Allo stato, nessun Istituto di Vigilanza autorizzato da questa Prefettura - U.T.G. opera in questo ambito provinciale.
Allo stato, nessun Istituto di Vigilanza autorizzato da questa Prefettura - U.T.G. opera in questo ambito provinciale.
Causa la riforma in atto dell'interno settore della sicurezza complementare, le notizie sottoriportate potranno essere modificate nei prossimi giorni)
La Prefettura rilascia una licenza, con validità triennale, che abilita alla gestione e conduzione di un istituto di vigilanza su beni mobili ed immobili. La predetta vigilanza è effettuata tramite guardie particolari giurate da assumere previo nulla-osta della Prefettura stessa, che riconosce loro la qualifica. Il rinnovo della licenza avviene mediante presentazione annuale di dichiarazione di prosecuzione dell'attività.
Chi può fare la richiesta
La domanda per ottenere il rilascio della licenza deve essere firmata dall'interessato.
Nel caso in cui il richiedente sia una società, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della stessa.
La domanda, in bollo, va presentata alla Prefettura dove è stata individuata la sede principale dell'Istituto e deve indicare, oltre ad eventuali institori e/o direttori tecnici, la tipologia dei servizi che si desidera espletare.
Cosa fare
Il richiedente e gli eventuali institori e/o direttori tecnici devono possedere:
Il richiedente e gli eventuali institori e/o direttori tecnici non devono:
La licenza, inoltre, può essere discrezionalmente negata dal Prefetto a coloro che abbiano subito condanna per delitti contro la personalità dello Stato italiano o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione o per violenza o resistenza all'autorità, nonché a coloro che non sono in possesso della buona condotta.
N.B. in ognuno dei modelli indicati è riportata la documentazione da produrre.
Riferimenti normativi (link in fondo alla pagina)
Il Prefetto, ricevuta la dichiarazione di responsabilità, dispone il rinnovo annuale della licenza
Per proseguire l'attività di gestione di un Istituto, il titolare della licenza deve presentare al Prefetto ove è fissata la sede principale dell'Istituto, almeno 30 giorni prima della scadenza, una dichiarazione di responsabilità circa l'intendimento di proseguire il servizio.
Chi può fare la richiesta
La dichiarazione deve essere presentata dal titolare della licenza in scadenza
Cosa fare
La domanda, unitamente alla dichiarazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G. ove è fissata la sede dell' istituto di vigilanza privata
Documentazione richiesta
Riferimenti normativi (link in fondo alla pagina)
La presente scheda non risponde, attualmente, alla normativa vigente., come modificata dal D.P.R. 4.8.2008 n. 153. l'organico delle guardie particolari giurate, infatti, fa parte del più ampio progetto tecnico-organizzativo da presentare unitamente all'istanza per il rilascio della licenza.
A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153, la tabella delle tariffe non è più soggetta ad approvazione da parte del Prefetto. Prima del rilascio della licenza, le tariffe devono essere comunque comunicate al Prefetto, così come ogni loro successiva modifica.
Il Prefetto ha facoltà di disporre, in corso di licenza, verifiche sulla congruità delle tariffe.
Riferimenti normativi (link in fondo alla pagina)
• D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153
A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153, (art. 257-ter) il titolare della licenza che intende estendere l'attività dell'Istituto ad altre province, notifica al Prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonché la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra notizie integrativa. I relativi servizi potranno iniziare trascorsi 90 giorni, termine antro il quale il Prefetto può richiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo ed, eventualmente disporre il divieto dell'attività qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'art. 257-quater.
Non è necessario il parere e la preventiva comunicazione al Prefetto, per le attività prive di caratterizzazione territoriale, quali quelle del teleallarme, videosorveglianza, trasporto valori, vigilanza mobile, nonché per quelle di vigilanza per specifici eventi.
Riferimenti Normativi (link in fondo alla pagina)
Le divise e i distintivi che l'istituto di vigilanza intende far indossare alle proprie guardie giurate devono essere preventivamente approvate dal Prefetto.
Chi può fare la richiesta
Il titolare o il rappresentante legale dell'Istituto di vigilanza
Cosa fare
La domanda per l'approvazione delle divise e dei distintivi deve essere presentata o inviata alla Prefettura ove è fissata la sede dell' istituto di vigilanza privata
Documentazione richiesta
NOTA : in caso di approvazione, il richiedente dovrà regolarizzare il provvedimento di accoglimento dell'istanza ed i figurini di ciascuna divisa e/o distintivo con la consegna di marche da bollo
Riferimenti normativi (link in fondo alla pagina)
R.D. 06.05.1940, n.635, artt. 230 e 254 ( Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.).
A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 4 agosto 2008 n. 153, (art. 257-ter) il titolare della licenza che intende estendere l'attività dell'Istituto ad altri servizi o ad altre province, notifica al Prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonché la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra notizie integrativa. I relativi servizi potranno iniziare trascorsi 90 giorni, termine antro il quale il Prefetto può richiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo ed, eventualmente disporre il divieto dell'attività qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'art. 257-quater.
Non è necessario il parere e la preventiva comunicazione al Prefetto, per le attività prive di caratterizzazione territoriale, quali quelle del teleallarme, videosorveglianza, trasporto valori, vigilanza mobile, nonché per quelle di vigilanza per specifici eventi.
Riferimenti normativi (link in fondo alla pagina)
D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153