ATTIVITÀ SVOLTE IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO O IN PUBBLICI ESERCIZI
La legge 15/09/2009 n.94 e il relativo decreto ministeriale di recepimento (D.M.. 6 ottobre 2009) hanno previsto che gli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento siano iscritti in un (registro) elenco da tenere presso la Prefettura.
L'iscrizione del personale avverrà qualora sia accertato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. La data di iscrizione ed il numero di iscrizione nell'elenco verranno comunicate al richiedente, così come l'eventuale divieto di impiego o la cancellazione per sopravvenuta carenza di requisiti.
L' art. 3 comma 13 della citata legge 94/2009, prevede una sanzione amministrativa da 1.500 a 5.000 euro per chi svolge tali compiti in maniera difforme da quanto stabilito dalla legge e dal decreto attuativo, per chi impiega soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco oppure omette di dare al Prefetto la preventiva comunicazione di avvalersi del personale iscritto.
L'iscrizione del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi nell'elenco prefettizio di cui al d.m. 06/10/2009 può essere richiesta:
 

  • DAL GESTORE DELLE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO;
  • DAL TITOLARE DI UN LICENZA RILASCIATA AI SENSI DELL'ART.134 T.U.L.P.S. AUTORIZZATI ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI CUI TRATTASI.  
     

COSA FARE:
L'istanza in bollo da € 16,00 per ogni singolo operatore, di età non inferiore ai 18 anni, deve essere redatta sul modello appositamente predisposto, e deve essere indirizzata alla Prefettura territorialmente competente, sia per l'iscrizione che per il rinnovo biennale, dal gestore dell'attività (Mod. A e B) o dal titolare di un Istituto di Vigilanza o di Investigazioni private (Mod. C e D)
Alla domanda del gestore o del titolare della licenza ex art. 134 del T.U.L.P.S. dovrà essere allegata una autocertificazione (All. E) resa da ciascun dipendente, attestante il possesso dei requisiti richiesti dall' art. 1 del d.m. 06/10/2009 (articoli 1 e 4 d.m. 6 ottobre 2009), compilata, sottoscritta e corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
Alla suindicata istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all'aspirante addetto ai servizi di controllo:
 

  1. certificato medico attestante il possesso dei requisiti psico-fisici rilasciato dall'autorità sanitaria pubblica, in originale o copia autentica;
  2. attestato di superamento del corso di formazione per addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento, in originale o copia autentica (la formazione professionale è specifica e non può essere considerata equivalente ad altre formazioni);

I gestori dell'attività dovranno, inoltre, produrre:

  • la documentazione atta a comprovare la qualità di gestore dell'attività di pubblico spettacolo;
  • l'impegno a produrre, decorsi 30 gg. dalla data di presentazione dell'istanza, ovvero prima dell'iscrizione nel registro prefettizio del personale, una dichiarazione di responsabilità attestante il rapporto di dipendenza con il predetto personale.

AVVERTENZA:
L'elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo verrà revisionato ogni due anni, per cui si richiama l'attenzione sull'onere di presentare la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti almeno un mese prima della scadenza biennale, calcolata a far tempo dalla data di iscrizione nell'elenco. Il mancato deposito di tale documentazione comporta la cancellazione dall'elenco provinciale ed il conseg.uente divieto di svolgimento dei compiti di addetto ai servizi di controllo

Organizzazione ufficio

Email dell'ufficio: urp.pref_livorno@interno.it 
PEC dell'ufficio: polamministrativa.prefli@pec.interno.it 
Telefoni: 0586/235424  0586/235425 

Riferimenti normativi
  • Legge 15/07/2009, n. 94
  • d.m. 6 ottobre 2009
  • d.m. 30 giugno 2011
  • d.m. 15 giugno 2012
  • d.m. 24 novembre 2016
  • d.m. 1 dicembre 2010 n. 269, così come emendato con d.m. 25 febbraio 2015 n. 56.
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 29 Maggio 2024, ore 18:23