Il Prefetto rilascia l'autorizzazione al deposito e alla minuta vendita di esplosivi di I, IV e V categoria, ai sensi dell'articolo 47 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18.06.1931 n. 773), a seguito di sopralluogo della Commissione Tecnica Provinciale per le materie esplodenti. Ai fini del rilascio della licenza i locali devono avere le caratteristiche indicate nel d.m. del 23.9.1999, che fissa in Kg. 200 il quantitativo massimo autorizzabile. Oltre tale quantitativo è necessario munirsi di licenza di deposito.

Chi può fare la richiesta

I requisiti richiesti per ottenere l'autorizzazione sono:

• Non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 52 del T.U.L.P.S., Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 (non avere riportato condanne di un certo tipo e/o durata, non essere stati sottoposti a sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale, ecc.)

• dimostrare di essere in possesso della necessaria capacità tecnica (art. 102 Regolamento esecutorio del T.U.L.P.S.). In mancanza l'interessato dovrà sostenere apposito esame presso la Commissione Tecnica Provinciale Materie Esplodenti.

Cosa fare

Domanda in bollo da 16.00€ indirizzata al Prefetto contenente la seguente documentazione:

  1. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente, telefono. In caso di società la domanda deve essere presentata dal legale rappresentate;
  2. specie e quantità del materiale esplodente che si vuole detenere per la vendita;
  3. documentazione comprovante la disponibilità dei locali, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  4. n. 2 planimetrie dei locali e n. 2 copie della relazione tecnica redatte da tecnico abilitato ed iscritto all'ordine professionale;
  5. documentazione comprovante la capacità tecnica;
  6. il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
  7. il certificato medico, ai sensi dell’art. 35 del T.U.L.P.S., rilasciato dal settore medico legale delle Aziende Sanitarie Locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal quale risulti che la S.V non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool;
  8. copia di un documento di identità;
  9. marca da bollo da 16.00 €

Analoga richiesta dovrà essere contestualmente presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Rinnovo

La licenza, che deve essere rinnovata ogni tre anni.

Ultimo aggiornamento
Martedì 24 Settembre 2024, ore 17:06