Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche salvo autorizzazione ( art.9 del Codice della Strada ).
In alcuni casi, il Prefetto dispone la sospensione temporanea della circolazione in occasione dello svolgimento di competizioni sportive su strada statali o provinciali, su richiesta degli organizzatori delle gare.
Il procedimento per ottenere le autorizzazioni relative allo svolgimento delle gare sportive su aree pubbliche prevede due diverse tipologie di permessi:
1. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA SPORTIVA SU STRADA
1.a l'autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva su strada è rilasciata dalla Provincia e riguarda il permesso allo svolgimento della competizione sportiva su un percorso che coinvolge più comuni;
1.b l'autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva su strada è rilasciata dal Comune e riguarda il permesso allo svolgimento della competizione sportiva su un percorso che coinvolge un singolo comune;
2. ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE
2.a l'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione viene rilasciata, ai sensi dell'art. 9, comma 7 bis del C.d.S ., dal Prefetto se la competizione si svolge in più comuni oppure, se interessa un solo comune ma si svolge anche al di fuori del centro abitato ;
2.b l'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione viene rilasciata, ai sensi dell'art. 9, comma 7 bis del C.d.S dal Sindaco per quelle manifestazioni che si svolgono esclusivamente all'interno del centro abitato ;
Il Prefetto ordina la sospensione temporanea della circolazione relativamente alle competizioni ciclistiche e podistiche
Cosa fare
Il responsabile dell'organizzazione può inoltrare su un'unica domanda in bollo sia la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva indirizzata alla Provincia che la richiesta per ottenere l'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione indirizzata al Prefetto.
La domanda dovrà contenere:
• planimetria con il relativo percorso della competizione
• elenco dei comuni attraversati
• ragione sociale del gruppo sportivo organizzatore, telefono e fax
• nome della competizione
• giorno e ora dello svolgimento della competizione
Di quanto sopra, deve esserne fornita copia alla Prefettura ed all'Amministrazione Provinciale, al fine del rilascio del provvedimento prefettizio di competenza, previo nulla osta della stessa Amministrazione Provinciale.
Il responsabile dell'organizzazione, quando la gara coinvolge un singolo comune e si svolge all'interno del centro abitato , può inoltrare nella domanda in bollo sia la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva che la richiesta per ottenere l'ordinanza di sospensione della circolazione indirizzata al Comune interessato (Ufficio Polizia Municipale);
Il responsabile dell'organizzazione quando la gara coinvolge un singolo comune e si svolge all'esterno del centro abitato dovrà inoltrare nella domanda in bollo sia la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara sportiva indirizzata al Sindaco che la richiesta per ottenere l'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione indirizzata al Prefetto.
Tempistica
La domanda deve essere inoltrata alla Prefettura almeno 30 giorni prima della gara .
Per tutti casi di competizioni su strada al di fuori da quelli previsti dall'art. 9-bis del C.d.S è vietato gareggiare in velocità con veicoli a motore (Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore - art.9 ter del Codice della Strada)
Si rende più che mai necessario avvisare che la Prefettura, in mancanza di precise e complete indicazioni fornite dagli organizzatori delle manifestazioni /competizioni sportive su strada, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione, non potrà procedere all'emissione dei provvedimenti di interesse, se non saranno indicati i tratti di strada e le fasce orarie in cui disporre, per quanto di competenza, la sospensione temporanea della circolazione.