VICEPREFETTO:Dott. Giuseppe DONADIO
Email: giuseppe.donadio@interno.it

Ufficio Illeciti Amministrativi

Orari di ricevimento: Dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 12:00
Ubicazione dell'Ufficio: Secondo Piano st. 15, st. 16, st. 17 e st. 18
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Il sequestro del veicolo può essere applicato:

  • per mancanza della copertura assicurativa R.C. (art. 193, comma 2 C.d.S.);
  • per mancanza di rilascio della carta di circolazione del veicolo (art. 93, comma 7 C.d.S.);
  • per circolazione con veicolo cancellato d'ufficio dal PRA per i motivi previsti dall'art. 94bis, comma 1 C.d.S. (art. 94bis, comma 3 C.d.S.);
  • per circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo (art. 214, comma 8 C.d.S);
  • per circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti (art. 193, comma 4bis C.d.S.);
  • in caso di recidiva, per circolazione senza aver conseguito la patente di guida richiesta, con patente revocata o non  rinnovata  per  mancanza  dei requisiti fisici e psichici (art. 116, comma 15 e 17 C.d.S.);
  • in caso di reiterazione delle violazioni per circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della validità della patente (art. 218, comma 6 C.d.S.).

Cosa è possibile fare in tutti i casi sopra indicati :

E' possibile per il conducente o il proprietario del veicolo presentare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale relativo alla violazione. Nel caso in cui il verbale venga archiviato, viene disposto immediatamente il dissequestro del mezzo. Contro l'ordinanza di rigetto del ricorso può essere proposto ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della stessa.

In alternativa al ricorso al Prefetto il conducente e/o il proprietario possono presentare ricorso al Giudice di Pace di Gorizia entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale relativo alla violazione (il termine è di 60 giorni per i soggetto residenti o aventi sede all'estero).

Chi può presentare ricorso:

Chiunque abbia subito il sequestro del veicolo perché circolante in violazione delle disposizioni citate.

Alternative al ricorso nel caso di sequestro per violazione dell'art. 193, comma 2 C.d.S. :

  1. Il dissequestro del veicolo, sequestrato a seguito della violazione dell'art.193, comma 2 del C.d.S. , deve essere richiesto al comando che ha disposto la misura solo dopo aver effettuato i seguenti pagamenti:
    • pagamento della sanzione indicata sul verbale di contestazione (sanzione in misura ridotta);
    • pagamento del premio assicurativo (il periodo minimo di copertura assicurativa deve essere pari a sei mesi).
      il dissequestro del veicolo deve essere richiesto dal trasgressore (intestatario del verbale di contestazione) oppure dal proprietario del veicolo.
  2. L'interessato può presentare richiesta di rottamazione al Comando che ha riscontrato l'infrazione entro trenta giorni dalla data della contestazione/notificazione della violazione . Egli è tenuto al versamento di una cauzione pari all'importo indicato sul verbale presso gli uffici di tale Comando. La cauzione versata, decurtata di un quarto, verrà restituita dopo la distruzione del veicolo e l'esibizione del certificato di rottamazione nelle mani degli agenti addetti. L'interessato dovrà far fronte alle spese di rottamazione e di custodia. 
    La rottamazione fa venir meno l'onere di pagamento del pagamento del premio assicurativo.

Facoltà e avvertenze valide con riferimento a tutte le violazioni citate:

  1. In caso di fermo o sequestro amministrativo il veicolo può essere AFFIDATO IN CUSTODIA al proprietario o al trasgressore o a persona scelta dal proprietario a condizione che l'affidatario abbia un luogo idoneo dove tenerlo. Per luogo idoneo si intende un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.
    Ciò può avvenire:
    • sin dal momento della sottoposizione del veicolo a fermo o sequestro amministrativo, salvo diverse previsioni di legge (i motocicli e ciclomotori sono soggetti all'affidamento obbligatorio al custode acquirente per trenta giorni; stessa regola vale per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa estera, seppur per un periodo massimo di sessanta giorni, nell'ipotesi di mancata oblazione del verbale o versamento della cauzione prevista dall'art. 207 C.d.S.);
    • anche dopo che il veicolo sia stato inizialmente affidato al custode acquirente (convenzionato con la Prefettura).
      IMPORTANTE! In tale ultima ipotesi si richiama all'effettuazione del ritiro del veicolo sottoposto a fermo/sequestro amministrativo entro i termini specificati nell'invito notificato dall'organo accertatore ( pena la vendita del veicolo , anche ai soli fini della rottamazione, al custode acquirente sulla base della circolare prot.n. 300/A/5721/12/101/20/21/4 in data 01.08.2014 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno)

      La richiesta, in carta semplice, di affido in custodia deve essere presentata al comando che ha effettuato il sequestro o il fermo. Il trasporto e il deposito sono interamente a carico dell'interessato.

       
  2. RATEIZZAZIONE
    La rateizzazione della sanzione, indicata sul verbale di contestazione, può essere richiesta alla Prefettura con domanda in carta semplice. La domanda (vedi Modello A - richiesta di rateizzazione) deve essere accompagnata da un'autocertificazione del richiedente relativa alla sua situazione economica (nello stesso modello).

     
  3. IMPORTANTE! Se entro 60 giorni dalla data di contestazione della violazione non viene presentato ricorso e, con riferimento alla sola violazione dell'art. 193, comma 2 C.d.S., non viene effettuato il pagamento della sanzione amministrativa e rinnovo della copertura assicurativa per almeno sei mesi, la Prefettura dispone la confisca del veicolo oggetto di sequestro amministrativo.

Ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S. il sequestro amministrativo può conseguire anche al presunto reato di guida in stato di ebbrezza, qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l e laddove il conducente del veicolo ne sia anche proprietario.

Il sequestro può altresì essere applicato al ciclomotore o al motoveicolo che sia stato adoperato per commettere un reato ai sensi dell'art. 213, comma 2-sexies C.d.S.

Anche nelle due ipotesi in questione, nel caso di affidamento del veicolo al custode acquirente, esso dovrà essere ritirato entro il termine indicato nell'intimazione notificata dall'organo accertatore, pena la vendita del medesimo. In tali casi è l'autorità giudiziaria ad essere competente a disporre il dissequestro o la confisca del veicolo. Tale disposto verrà eseguito con provvedimento del Prefetto.

Riferimenti normativi:

  • Legge 24.11.1981 n. 689
  • Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, art.97 6° comma e art.193 (Nuovo codice della strada)
  • D.P.R. 16.12.1992 n. 495
Ultimo aggiornamento
Lunedì 10 Giugno 2024, ore 16:19