Vittime del dovere
Destinatari dei benefici
Attività solidaristica appositamente dedicata agli operatori di polizia e ai dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto
Per quanto di competenza del Ministero dell'Interno (art. 2, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510), sono considerate vittime del dovere gli appartenenti alle Forze dell'ordine e i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio, o nell'espletamento delle funzioni di istituto, per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- in operazioni di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- in attività di prevenzione e di repressione dei reati.
Sono considerate vittime del dovere anche coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative.
Il Ministero dell'Interno provvede al riconoscimento dello status di vittima del dovere per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria, alle Polizie Municipali, agli appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e stila la graduatoria delle vittime del dovere.
Chi può presentare la domanda
La domanda per il riconoscimento dello status di vittime del dovere e dei conseguenti benefici previsti dalla normativa vigente può essere presentata:
- dalla vittima;
- dai familiari superstiti (coniuge e figli, genitori, fratelli e sorelle se conviventi a carico ai sensi dell' art. 6 L. 466/1980);
- dai conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ( art. 4 L. 302/1990);
- dai conviventi more uxorio ( art. 4 L. 302/1990);
- in mancanza di tali soggetti, in qualità di unici superstiti, dagli orfani, dai fratelli o sorelle o infine dagli ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico ( art. 82, comma 4, 388/2008).
Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati dovranno presentare la domanda esclusivamente tramite il portale dedicato e presente al link https://vittimedeldoveredipartimentops.interno.gov.it/frontoffice/#/auth/login tramite identità digitale (SPID, CIE)