In occasione di competizioni sportive su strade ed aree pubbliche con l'utilizzo di veicoli o di animali e per quelle atletiche, gli organizzatori hanno l'obbligo di richiedere una autorizzazione all'Ente competente territorialmente, Provincia per le gare che interessano più comuni o il Comune del luogo in cui si deve svolgere la manifestazione, se la competizione sportiva interesserà il territorio di quel solo comune.
Il Prefetto, per motivi inerenti la sicurezza della circolazione, può sospendere temporaneamente la circolazione stradale nel caso in cui la competizione sportiva (debitamente autorizzata) interessi strade di più comuni.
Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno 15 giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno 30 giorni per le altre.
All'istanza di sospensione della circolazione, da presentare alla Prefettura-U.T.G. almeno 30 giorni prima della competizione sportiva, devono essere allegati:
- autorizzazione allo svolgimento della gara rilasciata dall'Ente territorialmente competente;
- planimetria del percorso della gara sportiva.
Ufficio competente | Area 3 - Applicazione del sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio |
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