10:56
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