Vittime dei reati intenzionali violenti

Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE

VITTIME DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI (accesso al Fondo L. 122/16)

Competenza dell'Ufficio: Area I Staff 1 Ordine e Sicurezza Pubblica

Ubicazione dell'Ufficio: Piazza del Plebiscito, 3° Piano, scala A, stanze nr. 302 e 305

Si riceve previo appuntamento da richiedere tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica  

E-mail:  mariarosaria.andrione@interno.it 

Responsabile procedimento:  Dr.ssa Adriana Salvina Annunziata D'Angiò- Vice Prefetto Aggiunto

 Telefono:    0817943688               

 P.E.C.    protocollo.prefna@pec.interno.it

 E-mail:   adrianasalvinaannunziata.dangio@interno.it

Addetti:

Sig.ra Mariarosaria Andrione - Funzionario Amministrativo (stanza 305) Telefono:  0817943303

P.E.C.     protocollo.prefna@pec.interno.it

Possono accedere al Fondo per ottenere un indennizzo (art. 11 - legge 7 luglio 2016, n. 122 e successive modifiche) le vittime di un reato doloso commesso con violenza alle persone, del reato di caporalato (art. 603-bis - codice penale), ad eccezione dei reati di percosse e lesione personale (artt. 581 e 582 - codice penale), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti.

Con il decreto interministeriale 22 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2020, sono stati rideterminati gli importi degli indennizzi di cui al Decreto interministeriale del 31 agosto 2017  nelle misure di:

  • euro 50 mila , in favore degli eredi, per il delitto di omicidio ;
  • euro 60 mila solo per i figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata da relazione affettiva ;
  • euro 25 mila per il delitto di violenza sessuale , salvo che ricorra la circostanza della minore gravità (art. 609 bis, comma 3, codice penale);
  • euro 25 mila per le lesioni personali gravissime (art. 583, comma 2, codice penale);
  • euro 25 mila per la deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies,codice penale).

Gli importi possono essere incrementati, fino ad un massimo di 10 mila euro, per spese mediche e assistenziali documentate. Per i delitti diversi, invece, l'indennizzo è erogato, fino a massimo di 15 mila euro, solo per spese mediche e assistenziali documentate.

Sulle istanze delibera il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti.

Come inoltrare la domanda

La domanda deve essere presentata al Prefetto della provincia in cui risiede il richiedente entro 60 giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale (nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui sia stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei  confronti  del  coniuge  anche  legalmente  separato  o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche  se  l'unione è cessata, o di chi é o é' stato legato da  relazione  affettiva  e stabile convivenza) ;

Presupposti e requisiti:

  • aver già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato salvo che quest'ultimo sia rimasto ignoto o sia stato ammesso al gratuito patrocinio e nel caso di omicidio in ambito domestico;
  • non aver concorso , anche colposamente, alla commissione del reato che ha cagionato il danno;
  • non essere stato condannato con sentenza definitiva e non essere sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art.407 comma 2, lett. a), e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
  • non aver già percepito , per lo stesso fatto delittuoso, da soggetti pubblici o privati, somme superiori a quelle previste dal decreto interministeriale. In caso di somme percepite in misura inferiore occorre dichiararne l'importo, che verrà decurtato dall'indennizzo.    

 Ai sensi dell'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'art. 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167, possono accedere al previsto Fondo le vittime di un reato doloso commesso con violenza alle persone e comunque del reato di cui all'art. 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesione personale), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'art. 583 del codice penale.

L'indennizzo in favore delle vittime è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, salvo che per i reati di violenza sessuale e di omicidio, in tal caso l'indennizzo è comunque elargito, anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

L'importo dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge citata è stato determinato per le diverse ipotesi dal  Decreto Interministeriale del 31 agosto 2017 

Con il decreto interministeriale 22 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2020, sono stati rideterminati gli importi.

                                                                    

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

Può presentare la domanda di indennizzo:

  • l'interessato che non si trovi in alcune delle condizioni di cui all'art 12 della L. 7 luglio 2016, n. 122;
  • in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli; in mancanza del coniuge e dei figli, l'indennizzo spetta ai genitori e, in mancanza dei genitori, ai fratelli e alle sorelle conviventi e a carico al momento della commissione del delitto. Al coniuge è equiparata la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso. In mancanza del coniuge, allo stesso è equiparato il convivente di fatto che ha avuto prole dalla vittima o che ha convissuto con questa nei tre anni precedenti alla data di commissione del delitto. Ai fini dell'accertamento della qualità di convivente di fatto e della durata della convivenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76. 2-ter. Nel caso di concorso di aventi diritto, l'indennizzo è ripartito secondo le quote previste dalle disposizioni del libro secondo, titolo II, del codice civile.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso al Fondo è presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della provincia nella quale il richiedente ha residenza o in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60).

La domanda, presentata dall'interessato o dagli aventi diritto personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere corredata dai seguenti documenti (art. 13 Legge 7 luglio 2016, n. 122):

  1. a) copia della sentenza di condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dalla predetta legge ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;  
  2. b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui sia stata accertata la sua responsabilità; ((oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del  coniuge  anche  legalmente  separato  o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche  se  l'unione è cessata, o di chi é o é' stato legato da  relazione  affettiva  e stabile convivenza)) ;
  3. c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'assenza delle seguenti condizioni ostative:

che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 12, lett. d) Legge 7 luglio 2016, n. 122);

che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni  di cui all'art. 11 L. 122/16 e relativo Decreto interministeriale del 31/8/2017, a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati (art. 12, lett. e) ed e bis) Legge 7 luglio 2016, n. 122); in caso di percezione di somme di importo inferiore a quello previsto, l'indennizzo è corrisposto esclusivamente per la differenza;

  1. d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie
  2. e) certificato di morte della vittima del reato.

La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale (nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato ammesso al gratuito patrocinio).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Vittime dei reati intenzionali violenti

Legge 7 luglio 2016 n. 122 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Legge europea 2015-2016

Decreto Interministeriale del 31 agosto 2017   Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti.

Legge 20 novembre 2017 n. 167 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea legge europea 2017

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Decreto interministeriale del 22 novembre 2019 (pubblicato il 23 gennaio 2020)  Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti

Decreto legge 31 dicembre 2020 n. 183 (Articolo 2)  Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'Interno  

D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60 Trova applicazione anche per le vittime dei reati intenzionali violenti nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento attuativo.

 

Orfani di crimini domestici e della violenza di genere e di famiglie affidatarie.

Competenza dell'Ufficio: Area I Staff 1 Ordine e Sicurezza Pubblica

Ubicazione dell'Ufficio: Piazza del Plebiscito, 3° Piano, scala A, stanze nr. 302 e 305

Si riceve previo appuntamento da richiedere tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica  

E-mail:  mariarosaria.andrione@interno.it 

Responsabile procedimento:  Dr.ssa  Adriana Salvina Annunziata D'Angiò- Vice Prefetto Aggiunto

 Telefono:    0817943688               

 P.E.C.    protocollo.prefna@pec.interno.it     

 E-mail:   adrianasalvinaannunziata.dangio@interno.it

Addetti:

Sig.ra Mariarosaria Andrione - Funzionario Amministrativo (stanza 305) Telefono:  0817943303

P.E.C.     protocollo.prefna@pec.interno.it

                             

 

 

Presupposti, requisiti e modalità per l'accesso al fondo

Da luglio 2020 è in vigore il regolamento (decreto interministeriale 21 maggio 2020, n.71) che rende operative le norme che prevedono benefici in favore degli orfani di crimini domestici e della violenza di genere e delle famiglie affidatarie.

Destinatari 

Hanno diritto di accedere al Fondo gli orfani di crimini domestici e violenza di genere minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Hanno inoltre diritto di accedere al Fondo le famiglie affidatarie di minori orfani di crimini domestici o di violenza di genere, che non abbiano compiuto 18 anni alla data del 1 gennaio 2020.

Benefici previsti

Borse di studio

Il Comitato di solidarietà ha deliberato l'erogazione di borse di studio per gli anni 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023 nelle seguenti misure:

anno 2017 : euro 400,00 per la scuola primaria, euro 600,00 per la scuola secondaria di primo grado, euro 1.200,00 per la scuola secondaria di secondo grado ed euro 1.800,00 per gli studi universitari.

anno 2018 : euro 800,00 per la scuola primaria, euro 1.200,00 per la scuola secondaria di primo grado, euro 2.400,00 per la scuola secondaria di secondo grado ed euro 3.600,00 per gli studi universitari.

anno 2019 : euro 1.200,00 per la scuola primaria, euro 1.800,00 per la scuola secondaria di primo grado, euro 3.600,00 per la scuola secondaria di secondo grado ed euro 5.400,00 per gli studi universitari.

anno 2020 : euro 1.040 per la scuola primaria, euro 1.560 per la scuola secondaria di primo grado, euro 3.120 per la scuola secondaria di secondo grado ed euro 4.680 per gli studi universitari. 

anno 2021 : euro 520 per la scuola primaria, euro 780 per la scuola secondaria di primo grado, euro 1.560 per la scuola secondaria di secondo grado ed euro 2.340 per gli studi universitari.      

anni 2022-2023 : euro 500,00 per la frequenza della scuola primaria; euro 800,00 per la frequenza della scuola secondaria di 1° grado; euro 1.600,00 per la scuola secondaria di 2° grado; euro 2.300,00 per gli studi universitari.

La domanda può essere presentata alla prefettura della provincia di residenza dell'orfano , allegando la documentazione scolastica prevista dal decreto .

Per coloro che abbiano frequentato convitti o altre istituzioni educative è possibile richiedere un rimborso.

 Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai  benefici é verificato sulla base degli atti  del  procedimento penale che non siano  coperti  da  segreto  ovvero  del  decreto  che dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o  di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,  recanti  comunque l'accertamento dei  presupposti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1, lettera a) del Decreto Interministeriale. I benefici decorrono dalla data dell'evento.

Sulle istanze presentate provvede il Commissario previa delibera del Comitato.

Lavoro

È possibile richiedere di accedere al Fondo per iniziative di formazione lavoro organizzate dalle regioni dal 1 gennaio 2020, cui verrà direttamente erogato il beneficio.

È inoltre possibile per i datori di lavoro accedere al Fondo per ottenere un beneficio pari al 50% dei contributi versati per l'assunzione, dal 1 gennaio 2020, di un orfano destinatario dei benefici previsti dal regolamento, per un periodo massimo di 36 mesi, inoltrando la domanda all'INPS.

Salute

È possibile richiedere un rimborso delle documentate spese medico assistenziali sostenute negli anni 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023  inoltrando la relativa domanda per il tramite della prefettura di residenza dell'orfano .

Famiglie affidatarie

I tutori degli orfani minorenni alla data del 1 gennaio 2020 hanno la possibilità di richiedere un contributo di 300 euro al mese a decorrere dal 1° gennaio 2019  inoltrando la relativa domanda per il tramite della prefettura di residenza dell'orfano .

La domanda di sostegno ed aiuto economico  é  presentata  dalle famiglie interessate di cui  agli  articoli  19  e  20,  da  uno  dei componenti o a mezzo  di  procuratore  speciale ,  alle  Prefetture  - Uffici  Territoriali  del  Governo  di   residenza   delle   famiglie affidatarie ,  per  l'inoltro  al  Commissario  ed  é corredata  dei seguenti atti e documenti:

  1. a) copia del provvedimento giudiziario di affidamento del minore;
  2. b) copia del provvedimento o degli atti del procedimento penale.

Sulle istanze presentate provvede il Commissario previa delibera del Comitato.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 7 Giugno 2024, ore 11:10