Riscossione coattiva dell'Amministrazione competente in caso di mancato o errato pagamento di sanzione pecuniaria per infrazione amm.va

Dirigente: Viceprefetto aggiunto Dott.ssa Corinne Palumbo

Addetti:  dott.ssa Agnese Rullo funzionario amministrativo
Sig. Antonio Silvestri operatore amministrativo

Orario di apertura al pubblico:  Martedi - Giovedì ore 9,00 -13,00

Telefono: 081-7943778; 7943789; 7943791; 7943792

Fax: 081-7943813

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Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni). La cartella esattoriale rappresenta il primo atto con il quale la Pubblica Amministrazione avvia il procedimento per il recupero coattivo delle somme ingiunte e non corrisposte (ovvero pagate in modo erroneo o in misura insufficiente) da parte dei soggetti interessati.

La Prefettura cura la formazione dei ruoli esattoriali in relazione a sanzioni pecuniarie (illeciti amministrativi) per le quali soggetto beneficiario sia lo Stato; principali materie di competenza sono: Codice della Strada, Assegni e T.U.L.P.S.

Si segnalano ulteriori competenze per casi specifici, oltre che per il recupero di somme anticipate dall'Erario (spese di custodia, spese di giudizio, ecc.).

Le cartelle di pagamento relative a verbali di accertamento elevati dalla Polizia Municipale rientrano nella competenza delle Amministrazioni Comunali, quali soggetti beneficiari dei proventi.

La procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo viene curata attraverso un concessionario (Equitalia S.p.A.), che, successivamente all'iscrizione a ruolo, provvede a notificare all'interessato la cartella con la quale viene richiesto il pagamento di quanto dovuto, oltre spese ed interessi.

Il proprietario del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione risponde solidalmente con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria. In tal caso, a ciascuno dei coobbligati viene notificata una cartella esattoriale. Il pagamento effettuato da uno dei coobbligati ha effetto liberatorio anche per l'altro.

Avverso la cartella esattoriale è sempre possibile proporre ricorso alla competente Autorità Giudiziaria, nei tempi e con le modalità specificati nella medesima cartella.

In ogni caso, ove venga rilevato un vizio procedimentale tale da inficiare la legittimità della cartella, è possibile proporre istanza di riesame in autotutela direttamente all'Ente che ha emesso il ruolo, corredandola della documentazione pertinente. I casi più frequenti, in materia di Codice della Strada, si riferiscono a: difetto di notifica dei verbali di accertamento, ovvero delle stesse cartelle esattoriali; perdita di possesso, ovvero non proprietà del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione; decorso dei termini prescrizionali, in carenza di atti interruttivi; duplicazioni o errori materiali; avvenuto pagamento nei termini prescritti del verbale o della cartella.

Laddove l'Autorità Giudiziaria disponga l'annullamento della cartella esattoriale, ovvero del verbale di accertamento presupposto, la Prefettura, ove riceva notifica della relativa sentenza, dispone d'ufficio lo sgravio del ruolo. Ove la sentenza, ovvero il provvedimento di sospensione (per i casi in cui venga richiesta la sospensione delle azioni esecutive), non venga notificata alla Prefettura dalla cancelleria competente, il soggetto interessato, al fine di ottenere l'annullamento o la sospensione del ruolo, dovrà produrne copia conforme all'originale.

 

Chi può fare la richiesta:
I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale possono chiedere l'annullamento nei casi previsti o presentare ricorso.
Cosa fare:
Qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo può richiedere all'Autorità competente lo sgravio della cartella esattoriale .
In tale caso il discarico dovrà essere richiesto alla Polizia Municipale interessata, se il verbale di accertamento cui fa riferimento la cartella è stato elevato dalla Polizia Municipale. Qualora invece il verbale sia stato elevato da un organo di Polizia statale (indicati nella cartella come STR - C.C. - G.d.F.), lo sgravio dovrà essere richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo competente.
Il contribuente che intende contestare la cartella di pagamento deve proporre opposizione di fronte al Giudice di Pace competente territorialmente, per importi inferiori a €. 15.493,71 o al Tribunale competente territorialmente.
Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa.
E' obbligatorio allegare al ricorso la cartella impugnata da cui risulti la data della notifica.
Per cause di valore non superiore a €. 516,46 il contribuente può stare in giudizio personalmente.
Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di Pace (Art. 82 codice procedura civile).
Nelle opposizioni avanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale. Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita.
In caso di esito positivo del ricorso il ricorrente potrà presentare richiesta di discarico della cartella esattoriale.


Documentazione richiesta:
Domanda
Documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento
Scarica: Informazioni per la presentazione delle istanze<br>Informazioni per la presentazione delle istanze
Scarica: Istanza per il Riesame<br>Istanza per il Riesame
Riferimenti normativi:
D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (artt., 203 e 206);
D.P.R. 16.12.1992, N. 495;
Legge 24.11.1981, n. 689.
 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 7 Giugno 2024, ore 09:22
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