I verbali di violazione di norme del codice della strada si distinguono in due categorie:

   a) verbali per i quali è ammesso il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta;

   b) verbali per i quali non è ammesso il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta. 

   a) I soggetti destinatari dei verbali di violazione di norme del codice della strada per i quali è ammesso il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta possono proporre alternativamente ricorso al Prefetto od al Giudice di pace del luogo in cui la violazione è stata commessa.

   b) I soggetti destinatari dei verbali di violazione di norme del codice della strada per i quali non è ammesso il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta , invece, non possono impugnare il verbale ma devono attendere l'emissione da parte del Prefetto dell'ordinanza (con la quale viene ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria conseguente alla violazione della norma del codice della strada contestata con il verbale) per poterla impugnare davanti al giudice di pace del luogo della commessa violazione.

   Non è ammesso il pagamento in misura ridotta dei verbali per le violazioni in cui è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca (con esclusione dei casi di cui all'art. 193, 1° comma) ed inoltre nelle fattispecie previste dai seguenti articoli: 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 192, comma 1 e 2; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6).

   Per tutte le altre violazioni previste dal codice della strada è ammesso il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta.

 

Preavviso di violazione : Nei confronti del cd. preavviso di violazione non è ammesso il ricorso al Prefetto. L'interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale ricorso al Prefetto.

   Avverso le ordinanze ingiuntive conseguenti a verbali per i quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta ed a quelle con le quali è stato rigettato il ricorso al prefetto i soggetti destinatari degli stessi possono proporre ricorso al giudice di pace (cd. opposizione).

 

Ricorso al Prefetto (avverso i verbali)

Soggetti legittimati alla proposizione : Il trasgressore e l'obbligato in solido (proprietario del veicolo o del rimorchio, nel caso di complesso veicolare, usufruttario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria) destinatari del verbale che contestano l'infrazione.

Non è ammissibile il ricorso al Prefetto presentato da soggetto che assuma la qualità di conducente del veicolo al tempo della rilevazione dell'illecito, ma che non risulti destinatario di verbale

 

Termini per la proposizione : Entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale.


Condizioni di ammissibilità del ricorso :

  • deve essere proposto entro i termini;
  • non deve essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;
  • non deve essere stato previamente presentato ricorso al giudice di pace.

 

Prefetto competente a ricevere e decidere il ricorso : il Prefetto del luogo della commessa violazione.

 

Modalità di presentazione :

  • all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore (a mano o con raccomandata AR);
  • direttamente al Prefetto (con raccomandata AR).

È inoltre consentita la proposizione dei ricorsi tramite Posta Elettronica Certificata. In tale eventualità il ricorso dovrà essere sottoscritto con firma digitale autenticata della persona legittimata, in alternativa, dovrà recare in allegato, in formato PDF, il testo del ricorso firmato.

 

Tipologia di decisione :

1) Se ritiene fondato l'accertamento compiuto dall'organo accertatore, il prefetto emette una ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una sanzione pecuniaria non inferiore al doppio della sanzione indicata in verbale;

2) Se non ritiene fondato l'accertamento compiuto dall'organo accertatore, il prefetto emette una ordinanza motivata di archiviazione del verbale. 

 

Ricorso al Giudice di Pace (opposizione al verbale)

 

Soggetti legittimati alla proposizione : Il trasgressore e l'obbligato in solido (proprietario del veicolo o del rimorchio, nel caso di complesso veicolare, usufruttario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria) 

 

Termini per la proposizione : Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica del verbale (60 giorni se il ricorrente risiede all'estero) 

 

Condizioni di ammissibilità del ricorso in cui si impugna il verbale :

  • deve essere proposto entro i termini;
  • non deve essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;
  • non deve essere stato previamente presentato ricorso al prefetto.

 

Giudice competente a ricevere e decidere il ricorso : Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. 

 

Modalità di presentazione :

  • a mano;
  • a mezzo servizio postale.

Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando il verbale di infrazione.

Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore.

 

Tipologia di decisione:

  • accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione;
  • respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente.

 La sentenza del Giudice di pace è appellabile davanti al Tribunale.

 

Ricorso al Giudice di Pace (opposizione all'ordinanza)

Soggetti legittimati alla proposizione: I destinatari dell'ordinanza - ingiunzione.

 

Termini per la proposizione: Entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza (60 giorni se il ricorrente risiede all'estero)

 

Condizioni di ammissibilità del ricorso. Condizioni di ammissibilità del ricorso in cui si impugna l'ordinanza:

  • deve essere proposto entro i termini;
  • non deve essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

 

Giudice competente a ricevere e decidere il ricorso :

  • Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione per importi pari ed inferiori a 15.493,00;
  • Tribunale per importi superiori a 15.493,00.

 

Modalità di presentazione

  • a mano;
  • a mezzo servizio postale.

Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di pace, allegando copia dell'ordinanza-ingiunzione.

Innanzi al giudice di pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.

 

Tipologia di decisione

  • accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione;
  • respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente.

La sentenza del Giudice di pace è appellabile davanti al Tribunale.

 

Documentazione:

Scritti difensivi e documenti sono presentati in carta semplice.
 
 

Riferimenti normativi:

  • Legge 24.11.1981, n. 689
  • D. Lgs 30.4.1992, n. 285 (Codice della Strada)
  • D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada).

 

 

Ufficio competente Area III - Applicazione del sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio.
Riferimenti Dirigente, addetti, orario di servizio

 

 

Ultimo aggiornamento
Martedì 25 Giugno 2024, ore 17:55