INFORMAZIONI ANTIMAFIA

La Prefettura U.T.G. provvede al rilascio delle certificazioni antimafia
                                                                
Dirigente dell'Area: Dott.ssa Maria Lucia Trezza
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza del Plebiscito
Telefono: 081 7943111
Indirizzi di Posta Elettronica Certificata:
protocollo.prefna@pec.interno.it                  

Dal 7 gennaio 2016 la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (B.D.N.A.) per il rilascio delle comunicazioni e informazioni antimafia è pienamente operativa.

Come previsto dagli artt. 87 e 90 del D. Lgs. 159/2011 la comunicazione e l'informazione antimafia sono conseguite mediante consultazione della B.D.N.A. da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, del D. Lgs. 159/2011, debitamente autorizzati.

DAL 15 FEBBRAIO 2016  LE RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA DOVRANNO PERVENIRE A QUESTA PREFETURA ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO LA B.D.N.A.

NON SARÀ DATO SEGUITO ALLE RICHIESTE PERVENUTE VIA P.E.C. O IN FORMATO CARTACEO

MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
I soggetti indicati dall'art. 97, comma 1, del D. Lgs. 159/2011, aventi sede a Napoli o nei comuni della provincia, che non sono ancora accreditati ai fini della consultazione della Banca dati nazionale, potranno inoltrare la richiesta, esclusivamente via P.E.C., alla Prefettura di Napoli mediante la modulistica scaricabile dall'apposita sezione sul sito web della Prefettura di Napoli alla voce " Antimafia/Accreditamento Banca Dati Nazionale Antimafia ".  

L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA (art. 84, comma 3 del D.L.gs 159/2011)
Attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

Casi in cui va richiesta l'informazione antimafia
L'informazione antimafia è acquisita, mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati, prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, qualora il valore sia:
in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie. In particolare:
in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.225.000,00, IVA esclusa;
in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 209.000,00, IVA esclusa;
in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 209.000,00, IVA esclusa, per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009).
per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;
per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;
per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
Opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 5.225.000,00.
Forniture e servizi: di importo pari o superiore a € 418.000,00.
E' vietato a pena di nullità il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa.
L'informazione antimafia va sempre richiesta, qualunque sia l'importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione, nell'ipotesi prevista dall'art. 100 del D. Lgs. 159/2011.

Casi in cui non va richiesta l'informazione antimafia
In tutti i casi in cui deve essere richiesta la comunicazione antimafia;
Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro;
Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del Dlgs. n. 163/2006;
Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
Per i rapporti fra privati;
Per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall'art. 38, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006.
PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA
Il rilascio dell'informazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, quando non emergono a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del D. Lgs. 159/2011.
Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga che l'impresa non è censita o la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del D. Lgs. 159/2011, il prefetto effettuerà le opportune verifiche.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE MEDIANTE LA BANCA DATI NAZIONALE
La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la Banca dati nazionale al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto.
I soggetti di cui all'art. 97,comma 1, del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire nella Banca dati nazionale tutti i dati relativi alla richiesta d'informazione antimafia indicati dagli artt. 91, comma 4, del D. Lgs. 159/2011 e 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.
Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.
Per l'inserimento dei dati suddetti nella Banca dati nazionale, i soggetti elencati dall'art. 97, comma 1, del DL.gs 159/2011 dovranno acquisire:
dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. con l'indicazione di tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il numero del codice fiscale dell'impresa stessa;
dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
dichiarazione sostitutiva relativa al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 e riferita anche ai familiari conviventi.
Per "familiari conviventi" si intende " chiunque conviva " con i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, purché maggiorenni. A tal fine si chiarisce che:
Per Consiglio di Amministrazione si intende il Presidente del C.d.A, l'amministratore delegato e i consiglieri.
Per componenti del collegio sindacale si intendono i sindaci effettivi e supplenti.
L'art. 85, comma 2bis, del D. Lgs. 159/2011 prevede, inoltre, che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall'art. 2477 C.C., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231.
La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve riportare l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, co. 2, D. Lgs. 159/2011).
Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 91, comma 5, del D. Lgs. 159/2011, i procuratori generali, i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.
Per procuratori generali e speciali si intendono coloro che, sulla base dei poteri conferiti, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D. Lgs. 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico siano tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.
Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la documentazione deve essere integrata con:
dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.;
copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società consorziate;
con riferimento alle predette società consorziate, dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi.
 
VALIDITA' DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA (art. 86 del D. Lgs. 159/2011)
Le informazioni antimafia hanno una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3, D. Lgs. 159/2011).
Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.


RIFERIMENTI NORMATIVI
D. Lgs. 6/9/2011, n. 159;    
D. Lgs. 15/11/2012, n. 218;  
D. Lgs. 13/10/2014, n. 153;
Legge 6/8/2015, n. 121;
D.P.C.M. 30/10/2014, n. 193.

Ultimo aggiornamento
Domenica 26 Maggio 2024, ore 10:07
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