Funzioni del Prefetto in materia di patenti


Il Prefetto emette esclusivamente i provvedimenti di revoca, ritiro e sospensione della patente di guida nei casi e con le modalità previste nel nuovo Codice della Strada "C.d.S.". Alcuni casi di revoca, sospensione e ritiro della patente di guida:

1. REVOCA (per carenza dei requisiti morali art. 120 del C.d.S.; violazione a norme di comportamento artt. 218, 86 del C.d.S. nonché per sentenza di condanna art. 224 del C.d.S.)


2. RITIRO (per guida con patente scaduta di validità art. 126 del C.d.S. e per guida con patente estera da parte dei conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno art. 136 C.d.S.)


3. SOSPENSIONE (art. 218 C.d.S. per violazione a norme di comportamento del C.d.S,. con e senza rilevanza penale, nonché per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale art. 223 C.d.S. e per sentenza del giudice di condanna art. 224 del C.d.S.)
 

Circolare ministeriale in materia di patenti di guida comunitaria

Circolare ministeriale in materia di patenti di guida comunitaria disposizioni della direttiva comunitaria n. 20061126/CE


Decreto legislativo 18 aprile 20 I I n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, recante modifiche al titolo IV del Codice della Strada, in materia di patenti di guida, in vigore dal 19 gennaio 2013. 

Prime disposizioni operative.  

Revoca patente

Il Prefetto emette i provvedimenti di revoca della patente di guida
Dirigente:  Viceprefetto Aggiunto Dr.ssa Daniela Rossi                  

Ubicazione dell'Ufficio : Via Amerigo Vespucci 172, Napoli
Orario di apertura al pubblico:  martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Indirizzo di posta elettronica:  protocollo.prefna@pec.interno.it

Il Prefetto emette i provvedimenti di revoca della patente di guida.
La patente di guida può essere revocata per:
• carenza dei requisiti morali (art. 120 C.d.S.)
• violazione a norme di comportamento al codice della strada;
• sentenza di condanna (art. 224 C.d.S)
REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI ( art. 120 del C.d.S.)

 

Il Prefetto adotta il provvedimento di revoca del documento di guida per carenza di requisiti morali, fatti salvi i provvedimenti riabilitativi, per i soggetti che:
• sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
• sono sottoposti a misure di sicurezza personali;
• sono sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27.12.1956 n. 1423, ad eccezione dei provvedimenti di cui all'art. 2 - cd. foglio di via obbligatorio, e dalla legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
• sono stati condannati con sentenza, anche ex art. 444 c.p.p., divenuta definitiva nell'ultimo triennio, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/90.
Il provvedimento di revoca della patente è disposto dal Prefetto del luogo di residenza della persona priva dei requisiti morali richiesti.
La persona destinataria del provvedimento di revoca non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni dallo stesso.
Il Prefetto, trascorsi tre anni dalla notifica dell'ordinanza di revoca e previa verifica di taluni requisiti, può concedere il nulla osta per il conseguimento ex novo della patente di guida .
Allegato:
Modello istanza rilascio nulla osta
Cosa fare

L'interessato può proporre ricorso avverso l'ordinanza di revoca, adottata ai sensi dell'art. 120 C.d.S., ovvero il diniego di conseguire una nuova patente:
• entro 30 giorni: al Ministero dell'Interno; (in bollo da 16,00 euro);
• entro 60 giorni: al Tribunale amministrativo regionale competente.

REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA

La patente di guida può essere revocata dal Prefetto per violazione a norme di comportamento al codice della strada:

riferimento normativo descrizione comportamento
Art. 9bis e 9 ter C.d.S. competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi, gravissime o mortali a terzi
Art. 86/2 C.d.S. servizio di piazza senza licenza se lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, pertanto, all'ultima di esse consegue la revoca
Art. 128/2 C.d.S. guida senza essersi sottoposti nei termini prescritti all'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici e tecnici
Art. 176/1, lett. a), C.d.S. invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito sulle autostrade e le strade extraurbane principali

Art. 213/8 C.d.S. circolare abusivamente durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro
Art. 214/8 C.d.S. circolare abusivamente durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo
Art. 218/6 C.d.S. guida con patente sospesa

Il Prefetto adotta l'ordinanza di revoca, ai sensi dell'art. 219 C.d.S., in quanto trattasi di sanzione amministrativa accessoria. Il provvedimento di revoca è atto definitivo.

Cosa fare

L'interessato può proporre ricorso, avverso l'ordinanza del Prefetto che dispone la revoca del documento di guida, al Giudice di Pace competente per il luogo della commessa violazione, entro 30 giorni dalla notifica.
L'interessato, ai sensi dell'art. 219, comma 3bis, può conseguire una nuova patente di guida trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.

REVOCA PER SENTENZA DEL GIUDICE (art. 224 del C.d.S.)

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S., quale sanzione amministrativa accessoria.
L'interessato non può conseguire una nuova patente di guida se non dopo che siano trascorsi almeno DUE ANNI dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca.
Se invece la revoca è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di TRE ANNI dalla data di accertamento del reato (sentenza di condanna passata in giudicato).

Cosa fare

L'interessato può proporre ricorso avverso l'ordinanza di revoca, adottata ai sensi dell'art. 224 C.d.S., al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ritiro patente

Il Prefetto emette i provvedimenti di ritiro della patente di guida
Dirigente:  Viceprefetto Aggiunto Dr.ssa Daniela Rossi

Ubicazione dell'Ufficio: Via Amerigo Vespucci 172, Napoli
Orario di apertura al pubblico:  martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Indirizzo di posta elettronica:  protocollo.prefna@pec.interno.it

Il ritiro della patente è previsto per due tipi di violazioni.
• Guida con patente italiana scaduta di validità (art.126 C.d.S)
• Guida con patente estera da parte di conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno (art.135 C.d.S.)

RITIRO PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (ART. 126 C.d.S..)
Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.
La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla Prefettura U.T.G. del luogo della commessa violazione e viene restituita dall'Ufficio Patenti della stessa dietro esibizione del certificato medico che conferma l'idoneità del soggetto a condurre veicoli.

Cosa fare

Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice, sottoscritta dal titolare) deve recarsi in Prefettura U.T.G. ed esibire una certificazione medica attestante l'idoneità alla guida.
Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dal certificato medico attestante l'idoneità, in attesa che gli pervenga il nuovo documento inviato dal Ministero dei Trasporti.

RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO

I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata (art. 135 C.d.S.)
I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera.

Cosa fare
La patente estera ritirata, se convertibile ed in corso di validità, non viene restituita al titolare, ma sarà inviata all'Ufficio provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri - ex M.C.T.C. - della provincia di residenza, per la conversione in patente italiana.
Qualora il documento di guida estero non fosse convertibile, o risultasse scaduto, verrà trasmesso al Consolato o all'Ambasciata del paese che lo ha rilasciato.
Per conoscere l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti vai al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
 

Sospensione patente

Il Prefetto emette i provvedimenti di ospensione della patente di guida
Dirigente: Viceprefetto Aggiunto Dr.ssa Daniela Rossi

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Orario di apertura al pubblico:  martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Indirizzo di posta elettronica:  protocollo.prefna@pec.interno.it

Il Prefetto emette i provvedimenti di sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S. o in via provvisoria nelle ipotesi di reato in cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
• Sospensione della patente per violazione alle norme di comportamento del C.d.S.
• Sospensione della patente per violazioni che rivestono carattere penale
• Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale
• Sospensione della patente per esecuzione provvedimento giudiziale
SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)
Il Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, ricevuti gli atti dall'Organo che ha accertato l'infrazione, entro il termine di 20 giorni emana il decreto di sospensione della patente e indica il periodo di durata della sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi edittali stabiliti dal C.d.S.
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della validità della patente incorrerà nella sanzione accessoria della revoca della patente ai sensi dell'art. 218/6 del C.d.S.
Segue, a titolo esemplificativo, un elenco delle violazioni che determinano la sospensione (2a/1).
ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE (2a/1)
Articolo Contenuto della violazione
Art.6 Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto.
Art.10 Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme.
Art.86 Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista
Art.117 Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati)
Art.125 Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta.
Art.142/9 Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h (neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate)
Art.143 Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate
Art. 148 Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14.
Art.168 Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose
Art.176 Invertire il senso di marcia in autostrada, percorrere il senso di marcia opposto oppure circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma.
Art.179 Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti.
Art. 186/2 lett. a Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l.
Art. 189/5 lett. a Art. 189 commi 1 e 5 N.C.d.S. - Non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno grave ai veicoli tale da determinare la revisione.
Art. 213 Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro.
Art. 214 Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Art. 217 Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione.
La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio.
Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/2)
ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO (2a/2)

Articolo Contenuto della violazione
Art.145 Violare gli obblighi relativi alla precedenza.
Art. 146 Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia.
Art.147 Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello
Art.148 Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3.
Art.149 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza.
Art.150 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna.
Art.172 Mancato uso delle cinture di sicurezza.
PERMESSO DI GUIDA IN FASCE ORARIE PRESTABILITE
Per le violazioni di cui sopra il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie. Il permesso non può superare le tre ore al giorno e deve essere adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora l'istanza sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. (art. 218/2 C.d.S.)
Il permesso orario di guida non può essere concesso in presenza di violazioni che costituiscono reato ai sensi dell'art. 223 del C.d.S. (ad es. art. 9 ter; art. 186/2 lett. b e c e 186/7; art.187; 189/1,6,7; art. 193/4 bis), o nel caso in cui dalla violazione commessa sia derivato un incidente stradale.
MODALITA' PER RICHIEDERE IL PERMESSO DI GUIDA AI SENSI dELL'ART.218 C.d.S.
L'istanza deve essere presentata alla Prefettura secondo le seguenti modalità:
• via P.E.C. all'indirizzo: protocollo.prefna@pec.interno.it;
• a mano all'Ufficio Accettazione della Prefettura in Via Vespucci 172 dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12.00.

Senza emissione del provvedimento contenente l'autorizzazione alla guida il conducente non può guidare.
Allegato :
Modello istanza permesso di guida orario
 


SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER VIOLAZIONI
CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE (art. 223 C.d.S.)
 

La violazione di alcune norme del C.d.S. riveste carattere penale e la sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria o cautelare dal Prefetto territorialmente competente. In tali ipotesi nonchè nei casi in cui si sia verificato un incidente stradale, a prescindere dal tipo di violazione commessa, il C.d.S.esclude il rilascio di un permesso di circolazione. Inoltre per le violazioni che rivestono carattere penale non è previsto un termine per l'adozione del provvedimento di sospensione.

Segue, a titolo esemplificativo, un elenco delle violazioni (2a/3)

ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE (2a/3 )

Articolo Contenuto della violazione

Artt. 9, 9 bis e 9 ter Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate.
Art. 186/2
lett. b Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,80 e non superiore a 1,5 g/l.
Art. 186/2
lett. c Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Art. 186/7 Rifiuto di sottoporsi ad alcol test.
Art. 187/1 Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti.
Art. 187/8 Rifiuto di sottoporsi all'accertamento per rilevare l'assunzione di stupefacenti.
Art. 189/1, 6, 7 Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali
Art. 193/4 bis Circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti.

SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (artt. 222 e 223 C.d.S)

In base al combinato disposto dell'art. 222 e 223, comma 2, C.d.S., nei casi di incidente stradale dal quale siano derivate lesioni personali a terzi, l'organo accertatore trasmette alla Prefettura del luogo della commessa violazione la patente di guida eventualmente ritirata, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione.
Il Prefetto, ricevuti gli atti, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria della patente di guida sino ad massimo di tre anni. Tale provvedimento ha natura provvisoria e cautelare; si precisa inoltre che l'ordinanza di sospensione non deve essere adottata nei termini perentori previsti dall'art. 218 C.d.S..

SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER ESECUZIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE

Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabile, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria.

COME RIENTRARE IN POSSESSO DELLA PATENTE AL TERMINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto.
Si consiglia di contattare la Prefettura per le modalità di restituzione della patente.
La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.
FANNO ECCEZIONE i provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 186 e 187 del C.d.S., per i quali, oltre ad applicare la sospensione, il Prefetto ordina la revisione medica.
In tali casi, la restituzione della patente avverrà presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, previa esibizione del certificato medico attestante la persistenza dei requisiti psicofisici per la guida dei veicoli.

Come fare ricorso

AVVERSO la sospensione della patente di guida disposta per violazioni a norme di comportamento del C.d.S. è ammessa, entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento, opposizione al Giudice di pace del luogo della commessa violazione ai sensi dell'art. 205 del N.C.d.S.
In caso di accoglimento del ricorso ovvero dell'istanza di sospensione, l'interessato dovrà far pervenire via P.E.C.all'indirizzo protocollo.prefna@pec.interno.it, ovvero a mano presso lo sportello al pubblico dell'Ufficio Patenti di questa Prefettura, copia conforme del provvedimento giudiziale.

AVVERSO l'ordine di revisione medica disposto in occasione di violazioni degli artt. 186 e 187 del C.d.S. è ammesso, entro 60 gg dalla notifica, ricorso al TAR Campania.

AVVERSO i provvedimenti di sospensione emessi in esecuzione di giudicato penale, ai sensi dell'art. 224 del C.d.S., è ammessa, entro 30 gg. dalla notifica, opposizione all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo della commessa violazione.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 7 Giugno 2024, ore 12:20
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