Il Prefetto rilascia l'autorizzazione per l'attività investigativa. Il Prefetto è competente anche a rilasciare l'autorizzazione per poter effettuare attività investigativa specificatamente tesa alla ricerca e all'individuazione di elementi di prova da far valere nel contesto del processo penale (art. 327 bis del Codice di procedura Penale).
La licenza ha validità triennale ed abilita alla conduzione di un istituto di investigazioni private.
Chi può fare la richiesta
Enti o privati che intendono eseguire investigazioni, ricerche, raccogliere informazioni per conto di privati devono chiedere al Prefetto il rilascio della licenza per l'esercizio dell'attività.
- Requisiti soggettivi per presentare la richiesta:
- cittadinanza italiana o dell'Unione Europea;
- capacità di obbligarsi;
- non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non aver ottenuto la riabilitazione;
- non essere stato sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, o per violenza e resistenza all'Autorità;
- non avere esercitato taluna delle attività disciplinate dall'articolo 134 T.U.L.P.S. in assenza della prescritta licenza;
- nei confronti di taluno dei soggetti di cui all'art. 257-bis, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 153 del 04/08/08, qualora esistenti, non deve essere stata esercitata l'azione penale per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero formulata la proposta per l'adozione di una misura di prevenzione. - Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica per presentare la richiesta:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, una laurea almeno triennale nelle seguenti aree: Giurisprudenza, Psicologia a Indirizzo Forense, Sociologia, Scienze Politiche, Scienze dell'Investigazione, Economia o corsi di laurea equiparati;
b) aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate; - nel caso di richiedenti ex appartenenti alle Forze di Polizia, è necessario aver svolto attività d'indagine (che deve essere documentata) in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia di provenienza, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.
L'esperienza presso le Forze di polizia s'intende alternativa ai requisiti previsti dalle lettere b) e c) del punto 2, ma non al titolo di studio che resta quello previsto dalla lettera a); - Nel caso di informatore commerciale titolare di istituto, questi, al momento della richiesta, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
-aver conseguito una laurea almeno triennale nelle seguenti aree: Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche, Scienze bancarie o corsi di laurea equiparati;
-oppure, in alternativa, essere stato iscritto al Registro Imprese in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore in società di capitale o di persone per almeno tre anni negli ultimi cinque anni.
Nel caso in cui il richiedente la nuova licenza o il possessore di autorizzazione voglia operare con l'ausilio di un investigatore privato o informatore commerciale dipendente quest'ultimi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- L'investigatore privato dipendente (art. 4, co.2, lett.c) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore;
b) aver svolto con profìtto un periodo di pratica, per almeno un triennio, in qualità di collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato titolare d'istituto,
autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di
almeno 80 ore mensili e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore;
e) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno -Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate, ovvero aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni. - L'informatore commerciale dipendente (art.4, co.2, lett. d) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore;
b) dimostrare di aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso informatore;
e) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di informazioni
commerciali, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale
riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo le procedure da questo individuate; ovvero nel caso di richiedenti ex appartenenti alle Forze di Polizia aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.
Cosa fare
Domanda, in bollo da € 16,00, indirizzata al Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell'attività investigativa o di informazioni commerciali.
Documentazione richiesta
La domanda, oltre alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica sopra indicati, deve essere corredata da un progetto tecnico-organizzativo, contenere le seguenti indicazioni:
1) caratteristiche dell'impresa: specificare se l'autorizzazione viene richiesta a titolo individuale - in questo caso indicare l'eventuale denominazione - o in nome e per conto di una società; in caso di istanza in nome e per conto di una società la domanda deve essere prodotta dal rappresentante legale della società e deve essere corredata della copia dell'atto costitutivo con l'allegato statuto (nell'oggetto sociale deve essere prevista l'attività investigativa per la quale si richiede la licenza), nonché dell'eventuale copia del verbale di assemblea dei soci concernente la nomina del rappresentante legale richiedente la licenza, recante l'attribuzione di ordinaria e straordinaria gestione della società e della documentazione societaria concernete le modifiche societarie avvenute;
2) indicazione se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi e passivi e delle eventuali partecipazioni ad altri istituti investigativi;
3) indicazione della/e tipologia/e di attività investigativa richiesta/e, di cui all'art. 5 del d.m. n. 269/2010;
4) luogo ove l'imprenditore intende stabilire la sede principale (intesa come il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'attività e dove si espletano gli adempimenti di cui all'art 135 T.U.L.P.S. e 260 Regolamento d'esecuzione, in particolare la tenuta del registro delle operazioni, anche su supporto elettronico non modificabile) e le eventuali sedi secondarie (intese come il luogo in cui si svolga attività operativa e si espletano gli adempimenti di cui all'art. 260, co.2), con descrizione delle sedi stesse(allegare planimetrie locali individuati); le sedi dell'attività non possono essere attivate presso il domicilio del titolare della licenza né in locali nei quali insistano studi legali. Si rende noto presso i locali destinati all'esercizio dei servizi investigativi non è possibile svolgere nessuna altra attività.
5) il personale che intende eventualmente impiegare, distinguendo tra: investigatori/informatori commerciali autorizzati dipendenti e collaboratori elementari, specificando per questi ultimi la tipologia contrattuale (lavoro subordinato, contratto a progetto, etc.);
6) la disponibilità economica-finanziaria per la realizzazione del progetto e per l'assolvimento degli oneri di legge (referenze bancarie, autocertificazione relativa all'assenza di procedure di fallimento o concorsuali);
7) descrizione della dotazione di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi di cui si dispone presso i locali indicati (server,computer, fax, software, sistemi di sicurezza informatica, automezzi).
Infine, alla domanda dovrà essere allegato un curriculum vitae et studiorum adeguatamente documentato.
Al termine dell'istruttoria, qualora nulla osti al rilascio della licenza, il richiedente dovrà presentare a richiesta dell'Ufficio la seguente documentazione:
1) versamento di una cauzioneà Investigazioni privata: € 20.000,00; Informazioni commerciali: € 40.000,00. La cauzione deve essere integrata nella misura di € 10.000,00 per ogni sede secondaria autorizzata. Per la sola attività di investigazione privata la cauzione deve essere integrata di € 5.000,00 per ogni tipologia di servizio autorizzata (art.5, co.2, letta, a.I, a.II, a.III, a.IV, a.V, a.VI);
2) tabella dei servizi con l'indicazione delle relative tariffe;
3) documentazione comprovante l'attivazione degli adempimenti relativi all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti dei collaboratori.
Riferimenti normativi
Art. 327 bis c.p.p.; R.D. 18/06/1931, n. 773, artt. 8, 9, 10,11, 13, 134, 135, 136, 137
R.D. 06/05/1940, n. 635, artt. 257, 258, 259, 260; Art. 222 delle norme di attuazione, coordinate e transitorie nel c.p.p., approvate con il D.Lgs.vo 28/07/1989 n. 271, come specificato dalla legge 7 dicembre 2000, n.397.