A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità or

VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Competenza dell'Ufficio: Area I Staff 1 Ordine e Sicurezza Pubblica

Ubicazione dell'Ufficio: Piazza del Plebiscito, 3° Piano, scala A, stanze nr. 302 e 305

Si riceve previo appuntamento da richiedere tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica  E-mail:  mariarosaria.andrione@interno.it 

Responsabile procedimento:  Dr.ssa Adriana Salvina Annunziata D'Angiò- Vice Prefetto Aggiunto

 Telefono:    0817943688               

 P.E.C.    protocollo.prefna@pec.interno.it     

 E-mail:   adrianasalvinaannunziata.dangio@interno.it

Addetto  : Sig.ra Mariarosaria Andrione - Funzionario Amministrativo (stanza 305)

Telefono:  0817943303

P.E.C.     protocollo.prefna@pec.interno.it

E-mail:  mariarosaria.andrione@interno.it   

E' considerato vittima del terrorismo o della criminalità organizzata chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subìto un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da tali atti, a condizione che il soggetto leso:

  • non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;
  • risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono previsti benefici economici e non economici (ad esempio di natura sanitaria ed assistenziale, di natura processuale ecc.).

Il Prefetto cura l'istruttoria delle domande volte ad ottenere i benefici economici (speciale elargizione, assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio) in favore delle vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata o dei loro familiari superstiti.

  Per i benefici non economici provvedono gli altri uffici individuati dalla legge.

Chi può fare la richiesta:

Chiunque abbia subìto un'invalidità permanente per effetto di lesioni, di qualsiasi entità o grado, in conseguenza di azioni di eversione dell'ordine democratico, di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice o di atti di criminalità organizzata di tipo mafioso, verificatisi nel territorio dello Stato italiano (per la criminalità organizzata e terrorismo) ovvero nel territorio di uno stato estero (esclusivamente per eventi di terrorismo) oppure i familiari superstiti della vittima deceduta nell'evento di criminalità organizzata o  terrorismo.

Per familiari della vittima si intendono:

1) coniuge e figli, se a carico all'epoca dell'evento;

2) figli anche non a carico all'epoca dell'evento, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;

3) genitori;

4) fratelli e sorelle, se conviventi e a carico all'epoca dell'evento;

5) in assenza dei soggetti sopraindicati competono nell'ordine ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a carico ed i conviventi more uxorio .

In presenza dei soggetti di cui ai punti 1 o 2 o 3 o 4 o 5 si escludono i successivi.

I benefici sono corrisposti ai familiari delle vittime secondo l'ordine sopra indicato (L.466/1980, art. 6 e L. 388/2000, art. 82) e secondo le disposizioni del Codice Civile.

   Requisiti per l'accesso ai benefici

  • la vittima che presenta la domanda deve aver subìto lesioni o ferite che hanno causato un'invalidità permanente, di qualsiasi grado, in occasione di un evento terroristico avvenuto dopo il 1° gennaio 1961 o di criminalità organizzata di stampo mafioso verificatosi dopo il 1° gennaio 1967;
  • i familiari della vittima o i conviventi devono appartenere ad una delle categorie indicate nei punti 1, 2, 3, 4, 5;
  • la vittima, i suoi familiari e conviventi devono risultare estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.

Come presentare la domanda:

 

A decorrere dal 14 dicembre 2020 per le vittime della criminalità organizzata e dal 1° marzo 2022 per le vittime del terrorismo la presentazione della domanda volta a ottenere i benefici economici  dovrà essere effettuata dal richiedente (vittima o supersite (in caso di vittima deceduta a causa dell'evento di criminalità organizzata o terrorismo), esclusivamente in modalità telematica, tramite il Portale Servizi del Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione disponibile all'indirizzo https://portaleservizicivili.dlci.interno.it oppure tramite il Portale del predetto Dipartimento alla voce "Servizi on line"; sarà possibile accedere a entrambi i predetti Portali attraverso la propria identità digitale (SPID).

La domanda diretta ad ottenere la concessione dei benefici economici di vittima della criminalità organizzata o del terrorismo per competenza territoriale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il predetto portale del Ministero dell'Interno al Prefetto della provincia di residenza del richiedente ovvero della provincia in cui si è verificato l'evento.

Nel caso di residenti all'estero , la domanda è inoltrata per il tramite dell'ufficio consolare del luogo di residenza dell'interessato, che provvede a trasmetterla unitamente alla documentazione occorrente alla prefettura della provincia dove si è verificato l'evento, per gli ulteriori adempimenti.

Gli interessati possono presentare la domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza nel rispetto del termine di decadenza (art. 6 comma 1, Legge n. 302 del 20 ottobre 1990)

L'interessato dovrà espressamente dichiarare, unitamente alla domanda o su richiesta del prefetto, le provvidenze pubbliche o il risarcimento del danno eventualmente già percepite in ragione delle medesime circostanze.

Il Prefetto esprime il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici.

Tale parere viene trasmesso al Ministero dell'Interno unitamente al rapporto e alla documentazione necessaria.

L'Ufficio I Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata del Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà Civili e l'Immigrazione avvia, attraverso le Prefetture competenti per territorio, l'istruttoria delle pratiche per la concessione dei benefici economici alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Esamina la documentazione pervenuta, quali atti giudiziari, rapporti delle Forze di polizia, relazioni e osservazioni necessari a chiarire la matrice dell'evento e ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi in capo alla vittima e agli eventuali beneficiari per la successiva erogazione dei benefici.

In caso di documentazione concordemente positiva, incluso il parere del Prefetto, emette il provvedimento di concessione delle elargizioni di legge; in caso di documentazione unanimemente negativa emette un decreto di diniego alla concessione dei benefici previo avviso di rigetto dell'istanza (art. 10- bis  legge n. 241/1990 come successivamente modificata), debitamente notificato agli interessati.

Qualora vi siano obiettive ragioni di incertezza in merito alla sussistenza dei requisiti diversi da quello sanitario ai quali è subordinata la concessione dei benefici, può richiedere il parere all'apposita Commissione consultiva prevista dall'art. 11 del D.P.R. 510/1999.

Ha rapporti con le associazioni delle vittime, con le altre Amministrazioni competenti all'erogazione dei benefici per l'adozione di linee condivise, con gli enti pensionistici per le maggiorazioni sul TFR previste dalle disposizioni a favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari superstiti, ove si tratti di lavoratori autonomi, liberi professionisti e privati.

 In caso di accoglimento della domanda il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione concede con decreto la speciale elargizione e/o l'assegno vitalizio e/o lo speciale assegno vitalizio.

In caso di rigetto della domanda il richiedente può presentare ricorso al Giudice Ordinario, nelle forme e nei tempi previsti dalla Legge. 

La certificazione dello status di vittima del terrorismo o di criminalità organizzata di tipo mafioso è rilasciata dalla Prefettura su istanza di parte, unicamente a coloro ai quali sono stati concessi , con decreto di riconoscimento emesso dalla competente Amministrazione Centrale, i benefici economici della speciale elargizione (legge n. 302/90e s.m.i.), e/o dell'assegno vitalizio (legge n. 407/1998) e/o dello speciale assegno vitalizio (leggi n. 206/2004 e n. 244/2007).

Si applica il termine di  prescrizione  ordinaria decennale di cui agli artt. 2934 e 2946 del Codice Civile.

E' previsto altresì un termine di  decadenza di cui all'art. 6 della legge 23 ottobre 1990 n. 302, come sostituito, da ultimo, dall'art. 23 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, per il quale la domanda va presentata entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

I benefici economici spettanti alle vittime oppure ai familiari superstiti della vittima deceduta nell'evento di criminalità organizzata o  terrorismo sono i seguenti:

vittime di criminalità organizzata

  1. a)  speciale elargizione  (legge n. 302/90) concessa alla vittima oppure ai familiari superstiti della vittima deceduta nell'evento di criminalità organizzata
  • in caso di sopravvivenza della vittima l'importo é pari a € 2.000,00 per ogni punto percentuale stabilito a seguito di sottoposizione della vittima a visita della Commissione Medica Ospedaliera del Ministero della Difesa.
  • in caso di morte della vittima l'importo è pari ad € 200.000,00 (da dividere tra tutti gli aventi diritto)
  1. b)  assegno vitalizio  (legge n. 407/1998) € 500,00 concesso alla vittima o ai familiari superstiti della vittima con invalidità pari o superiore al 25 %..
  2. c)  speciale assegno vitalizio  (leggi n. 206/2004 e n. 244/2007) €1.033,00 concesso alla vittima o ai familiari superstiti della vittima con invalidità pari o superiore al 25 %..

vittime di terrorismo

  1. a)  speciale elargizione  (legge n. 302/90) concessa alla vittima o ai familiari superstiti della vittima deceduta nell'evento di terrorismo
  • in caso di sopravvivenza della vittima l'importo é pari a € 2.000,00 per ogni punto percentuale stabilito a seguito di sottoposizione della vittima a visita della Commissione Medica Ospedaliera del Ministero della Difesa.
  • in caso di morte della vittima l'importo è pari ad € 200.000,00 (da dividere tra tutti gli aventi diritto)
  1. b)  assegno vitalizio  (legge n. 407/1998) € 500,00 concesso alla vittima o ai familiari superstiti della vittima con invalidità pari o superiore al 25 %..
  2. c)  speciale assegno vitalizio  (leggi n. 206/2004 e n. 244/2007) €1.033,00 concesso alla vittima o ai familiari superstiti della vittima con invalidità pari o superiore al 25 %..

In caso di vittima di terrorismo con invalidità pari o superiore al 50 %, i benefici economici spettano inoltre al coniuge e ai figli, anche se acquisiti dopo l'evento terroristico:

  1. a)  speciale assegno vitalizio  (art. 5, comma 3-bis legge n. 206/2004) €1.033,00 concesso al coniuge ed ai figli della vittima con invalidità pari o superiore al 50 %..
  2. b)  assegno vitalizio  (art. 5, comma 3-quater legge n. 206/2004) € 500,00 concesso al coniuge ed ai figli della vittima con invalidità pari o superiore al 50 %..

Per approfondimenti, può essere consultata la relativa pagina del Ministero dell'Interno

   

  • Riferimenti normativi:

  Legge 13 agosto 1980, n. 466

Legge 4 dicembre 1981, n. 720

Legge 20 ottobre 1990, n. 302

Legge 8 agosto 1995, n. 340  

Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, comma 259)  

Legge 31 marzo 1998, n. 70  

Legge 23 novembre 1998, n. 407  

D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510  

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 82)  

Decreto Legge 4 febbraio 2003, n. 13  

Legge 2 aprile 2003, n. 56 (conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13)  

Decreto legge 28 novembre 2003, n. 337  

Legge 24 dicembre 2003, n. 369 (conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337)  

Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 4)

Legge 3 agosto 2004, n. 206   e s.m.i.

Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 1, commi 272, 563 e 564)  

D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243  

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 792, 794 e 795)  

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 2007

Decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (art. 34)  

Legge 29 novembre 2007, n. 222 (conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159)  

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2, commi 105 e 106)  

Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 204  

Decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (artt. 2-quater e 2-quinquies)  

Legge 28 novembre 2008, n. 186 (conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151)  

Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 2, comma 21)  

D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181  

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1, commi 494 e 495  

Legge 27 dicembre 2014, n. 190 art. 1, commi 163, 164 e 165

Non si allegano documenti scaricabili in quanto la trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, tramite il Portale Servizi del Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione disponibile all'indirizzo https://portaleservizicivili.dlci.interno.it oppure tramite il Portale del predetto Dipartimento alla voce "Servizi on line"; sarà possibile accedere a entrambi i predetti Portali attraverso la propria identità digitale (SPID).

 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 7 Giugno 2024, ore 11:02