Il Prefetto emette i provvedimenti di ospensione della patente di guida
Dirigente: Viceprefetto Aggiunto Dr.ssa Daniela Rossi
Ubicazione dell'Ufficio : Via Amerigo Vespucci 172, Napoli
Orario di apertura al pubblico: martedì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Indirizzo di posta elettronica: protocollo.prefna@pec.interno.it
Il Prefetto emette i provvedimenti di sospensione della patente di guida quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S. o in via provvisoria nelle ipotesi di reato in cui è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
• Sospensione della patente per violazione alle norme di comportamento del C.d.S.
• Sospensione della patente per violazioni che rivestono carattere penale
• Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale
• Sospensione della patente per esecuzione provvedimento giudiziale
SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)
Il Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione, ricevuti gli atti dall'Organo che ha accertato l'infrazione, entro il termine di 20 giorni emana il decreto di sospensione della patente e indica il periodo di durata della sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi edittali stabiliti dal C.d.S.
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della validità della patente incorrerà nella sanzione accessoria della revoca della patente ai sensi dell'art. 218/6 del C.d.S.
Segue, a titolo esemplificativo, un elenco delle violazioni che determinano la sospensione (2a/1).
ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE (2a/1)
Articolo Contenuto della violazione
Art.6 Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto.
Art.10 Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme.
Art.86 Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista
Art.117 Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S.(solo per i neopatentati)
Art.125 Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta.
Art.142/9 Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h (neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate)
Art.143 Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate
Art. 148 Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14.
Art.168 Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose
Art.176 Invertire il senso di marcia in autostrada, percorrere il senso di marcia opposto oppure circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma.
Art.179 Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti.
Art. 186/2 lett. a Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l.
Art. 189/5 lett. a Art. 189 commi 1 e 5 N.C.d.S. - Non aver ottemperato all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno grave ai veicoli tale da determinare la revisione.
Art. 213 Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro.
Art. 214 Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Art. 217 Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione.
La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio.
Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (2a/2)
ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO (2a/2)
Articolo Contenuto della violazione
Art.145 Violare gli obblighi relativi alla precedenza.
Art. 146 Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia.
Art.147 Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello
Art.148 Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3.
Art.149 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza.
Art.150 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna.
Art.172 Mancato uso delle cinture di sicurezza.
PERMESSO DI GUIDA IN FASCE ORARIE PRESTABILITE
Per le violazioni di cui sopra il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida per determinate fasce orarie. Il permesso non può superare le tre ore al giorno e deve essere adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora l'istanza sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. (art. 218/2 C.d.S.)
Il permesso orario di guida non può essere concesso in presenza di violazioni che costituiscono reato ai sensi dell'art. 223 del C.d.S. (ad es. art. 9 ter; art. 186/2 lett. b e c e 186/7; art.187; 189/1,6,7; art. 193/4 bis), o nel caso in cui dalla violazione commessa sia derivato un incidente stradale.
MODALITA' PER RICHIEDERE IL PERMESSO DI GUIDA AI SENSI dELL'ART.218 C.d.S.
L'istanza deve essere presentata alla Prefettura secondo le seguenti modalità:
• via P.E.C. all'indirizzo: protocollo.prefna@pec.interno.it;
• a mano all'Ufficio Accettazione della Prefettura in Via Vespucci 172 dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12.00.
•
Senza emissione del provvedimento contenente l'autorizzazione alla guida il conducente non può guidare.
Allegato :
Modello istanza permesso di guida orario
SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER VIOLAZIONI
CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE (art. 223 C.d.S.)
La violazione di alcune norme del C.d.S. riveste carattere penale e la sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria o cautelare dal Prefetto territorialmente competente. In tali ipotesi nonchè nei casi in cui si sia verificato un incidente stradale, a prescindere dal tipo di violazione commessa, il C.d.S.esclude il rilascio di un permesso di circolazione. Inoltre per le violazioni che rivestono carattere penale non è previsto un termine per l'adozione del provvedimento di sospensione.
Segue, a titolo esemplificativo, un elenco delle violazioni (2a/3)
ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE (2a/3 )
Articolo Contenuto della violazione
Artt. 9, 9 bis e 9 ter Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate.
Art. 186/2
lett. b Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,80 e non superiore a 1,5 g/l.
Art. 186/2
lett. c Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Art. 186/7 Rifiuto di sottoporsi ad alcol test.
Art. 187/1 Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti.
Art. 187/8 Rifiuto di sottoporsi all'accertamento per rilevare l'assunzione di stupefacenti.
Art. 189/1, 6, 7 Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali
Art. 193/4 bis Circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti.
SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (artt. 222 e 223 C.d.S)
In base al combinato disposto dell'art. 222 e 223, comma 2, C.d.S., nei casi di incidente stradale dal quale siano derivate lesioni personali a terzi, l'organo accertatore trasmette alla Prefettura del luogo della commessa violazione la patente di guida eventualmente ritirata, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione.
Il Prefetto, ricevuti gli atti, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria della patente di guida sino ad massimo di tre anni. Tale provvedimento ha natura provvisoria e cautelare; si precisa inoltre che l'ordinanza di sospensione non deve essere adottata nei termini perentori previsti dall'art. 218 C.d.S..
SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER ESECUZIONE PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE
Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabile, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria.
COME RIENTRARE IN POSSESSO DELLA PATENTE AL TERMINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE
Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal Prefetto.
Si consiglia di contattare la Prefettura per le modalità di restituzione della patente.
La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.
FANNO ECCEZIONE i provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 186 e 187 del C.d.S., per i quali, oltre ad applicare la sospensione, il Prefetto ordina la revisione medica.
In tali casi, la restituzione della patente avverrà presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, previa esibizione del certificato medico attestante la persistenza dei requisiti psicofisici per la guida dei veicoli.
Come fare ricorso
AVVERSO la sospensione della patente di guida disposta per violazioni a norme di comportamento del C.d.S. è ammessa, entro 30 gg. dalla notifica del provvedimento, opposizione al Giudice di pace del luogo della commessa violazione ai sensi dell'art. 205 del N.C.d.S.
In caso di accoglimento del ricorso ovvero dell'istanza di sospensione, l'interessato dovrà far pervenire via P.E.C.all'indirizzo protocollo.prefna@pec.interno.it, ovvero a mano presso lo sportello al pubblico dell'Ufficio Patenti di questa Prefettura, copia conforme del provvedimento giudiziale.
AVVERSO l'ordine di revisione medica disposto in occasione di violazioni degli artt. 186 e 187 del C.d.S. è ammesso, entro 60 gg dalla notifica, ricorso al TAR Campania.
AVVERSO i provvedimenti di sospensione emessi in esecuzione di giudicato penale, ai sensi dell'art. 224 del C.d.S., è ammessa, entro 30 gg. dalla notifica, opposizione all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo della commessa violazione.