DIRIGENTE 

Vice Prefetto Dott.ssa Anna Nigro 


Telefono: 081/7943354 



Unità di personale addetto:

d.ssa Gabriella Camera - funzionario amministrativo contabile

tel. 081/7943466 

 

Indirizzo di posta elettronica: polamministrativa.prefna@pec.interno.it

Il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno , l'autorizzazione a circolare armato.

Sono di competenza del Prefetto le sotto elencate autorizzazioni di Polizia:

  1. licenza di porto di pistola, per difesa personale e libretto personale ( rilascio e rinnovo )
  2. licenza di porto di pistola per guardia  giurata armata 

 
Email Dirigente dell'Area:  anna.nigro@interno.it

 

Orari di ricevimento:

  • lunedi, mercoledi. venerdi dalle 9.30 alle 12.00
  • Ubicazione dell'Ufficio: 3 piano
    Telefono: 081/7943354 - 557
    Fax: 081/7943313 - 555

  PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE: RILASCIO




 

Chi può fare la richiesta

Il richiedente deve dimostrare che esiste concretamente l'effettiva necessità di circolare armato per fini di difesa personale.

Al fine di evitare il rilascio della licenza di porto di pistola a persone pericolose, gli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n.773) prescrivono le condizioni in presenza delle quali l'autorizzazione deve o può essere negata.

La licenza deve essere rinnovata ogni anno

La licenza viene rilasciata su apposito libretto personale che deve essere rinnovato ogni 5 anni 



 

Cosa fare

La domanda, unitamente alla documentazione necessaria a dimostrare il possesso da parte del richiedente dei requisiti personali  nonché l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalla legge, deve essere trasmessa al Prefetto tramite i presidi territoriali di residenza (Commissariati P,S, e Comandi Stazioni Carabinieri).

Documentazione richiesta

•1)         Istanza in bollo (Є 16,00) indirizzata al Prefetto e sottoscritta dall'interessato tramite i presidi territoriali di residenza (Commissariati P.S. o Comandi Stazione C.C.), con l'indicazione dei seguenti dati: codice fiscale - residenza - CAP - recapito telefonico o fax o e-mail;

•2)         dichiarazione sostitutiva di certificazione con l'indicazione dei componenti del nucleo familiare e relativo codice fiscale di tutti i componenti;

3) due fotografie formato tessera, di cui una autenticata o da autenticare (in presenza dell'interessato munito di documento di riconoscimento);

 4) attestazione di versamento di €. 1,27 sul c/c 3814 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli (indicando la causale: "costo libretto porto pistola");

  5) attestazione di versamento di €. 115,00 sul c/c 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara Tasse Concessioni Governative;

6) autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dell'abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una sezione dell'Unione Italiana di Tiro a Segno con la specifica della data del rilascio e del relativo numero di iscrizione (il conseguimento dell'abilitazione non deve essere antecedente ai 10 anni);
Tale dichiarazione dovrà essere prodotta anche da coloro che hanno prestato servizio militare nei dieci anni precedenti alla presentazione della richiesta del porto d'armi .

7) certificato medico in bollo rilasciato dagli Uffici Medico-Legali o dai Distretti Sanitari delle  A.S.L. locali o dalle strutture sanitarie militari e della polizia di Stato ai sensi dell'art.2 del Decreto Ministero Sanità del 28/04/1998;

  8) fotocopia dell'ultima denunzia dei redditi, personale o dell'impresa (facoltativa). Essa consentirà di documentare il volume d'affari del richiedente stesso o della sua ditta, nel caso in cui la richiesta della licenza di porto d'arma è avanzata per motivi di carattere economico, finanziario o patrimoniale.

N.B.:              Il richiedente potrà produrre la documentazione che riterrà opportuna, al fine di dimostrare la reale sussistenza della necessità di circolare armato (art. 42 T.U.L.P.S.).

 AVVERTENZA: All'atto del ritiro della licenza dovrà essere apposta una marca da bollo di €.16,00  a cura del titolare.



 

Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l' esenzione ( D.M.24.03.1994, n. 371) il versamento di cui al punto 9) non dovrà essere fatto.
Se il richiedente è un Ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato, in sostituzione della documentazione di cui al punto 5) dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

  • certificato del Comandante del Corpo o del capo dell'Ufficio in cui presta servizio il richiedente, attestante che lo stesso è in servizio attivo permanente, con eventuale integrazione circa l'appartenenza ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione di cui al d.m. 24.3.94, n. 371, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione .
    (vedi il modello di autocertificazione 4)

Riferimenti normativi:

  • R.D. 18.06.1931, n. 773 art. 11, 42, 43
  • R.D. 06.05.1940, n. 635 art. 61




 

LICENZA PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE: RINNOVO

Chi può fare la richiesta

Il titolare della licenza di porto di pistola per difesa personale deve rinnovare annualmente la licenza di porto d'armi.

Il libretto personale deve essere rinnovato ogni 5 anni



 

Cosa fare

La domanda , unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura - U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza tempestivamente e, preferibilmente, 60 giorni prima della scadenza dalla licenza di cui si è titolari .



 

Documentazione richiesta

 

1 - Istanza in bollo (Є 16,00) indirizzata al Prefetto e sottoscritta dall'interessato tramite i presidi territoriali di residenza (Commissariati P.S. o Comandi Stazione C.C.); con indicazione dei seguenti dati: codice fiscale - residenza - CAP - recapito telefonico o fax o e-mail;


 

2 - dichiarazione sostitutiva di certificazione con l'indicazione dei componenti del nucleo familiare e relativo codice fiscale di tutti i componenti;


 

3 - attestazione di versamento di €. 115,00 sul c/c 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara Tasse Concessioni Governative;


 

4 - certificato medico in bollo rilasciato dagli Uffici Medico-Legali o dai Distretti Sanitari delle A.S.L. locali o dalle strutture sanitarie militari e della polizia di Stato ai sensi dell'art.2 del Decreto Ministero Sanità del 28/04/1998;


 

5 - fotocopia dell'ultima denunzia dei redditi, personale o dell'impresa (facoltativa). Essa consentirà di documentare il volume d'affari del richiedente stesso o della sua ditta, nel caso in cui la richiesta della licenza di porto d'arma è avanzata per motivi di carattere economico, finanziario o patrimoniale.


 

6 - fotocopia della licenza in corso di validità.

7 -autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dell'abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una sezione dell'Unione Italiana di Tiro a Segno con la specifica della data del rilascio e del relativo numero di iscrizione (il conseguimento dell'abilitazione non deve essere antecedente ai 10 anni);

Tale dichiarazione dovrà essere prodotta anche da coloro che hanno prestato servizio militare nei dieci anni precedenti alla presentazione della richiesta del porto d'armi .

 

   In caso di rinnovo solo del libretto, per scadenza quinquennale :


 

a  Istanza in bollo (Є 16,00) indirizzata al Prefetto e sottoscritta dall'interessato tramite i presidi territoriali di residenza (Commissariati P.S. o Comandi Stazione C.C.), con indicazione dei seguenti dati: codice fiscale - residenza - CAP - recapito telefonico o fax o e-mail;


 

b due fotografie formato tessera, di cui una autenticata o da autenticare (in presenza dell'interessato munito di documento di riconoscimento);


 

c attestazione di versamento di €. 1,27 sul c/c 3814 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli (indicando la causale: "costo libretto porto pistola");


Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l' esenzione ( D.M.24.03.1994, n. 371) il versamento di cui al punto 6) non dovrà essere fatto;
Se il richiedente è un Ufficiale in servizio attivo permanente delle Forze Armate dello Stato in sostituzione della documentazione di cui al punto 4) dovrà essere prodotta la seguente documentazione :

Riferimenti normativi:

  • R.D. 18.06.1931, n. 773 art. 11, 42, 43;
  • R.D. 06.05.1940, n. 635 art. 61 e ss
Ultimo aggiornamento
Martedì 24 Settembre 2024, ore 13:55