Art. 213 e 214 C.d.S. - La Legge 1.12.2018, n. 132 introduce nel testo dell'art. 213 C.d.S. sostanziali modificazioni nella normativa del sequestro per confisca dei veicoli (art. 23-bis):

  • tutti i veicoli sequestrati, compresi ciclomotori e motocicli, devono essere affidati in custodia agli interessati (proprietario, conducente, genitore in caso di minorenne, ecc.);
  • in caso di impossibilità o rifiuto, il veicolo è depositato in depositeria ai sensi dell'art. 214-bis con obbligo di tempestivo ritiro, successivo alla comunicazione pubblicata nel sito internet istituzionale della prefettura-U.T.G. competente, altrimenti: trasferimento immediato di proprietà;
  • la circolazione con veicolo sequestrato comporta il trasferimento del veicolo in proprietà al soggetto di cui all'art. 214-bis, cui viene consegnato, nonché la revoca della patente;
  • è sempre disposta la confisca dei veicoli (non solo ciclomotori e motocicli) adoperati per commettere reati diversi da quelli previsti dal CDS.
Ultimo aggiornamento
Martedì 11 Giugno 2024, ore 16:00