Section title
Here is the content!
Gli enti costituiti o approvati dall'Autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono acquistare la personalità giuridica civile mediante decreto del Ministro dell'Interno, successivamente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, previa istruttoria amministrativa curata dalle Prefetture.
Chi può fare la richiesta
Parrocchie, chiese, seminari,istituti religiosi (a cui sono assimilati gli istituti secolari), società di vita apostolica, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni e confraternite.
Cosa fare
- ISTANZA : in bollo da € 14,62, datata e sottoscritta dal legale rappresentante o dall'Autorità ecclesiastica competente, deve essere presentata alla Prefettura nella cui provincia ha sede l'ente e deve contenere:
• generalità del rappresentante legale;
• natura giuridica dell'ente;
• denominazione e sede;
• elencazione della documentazione allegata. - ASSENSO : della competente Autorità ecclesiastica al riconoscimento giuridico(può essere apposto in calce all'istanza o con un atto a parte); non occorre qualora l'istanza sia sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica.
- DECRETO EREZIONE CANONICA O DI APPROVAZIONE (se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana) Dallo stesso decreto dovrà risultare con chiarezza la configurazione giuridica (ad esempio associazione pubblica di fedeli, istituto di vita consacrata, etc.).
-
NORME STATUTARIE Statuto: il documento deve essere in originale, datato ed in bollo, sottoscritto dal rappresentante legale e munito del visto della competente Autorità ecclesiastica, corredato della eventuale delibera dell'organo collegiale. Allo stesso devono essere allegate 5 copie conformi di cui 1 in bollo.
Lo Statuto, strutturato in articoli, dovrà contenere:
• configurazione giuridica dell'ente (ad esempio associazione pubblica di fedeli);
• denominazione e sede;
• fini ed attività dell'ente;
• struttura organizzativa con indicazione dei poteri spettanti a ciascun organo;
• norma relativa alla legale rappresentanza da cui risulti l'organo o l'Autorità ecclesiastica cui compete la relativa nomina;
• patrimonio iniziale posto a garanzia dell'autonomia dell'ente e della relativa stabilità;
• in caso di gestione di attività strumentali (ad esempio assistenza, istruzione) il documento dovrà contenere la previsione della redazione del bilancio preventivo e consuntivo e delle relative modalità di approvazione. Qualora da dette attività derivi l'esigenza di tenere scritture contabili, deve essere presente una norma relativa al Collegio dei revisori dei conti;
• norma relativa alla devoluzione dei beni in caso di estinzione;
• norma di rinvio, per quanto non contemplato nello statuto, alle norme del Codice Civile e Canonico ed alle leggi dello Stato.
N.B. Per le parrocchie e chiese è sufficiente uno statuto più sintetico.
- RELAZIONE : sottoscritta dal legale rappresentante, sulle attività svolte in concreto, con indicazione:
• numero degli appartenenti alla comunità religiosa;
• patrimonio e mezzi di finanziamento;
• cenni storici sulle origini dell'ente;
• eventuali attività strumentali (ad esempio istruzione, beneficenza o altro);
• qualora trattasi di ente appartenente a Congregazione straniera (Casa di Procura, Procura Generale) o di ente con attività di missione, occorre anche l'elenco delle sedi all'estero. - ATTO O CONTRATTO : relativo alla disponibilità della sede (in copia).La disponibilità dovrà essere garantita per un congruo periodo di tempo (ad esempio contratto di locazione).
- PROSPETTI ECONOMICI : indicazione delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni (cinque per gli istituti di diritto diocesano) o del minor periodo di esistenza dell'ente.
- DICHIARAZIONE BANCARIA O DI ALTRO ISTITUTO DI CREDITO : comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare a disposizione dell'ente.
- PATRIMONIO IMMOBILIARE : qualora contestualmente al riconoscimento giuridico l'ente chieda l'autorizzazione ad accettare liberalità o ad acquistare beni, occorrerà integrare la documentazione con quella prevista per le autorizzazioni governative.
In relazione alla tipicità degli Enti, la documentazione dovrà essere integrata come di seguito indicata
PARROCCHIE
- dichiarazione dell'Ordinario Diocesano da cui risulti:
• circoscrizione territoriale e numero dei fedeli;
• se la parrocchia ha sede in una chiesa (specificando se la stessa sia ex conventuale), • in un locale provvisorio;
• sufficienza dei mezzi e degli arredi sacri per l'officiatura. - perizia giurata sulle condizioni statiche, di manutenzione e di sicurezza della chiesa o del locale provvisorio, sede della parrocchia.
CHIESE
- dichiarazione dell'Ordinario Diocesano da cui risulti:
• la funzione pastorale svolta dall'ente nell'ambito della Diocesi e il numero dei fedeli che frequentano la chiesa;
• che la chiesa è aperta al culto pubblico e non è annessa ad altro ente ecclesiastico;
• se trattasi di chiesa ex conventuale;
• sufficienza dei mezzi per la manutenzione e l'officiatura.
N.B.: la dichiarazione in questione non è necessaria qualora tali requisiti risultino in modo certo da altro documento allegato - perizia giurata sulle condizioni statiche di manutenzione e di sicurezza dell'edificio sacro.
ISTITUTI RELIGIOSI (a cui sono assimilati gli Istituti secolari)
- per gli Istituti di Diritto Diocesano assenso della Santa Sede, ai sensi dell'art. 8 della L. 222/1985 (esempio: Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, etc.) (L'art. 8 stabilisce che "gli istituti religiosi di diritto diocesano possono essere riconosciuti soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre se sussistano garanzie di stabilità");
- attestato della Santa Sede da cui risulti la capacità canonica dell'Ente di acquistare e possedere beni, nonchè la cittadinanza e i dati anagrafici del legale rappresentante.
Inoltre:
- per gli Istituti, occorre che si attesti che l'Ente ha la sua sede principale in Italia;
- per le relative province, che l'attività delle stesse sia limitata al territorio dello stato o ai territori di missione.
N.B.: la dichiarazione in questione non è necessaria qualora tali requisiti risultino in modo certo da altro documento allegato
- dichiarazione (o certificati) del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia. Questa dichiarazione va resa a termine degli artt. 2 e 4 della Legge 4.1.1968 n. 15 e successive modificazioni (cioè può essere prodotta come dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà).
Tale certificazione non occorre per il riconoscimento delle case generalizie e delle procure.
SOCIETA' DI VITA APOSTOLICA
- assenso della Santa Sede, ai sensi dell'art. 9 della Legge 222/1985 (l'art. 9 stabilisce che "le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche di fedeli possono essere riconosciute soltanto previo assenso della Santa Sede e sempre che non abbiano carattere locale");
- attestato della Santa Sede da cui risulti che l'Ente ha la sede principale in Italia. In caso di riconoscimento di province, dovrà risultare che le stesse svolgono la loro attività limitata al territorio dello Stato o ai territori di missione;
- relazione sulle attività svolte, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti che l'Ente svolge la propria attività nell'ambito territoriale di almeno due Diocesi (allegando i relativi nullaosta);
-
dichiarazione (o certificati) del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia. Questa dichiarazione va resa a termine degli artt. 2 e 4 della Legge 4.1.1968 n. 15 (cioè può essere prodotta come dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà).
Tale dichiarazione non occorre per il riconoscimento delle case generalizie e delle procure.
ASSOCIAZIONI PUBBLICHE DI FEDELI
- assenso della Santa Sede, ai sensi dell'art. 9 della Legge 222/1985;
- atto costitutivo e statuto redatti dinanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico, in sei copie autenticate di cui due in bollo (lo statuto dovrà essere assentito dalla competente Autorità Ecclesistica e corredato dal verbale dell'organo collegiale);
- relazione sulle attività svolte, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti che l'Ente svolge la propria attività nell'ambito territoriale di almeno due Diocesi (allegando i relativi nullaosta).
FONDAZIONI
La fondazione di culto è un ente la cui base fondatizia consiste in una massa patrimoniale destinata al perseguimento di un fine di culto, come, per esempio, garantire la celebrazione di determinate funzioni religiose o promuovere il culto di un santo. Il suo riconoscimento risponde, quindi, ad esigenze connesse alla religiosità popolare.
La fondazione di culto è un ente la cui base fondatizia consiste in una massa patrimoniale destinata al perseguimento di un fine di culto, come, per esempio, garantire la celebrazione di determinate funzioni religiose o promuovere il culto di un santo. Il suo riconoscimento risponde, quindi, ad esigenze connesse alla religiosità popolare.
- atto costitutivo e statuto redatti dinanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico, in sei copie autenticate di cui due in bollo (lo statuto dovrà essere assentito dalla competente Autorità Ecclesiastica e corredato dalla delibera dell'organo collegiale);
- dichiarazione ai sensi dell'art. 12 della Legge 222/1985 dell'Ordinario Diocesano attestante la rispondenza della Fondazione alle esigenze religiose della popolazione;
- relazione sulle attività concretamente svolte;
- patrimonio (mobiliare ed immobiliare), documentazione atta a dimostrare la consistenza patrimoniale;
- indicazione delle entrate e delle uscite relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza dell'ente.
CONFRATERNITE
- lettera di riconsegna del comitato C.E.I. per gli enti e i beni ecclesiastici con le allegate pratiche, istruite in Diocesi e sottoposte dal Vescovo diocesano all'esame del suddetto comitato (circolare n. 116 del 16 aprile 1999).
- verbale dell'organo deliberante da cui risulti la volontà di chiedere il riconoscimento del fine prevalente o esclusivo di culto.
- documenti comprovanti l'esistenza dell'ente al 7 giugno 1929
- statuto
- prospetti economici analitici e relativi all'ultimo quinquennio di attività dell'ente e sottoscritti dal legale rappresentante.
- dettagliata relazione storico illustrativa relativa alle vicende dell'ente e dell'attività svolta dall'origine fino a data attuale, indicante il numero dei confratelli.
- perere della Regione da esprimersi entro il termine massimo di 60 giorni.
MUTAMENTO SOSTANZIALE NEL FINE, NELLA DESTINAZIONE DEI BENI E NEL MODO DI ESISTENZA DI UN ENTE DI CULTO CATTOLICO (ART. 19 L. 222/1985)
- istanza in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:
• indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico
• denominazione e sede
• elenco della documentazione allegata - Assenso all'istanza presentato dalla competente Autorità ecclesiastica in calce all'istanza o in atto a parte. Non occorre assenso in caso l'istanza sia sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica.
- provvedimento dell'Autorità ecclesiastica che ha disposto o approvato il mutamento
- delibera degli organi collegiali (ove esistenti)
- certificato di iscrizione nel registro persone giuridiche
- statuto vigente (tranne che per gli Enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, Istituti religiosi, Seminari)
- relazione sottoscritta dal legale rappresentante sui motivi che hanno determinato il mutamento.
Riferimenti normativi (link in fondo alla pagina)
- Legge 20.5.1985 n. 222 artt. 8, 9 e 12 "Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi"
- D.P.R. 13.2.1987, nr. 33, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 41 del 19.2.1987 "Regolamento di esecuzione della legge 20. maggio 1985, nr. 222;
- D.P.R. 1.9.1999, nr. 337, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 230 del 30.9.1999 "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 13.2.1987, nr. 33, in materia di enti e beni ecclesiastici.