VICEPREFETTO:Dott. Giuseppe DONADIO
Email: giuseppe.donadio@interno.it
Ufficio Illeciti Amministrativi
Orari di ricevimento: Dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 12:00
Ubicazione dell'Ufficio: Primo piano st. 14, secondo piano st. 17 - 18
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Telefoni:
Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stata ricevuta la "contravvenzione", l'interessato può scegliere tra la conciliazione amministrativa (pagamento della contravvenzione nella misura indicata sul verbale di accertamento della violazione) - quando è consentita - ed il ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Giudice di Pace competenti in relazione al luogo in cui è stata commessa (non è possibile la contemporanea presentazione del ricorso ad entrambe le autorità).
Il ricorso deve essere presentato innanzi al Giudice di Pace entro trenta giorni dal momento della contestazione (sottoscrizione del verbale "su strada") o notifica nei confronti degli interessati (il termine diventa di sessanta giorni per i soggetti residenti/aventi sede all'estero).
Il termine è di 60 giorni per la presentazione davanti al Prefetto.
Il ricorso è uno scritto con il quale il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, chiarisce i motivi per i quali ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.
Il pagamento in misura ridotta non è consentito :
- quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
- quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo);
- per alcune violazioni riguardanti il trasporto di cose;
- per la circolazione con targa non propria o contraffatta;
- per la circolazione con veicolo che ha subìto il ritiro della carta di circolazione o di autorizzazione o licenza;
- in caso di inversione del senso di marcia in autostrada.
Il Prefetto esamina il ricorso e decide in base alle motivazioni ed alle prove in esso contenute.
Nel caso di ricorso al Prefetto:
In questi casi, il verbale viene trasmesso entro 10 giorni al Prefetto competente per il luogo della violazione, il quale emette una ordinanza-ingiunzione con la quale determina l'ammontare della sanzione entro il limite massimo, secondo la gravità della violazione ed il comportamento del responsabile.
- Ricorso non accolto: il Prefetto emette una ordinanza - ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale (la multa raddoppia);
- Ricorso accolto: il Prefetto emette una ordinanza con la quale stabilisce l'archiviazione (annullamento) del verbale di contravvenzione che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie - es. sequestro del veicolo e/o sospensione della validità della patente di guida.
Chi può fare la richiesta:
Il proprietario o il conducente di un veicolo, al quale è stata contestata una violazione delle norme del Codice della Strada, che ritiene ingiusta o errata la contravvenzione.
Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di contestazione immediata o di notificazione del verbale di accertamento (che non sia cioè né conducente né proprietario del veicolo).
Si ammette il ricorso presentato da procuratore legale se vi è allegato il relativo mandato.
Cosa fare:
Preavviso di violazione : Nei confronti del cd. preavviso di violazione (cioè l'atto lasciato sul parabrezza dal vigile urbano) non è ammesso subito il ricorso al Prefetto. L'interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale ricorso al Prefetto.
Quando può essere presentato il ricorso :
Il ricorso può essere, ad esempio, proposto perché:
- quanto riportato sul verbale (dati anagrafici o del veicolo, luogo e data della violazione, fatto contestato, ecc.) provoca incertezza o non consenta di individuare con esattezza, neanche con l'ordinaria diligenza, la violazione o le modalità di estinzione della violazione;
- la notifica è avvenuta fuori termine, cioè la multa è stata notificata trascorsi 90 giorni dalla data della notifica dell'infrazione al C.d.S. (nel caso in cui il trasgressore e il soggetto indicato quale obbligato in solido nel verbale siano due soggetti diversi, il termine per la notifica nei confronti di quest'ultimo è pari a 100 giorni).
A seconda dei casi anche perché:
- manca l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
- manca l'indicazione della norma violata;
- manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione;
Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:
- mancanza di un segnale;
- fatto svoltosi diversamente da quanto descritto;
- errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt' altro luogo (eventualmente allegando dichiarazioni di testimoni od indicando altre prove).
Ciò sempre ricordando che l'art. 2700 C.C. riconosce valore di piena prova alle dichiarazioni dei pubblici ufficiali quando riguardino fatti da loro percepiti (senza possibilità di errore) o atti da loro compiuti. In tal caso, per contestarli occorre esperire la querela di falso.
Facoltatività . La tutela giurisdizionale contro i verbali di accertamento di violazioni del Codice della strada è immediatamente azionabile ed è alternativa alla proposizione del ricorso al Prefetto. Il ricorso può essere presentato all'organo accertatore o direttamente al Prefetto. Il ricorso non può essere proposto se la sanzione è già stata pagata; tale pagamento può, invece, liberamente essere effettuato dopo aver proposto il ricorso.
Termini per l'Amministrazione nel caso di ricorso al Prefetto:
I termini entro i quali quest'ultimo deve emettere l'ordinanza d'ingiunzione di pagamento è di 120 giorni dalla data in cui pervengono dall'organo accertatore il verbale gli atti e le informazioni utili alla decisione salvo eventuale interruzione dovuta alla richiesta di audizione dell'interessato; a questi si aggiungono quelli dell'organo accertatore per fornire le controdeduzioni (60 giorni).
Decorso tale termine senza che sia stato adottata ordinanza il ricorso si intende accolto.
Il provvedimento deve essere notificato entro ulteriori 150 giorni dalla sua adozione.
Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal Prefetto a seguito di ricorso nei suoi confronti l'interessato può proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione; il pagamento della somma ingiunta consente ugualmente di proporre il ricorso.
Riassumendo: si può chiedere l'intervento del Giudice di Pace o in opposizione al verbale - in alternativa al ricorso al Prefetto - o contro il decreto ingiuntivo del Prefetto.
Presentazione del ricorso al Prefetto .
Il ricorso può essere presentato con le seguenti modalità:
- direttamente a mani all'Ufficio Illeciti Amministrativi
- tramite Raccomandata A.R.
- tramite P.E.C. (solo da coloro che possiedono un indirizzo P.E.C.) in questo caso il ricorso deve essere sottoscritto con firma digitale autenticata della persona legittimata o, in alternativa, recare in allegato, in formato pdf , il testo del ricorso/memoria difensiva firmato.
Presentazione del ricorso al Giudice di Pace.
Il ricorso va depositato o inviato mediante Raccomandata con Ricevuta di Ritorno presso la cancelleria del Giudice di Pace, allegando copia del verbale o dell'ordinanza-ingiunzione.
La presentazione comporta la corresponsione di un contributo parametrato al valore della causa.
Innanzi al Giudice di Pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.
Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile oltre che dagli art. 22 e successivi della Legge 689/1981;
Come si conclude il procedimento del Giudice di Pace.
Il Giudice di Pace accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti circa la responsabilità del ricorrente; l'accoglimento può essere solo parziale (ad esempio, con modifica dell'entità della sanzione);
oppure
respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso possono essere a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.
La sentenza del Giudice di Pace è appellabile solo presso il Tribunale. Poiché in appello non è prevista la difesa personale, occorrerà costituirsi a mezzo di avvocato.
Attenzione:
Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in base a quanto previsto all'art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, è possibile inviare (consigliamo con raccomandata con ricevuta di ritorno) all'autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione.
In questo caso l'autorità deve, infatti, provvedere all'autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario.
Poiché tuttavia l'esito favorevole di tale procedura non può essere garantito in tutti i casi, è consigliabile presentare - anche in questa ipotesi - un regolare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Per le istanze di rateizzazione : si veda la sezione del sito specificamente ad esse dedicata.
Documentazione richiesta:
Scritti difensivi al Prefetto e documenti sono presentati in carta semplice.
N.B.
I ricorsi al Prefetto presentati avverso i verbali elevati dalle Polizie Municipali di Grado e Monfalcone sono gestiti attraverso il SANA (applicativo del Ministero dell'Interno che consente la trattazione condivisa dei ricorsi tra Prefetture e organi accertatori delle violazioni, permettendo ai ricorrenti di aver notizia dello stato e dell'esito del proprio ricorso tramite accesso al portale http://sana.interno.it/ ).
Modalità da seguire per la ricerca di informazioni sui ricorsi gestiti tramite SANA da parte dei ricorrenti:
- EFFETTUARE LA RICERCA DEL SITO http://sana.interno.it/
- SELEZIONARE IL LINK "Sistema informativo sanzionatorio amministrativo delle Prefetture";
- SELEZIONARE IL LINK "Sana per il cittadino";
- SELEZIONARE la prefettura competente (cliccare, poi, su "conferma");
- SELEZIONARE UN CRITERIO DI RICERCA (NUMERO VERBALE, NUMERO DI PROTOCOLLO NOTO...)
- COMPILARE CON I DATI RICHIESTI DAL SISTEMA (numero, data del verbale e organo accertatore che lo ha elevato - nome/denominazione completa del conducente/obbligato in solido...)
- INSERIRE IL CODICE DI SICUREZZA RESO DISPONIBILE DAL SISTEMA
- CLICCARE SUL TASTO "CONFERMA"
In considerazione della possibilità, data ai diretti interessati, di accedere on-line alle informazioni inerenti al ricorso presentato, gli organi accertatori hanno facoltà di non comunicare al ricorrente l'esito del ricorso nell'ipotesi di accoglimento dello stesso (ovvero di annullamento del verbale impugnato) da parte del Prefetto.
E' in ogni caso prevista, invece, la notifica dei provvedimenti che respingano o dichiarino inammissibili i ricorsi, confermando i verbali impugnati. Essa avverrà nelle forme previste dalla normativa vigente.
Riferimenti normativi:
- Legge 24.11.1981, n. 689
- Nuovo Codice della Strada