Ricorsi per violazioni al Codice della Strada e rateazione sanzioni amministrative al C.d.S/ordinanze ingiunzione.

Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stata ricevuta la "contravvenzione", l'interessato può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento della contravvenzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione) - quando è consentita - ed il ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa, da presentarsi:

1) all'organo accertatore  personalmente tramite deposito a mani, oppure a mezzo raccomandata A.R. oppure per via informatica da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

2) alla Prefettura  a mezzo raccomandata A.R.  oppure per via informatica da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo depenalizzazione.prefge@pec.interno.it oppure protocollo.prefge@pec.interno.it con allegato il ricorso in formato pdf sottoscritto dal ricorrente.

Allegati:

copia del verbale e documentazione idonea (es. foglio cassa della compagnia assicurativa attestante l'avvenuto pagamento del premio se è stato contestato art. 193 del C.d.S.)

Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente, qualora identificato, di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.

Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute.

  • Ricorso non accolto: il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (la multa raddoppia);
  • Ricorso accolto: il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida, inviandone copia all'organo accertatore il quale ne darà notizia al ricorrente ai sensi dell'art. 204 comma 1 del C.d.S.

Dirigente: Viceprefetto Aggiunto Francesca Ragazzoni

Responsabile del procedimento: Viceprefetto Aggiunto Francesca Ragazzoni

Addetto:  ALIPERTA, MESCHINI, MANGRAVITI

Ubicazione: Largo San Giuseppe, 18

Telefono: 010.5360 - 511 - 506 - 237

Fax: 

Indirizzo di posta elettronica (non utilizzabile per proporre formale ricorso):
contenziosostradale.pref_genova@interno.it
 


Ricorsi non proponibili via fax nè via posta elettronica ordinaria

 

Chi può fare la richiesta:

Il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, che ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.

Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto dichiaratosi conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (non sia né conducente né proprietario del veicolo).


Cosa fare:

Nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere la decisione del Prefetto.


Facoltatività . La tutela giurisdizionale contro i verbali di accertamento di violazioni del Codice della strada è immediatamente azionabile ed è alternativa alla proposizione del ricorso al Prefetto.

Termini: Il verbale di contravvenzione può essere impugnato dall'interessato (ricorso) entro sessanta giorni dalla contestazione (si ricorda che per "contestazione" - notifica - si intende sia la consegna immediata del verbale da parte dell'agente, sia l'invio per posta dello stesso verbale).

I termini entro i quali quest'ultimo deve emettere ordinanza ingiunzione di pagamento è di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'organo accertatore oppure, se questo viene presentato direttamente al Prefetto, il termine diventa di 210 giorni.

Decorso tale termine senza che sia stato adottata ordinanza il ricorso si intende accolto.

Il provvedimento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua adozione.

Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione.

Riassumendo si può chiedere l'intervento del Giudice di Pace o subito, in alternativa, al ricorso al Prefetto o dopo l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto. Nel primo caso si contesta il verbale di violazione nel secondo caso si contesta l'ordinanza del Prefetto.


Sottoscrizione del ricorso . Il ricorso non sottoscritto o sottoscritto da persona che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento è dichiarato inammissibile. Qualora il destinatario del verbale sia una società si ammette il ricorso presentato dal legale rappresentante.

Presentazione da parte di chi assuma la qualità di conducente al tempo della rilevazione dell'illecito. Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento. Solo nel caso in cui la violazione prevede la decurtazione dei punti sulla patente di guida, ai sensi dell'art. 126 bis del CdS, il ricorso diventa ammissibile.

Il ricorrente può chiedere l'audizione, che è strettamente personale. 

Quando e' possibile il ricorso al giudice di pace.

E' sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.

Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.

Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, anche in questo caso il termine è di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.

Art. 202 bis C.d.S. - Rateazione delle sanzioni pecuniarie

1.  I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, d'importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

2.  Può avvalersi della facoltà di cui sopra chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia (compreso il richiedente) e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

3.  La richiesta è presentata al Prefetto, solo nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti della Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Capitaneria di Porto e Ispettorato del Lavoro.

4.  Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, nonché della durata del permesso di soggiorno se il richiedente è extracomunitario, il Prefetto dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate  se l'importo dovuto non supera euro 5.000 , fino ad un massimo di sessanta rate  se l'importo dovuto supera euro 5.000 . L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100.  Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. (6%).

5.  L'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'articolo 204-bis.

6.  Entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta il Prefetto adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto.

7.  La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto sarà effettuata a mezzo posta.

8.  In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. In tal caso il verbale di contestazione costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento e di interessi a norma dell'art. 203/3  del C.d.S., detratta la somma eventualmente già versata dal trasgressore.

9.  In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.

Riferimenti normativi  

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

Rateazione delle sanzioni pecuniarie per ordinanza ingiuntiva

Ai sensi dell'art. 26 della legge 689/1981, l'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione una richiesta di rateizzazione mensile della sanzione pecuniaria.

Prova del pagamento rateale dovrà essere trasmessa mensilmente alla Prefettura.

In qualsiasi momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Il mancato pagamento della sanzione ingiunta comporta la sua riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo esattoriale del relativo credito erariale. 

Riferimenti normativi

Legge 24 novembre 1981, n. 689

Legge 15 dicembre 1990, n. 386

Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507


Dirigente Dell'Area: Dr.ssa Francesca Ragazzoni

Rateazione sanzione amministrativa al C.d.s./Ordinanza ingiuntiva

Addetti: Aliperta, Pinelli, Meschini.
Email dell'ufficio: contenziosostradale.pref_genova@interno.it

PEC dell'ufficio: depenalizzazione.prefge@pec.interno.it

 Telefono: 010.5360.282-511.
 

Documentazione richiesta:

Scritti difensivi e documenti sono presentati in carta semplice.

modello 1 fac-simile ricorso violazione al Codice della strada

mod. 2 fac-simile richiesta rate con sequestro

mod.3 fac-simile richiesta rate

Ultimo aggiornamento
Giovedì 19 Settembre 2024, ore 11:57
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